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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 06558/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18497-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso [OSCURATO:PERSONA], 2023 rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 699 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' GRANDA - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1750/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/01/2017 R.G.N. 1474/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con sentenza del 12 gennaio 2017, la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed altri nei confronti della Fondazione IRCCS [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la condanna della Fondazione a rideterminare l'entità del fondo di risultato di cui all'art. 61 del CCNL per l'Area della [OSCURATO:PERSONA] professionale Tecnica ed Amministrativa di cui al quadriennio 1994/1997, a reintegrarlo ed, in via generica, a riconoscere agli istanti la quota loro spettante, da determinarsi in separato giudizio, del predetto fondo come nuovamente quantificato; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, sulla base della previsione di cui all'art. 62 del predetto CCNL, che rimette alla discrezionalità della dirigenza generale la definizione delle quote del fondo della retribuzione di risultato assegnata a ciascuna articolazione aziendale, che debba escludersi che un eventuale incremento del fondo, con il corretto utilizzo dei criteri di cui al precedente art. 61, comporterebbe necessariamente un incremento della retribuzione di risultato dei singoli istanti, per difetto di automaticità di tale operazione e che, di conseguenza, in difetto di allegazione delle ricorrenza dei presupposti di effettiva esistenza del diritto azionato (le percentuali delle retribuzioni di risultato spettanti a ciascuno ed i relativi obiettivi nella misura raggiunta) resta carente di interesse l'intentata azione di accertamento della prospettata violazione, da parte della Fondazione, della determinazione del fondo ai sensi del citato art. 61; che per la cassazione di tale decisione degli originari istanti ricorrono i Sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Fondazione; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., lamentano la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale con riguardo alla ritenuta carenza di interesse ad agire, assumendo, al contrario, che soltanto una pronunzia nel merito circa l'illegittima determinazione del fondo di risultato da parte della Fondazione per contrasto con l'art. 61 del CCNL dell'Area 1994/1997 varrebbe a porre fine al sottodimensionamento della retribuzione a tale titolo spettante ai ricorrenti, non ostandovi la riconosciuta discrezionalità della dirigenza generale in ordine alla ripartizione delle quote sulla base degli obiettivi assegnati e del loro conseguimento; - che il motivo risulta infondato, alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 19683/2014) secondo cui deve ritenersi esente da rilievi di legittimità la pronunzia della Corte territoriale che, pur avendo ritenuto ammissibile, in linea di principio, una domanda di mero accertamento sulla prospettata violazione della determinazione del fondo ex art. 61 CCNL dell'Area della dirigenza 1994/1997, sia poi addivenuta, in relazione alla mancanza di deduzione da parte degli istanti di elementi concreti in ordine alle somme percepite ed ai criteri per la determinazione della retribuzione di risultato loro spettante, a ritenere l'impossibilità di accertare l'esistenza di eventuali differenze economiche in loro favore e, di conseguenza, il riflettersi negativamente di tale difetto di allegazione, implicante la non identificabilità del bene della vita conseguibile, sulla possibilità di ravvisare un interesse degli istanti ad agire in giudizio; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18497-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso [OSCURATO:PERSONA], 2023 rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 699 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' GRANDA - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1750/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/01/2017 R.G.N. 1474/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 12 gennaio 2017, la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed altri nei confronti della Fondazione IRCCS [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la condanna della Fondazione a rideterminare l'entità del fondo di risultato di cui all'art. 61 del CCNL per l'Area della [OSCURATO:PERSONA] professionale Tecnica ed Amministrativa di cui al quadriennio 1994/1997, a reintegrarlo ed, in via generica, a riconoscere agli istanti la quota loro spettante, da determinarsi in separato giudizio, del predetto fondo come nuovamente quantificato; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, sulla base della previsione di cui all'art. 62 del predetto CCNL, che rimette alla discrezionalità della dirigenza generale la definizione delle quote del fondo della retribuzione di risultato assegnata a ciascuna articolazione aziendale, che debba escludersi che un eventuale incremento del fondo, con il corretto utilizzo dei criteri di cui al precedente art. 61, comporterebbe necessariamente un incremento della retribuzione di risultato dei singoli istanti, per difetto di automaticità di tale operazione e che, di conseguenza, in difetto di allegazione delle ricorrenza dei presupposti di effettiva esistenza del diritto azionato (le percentuali delle retribuzioni di risultato spettanti a ciascuno ed i relativi obiettivi nella misura raggiunta) resta carente di interesse l'intentata azione di accertamento della prospettata violazione, da parte della Fondazione, della determinazione del fondo ai sensi del citato art. 61; che per la cassazione di tale decisione degli originari istanti ricorrono i Sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Fondazione; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., lamentano la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale con riguardo alla ritenuta carenza di interesse ad agire, assumendo, al contrario, che soltanto una pronunzia nel merito circa l'illegittima determinazione del fondo di risultato da parte della Fondazione per contrasto con l'art. 61 del CCNL dell'Area 1994/1997 varrebbe a porre fine al sottodimensionamento della retribuzione a tale titolo spettante ai ricorrenti, non ostandovi la riconosciuta discrezionalità della dirigenza generale in ordine alla ripartizione delle quote sulla base degli obiettivi assegnati e del loro conseguimento; - che il motivo risulta infondato, alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 19683/2014) secondo cui deve ritenersi esente da rilievi di legittimità la pronunzia della Corte territoriale che, pur avendo ritenuto ammissibile, in linea di principio, una domanda di mero accertamento sulla prospettata violazione della determinazione del fondo ex art. 61 CCNL dell'Area della dirigenza 1994/1997, sia poi addivenuta, in relazione alla mancanza di deduzione da parte degli istanti di elementi concreti in ordine alle somme percepite ed ai criteri per la determinazione della retribuzione di risultato loro spettante, a ritenere l'impossibilità di accertare l'esistenza di eventuali differenze economiche in loro favore e, di conseguenza, il riflettersi negativamente di tale difetto di allegazione, implicante la non identificabilità del bene della vita conseguibile, sulla possibilità di ravvisare un interesse degli istanti ad agire in giudizio; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del com
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