CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26296/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 68) [OSCURATO:PERSONA] 3 olícem6re 2,02.4 Con sentenza deleTébbraio zU25ila Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Tivoli che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo con unico motivo carenza di motivazione in merito all'esclusione dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62-bis cod. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato in ordine al diniego delle attenuanti generiche, facendo specifico riferimento, al di là delle risultanze del certificato penale, alla perpetrazione della condotta criminosa in costanza della sottoposizione alla misura cautelare per analoga fattispecie criminosa, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis