CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 23898/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 12 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 03/07/2017, che aveva [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per ì reati allo stesso ascritti (648, 474 cod. pen. ). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico ed aspecifico, avendo omesso un reale confronto con la motivazione analiticamente resa dalla Corte di appello sul punto (pag.4, dove si richiamano le precedenti condanne a carico del ricorrente, ritenute elemento ostativo) ed attesa la chiara portata normativa del disposto di cui all'art. 53 della I. n. 689 del 1981 che prevede la facoltà del giudice e non un obbligo quanto alla applicazione della sanzione sostitutiva richiesta dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente