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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 02775/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LUANA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 14.10.2021, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.76, comma 3, d.lvo n. 159/11, commesso il 28.9.2017, condannandola alla pena di mesi uno e giorni venti di arresto; rilevato che la ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 24 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LUANA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 14.10.2021, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.76, comma 3, d.lvo n. 159/11, commesso il 28.9.2017, condannandola alla pena di mesi uno e giorni venti di arresto; rilevato che la ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022.
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