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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45490/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BORTOLAMI Nicola ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Padova che lo aveva riconosciuto responsabile dei rea- to di guida in sta di ebbrezza in tempo di notte aggravato dall'avere provocato un sinistro stradale e lo aveva condannato alla pena di un anno di arresto ed eu- ro 4.000 di ammenda.

2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio con particolare rilievo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ra- gione della modesta gravità del reato.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del trattamento san- zionatorio e in particolare del mancato riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche, facendo riferimento alla gravità della condotta (improntata all'alto tasso di ebbrezza, al tentativo di fuga al tamponamento di due autovettu- re) nonché all'intensità dell'offesa alla circolazione stradale e agli altri utenti della strada (rimasti feriti), con ciò adempiendo appieno alla necessaria caratterizza- zione del caso concreto per escludere il beneficio. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BORTOLAMI Nicola ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Padova che lo aveva riconosciuto responsabile dei rea- to di guida in sta di ebbrezza in tempo di notte aggravato dall'avere provocato un sinistro stradale e lo aveva condannato alla pena di un anno di arresto ed eu- ro 4.000 di ammenda. 2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio con particolare rilievo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ra- gione della modesta gravità del reato. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del trattamento san- zionatorio e in particolare del mancato riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche, facendo riferimento alla gravità della condotta (improntata all'alto tasso di ebbrezza, al tentativo di fuga al tamponamento di due autovettu- re) nonché all'intensità dell'offesa alla circolazione stradale e agli altri utenti della strada (rimasti feriti), con ciò adempiendo appieno alla necessaria caratterizza- zione del caso concreto per escludere il beneficio. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 45490/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris