CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35259/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. D'ERRICO Roberto conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. - A - [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 29 settembre 2022 il Tribunale di Rimini ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato omicidio, commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (detto Sokol), come da contestazione (fatto avvenuto in Rimini il 4 marzo del 2018 intorno alle 12.30), commesso con uso di un coltello. Esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 comma 1 n.5 cod.pen., la pena è stata determinata in anni dieci di reclusione. 1.1 In motivazione si ricostruisce la dinamica del fatto sulla base delle emergenze istruttorie che possono indicarsi (in sintesi) nel modo che segue: a) le risultanze di prova generica attestano in modo inequivoco l'utilizzo di un coltello verso la vittima, colpita in modo penetrante ed in più parti del corpo con immediato ricovero ed intervento di urgenza (in particolare venivano censite quattro ferite da arma bianca, penetranti, ad entrambi gli emitoraci, con pneumotorace bilaterale); b) le intercettazioni telefoniche e ambientali realizzate subito dopo il fatto (v. pag. 40 e ss.), da cui si evince con assoluta chiarezza che Sema LLukan è stato aggredito da persona che ben conosceva e con cui si era verificato un dissidio già in precedenza, da cui si era recato quella mattina insieme al 'Rici' ([OSCURATO:PERSONA]) per un chiarimento; dalle captazione emerge altresì la volontà di vendicarsi nei confronti di tale soggetto, con necessità di attendere solo per non insospettire le forze dell'ordine; c) le dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relative alla contesa fisica intervenuta sulla pubblica via, in quel frangente, tra più soggetti (4-5 persone), uno dei quali armato di coltello. Secondo i contenuti delle deposizioni, la persona armata di coltello infieriva su un soggetto che era caduto a terra cercando di scappare; due soggetti coinvolti nello scontro si erano allontanati a bordo di una Mercedes color oro (risultata appartenente ad un conoscente della vittima); d) l'esistenza di un contatto telefonico delle ore 12.20 e delle ore 12.22 tra il cellulare della vittima e quello in uso a [OSCURATO:PERSONA] e l'ubicazione di entrambi gli apparecchi, alle ore 12.28 nel luogo teatro dei fatti; e) le stesse iniziali affermazioni rese dalla persona offesa (che indicava in Albano il suo aggressore, con ricchezza di dettagli e riconoscimento fotografico), poi ritrattate in sede di escussione dibattimentale (v. pagine 10-18 della decisione di primo grado) in modo assolutamente poco credibile; f) le ulteriori dichiarazioni rese da soggetti vicini alla persona offesa ed in particolare da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , specie in riferimento alla iniziale certezza, riferita dalla vittima, circa la corrispondenza tra l'aggressore e la persona di [OSCURATO:PERSONA] (solo in un secondo momento le affermazioni della vittima erano di segno diverso); g) la immediata irreperibilità, al momento del fatto, di [OSCURATO:PERSONA] sul territorio di Rimini (ove aveva preso in locazione un appartamento). 1.2 Nel valutare l'insieme delle evidenze istruttorie, il Tribunale individua con certezza l'autore della aggressione nella persona di [OSCURATO:PERSONA] e ritiene pienamente integrata la fattispecie del tentativo di omicidio, in ragione della micidialità del mezzo utilizzato e delle sedi corporee attinte. 2. La Corte di Appello di Bologna con sentenza resa in data 26 ottobre 2023 ha confermato la prima decisione in punto di responsabilità, riducendo la pena ad anni nove e mesi sei di reclusione. 2.1 Quanto alle doglianze introdotte in secondo grado si afferma quanto segue. Nessun dubbio può esservi sulla corrispondenza tra [OSCURATO:PERSONA] e l'aggressore e ciò in ragione della convergenza logica tra più elementi di prova, come si è evidenziato nella prima decisione. Viene in particolare affermato che ad essere utili non sono soltanto le dichiarazioni iniziali della vittima (peraltro reputate attendibili) ma il complesso delle intercettazioni dei colloqui posteriori al ferimento e delle risultanze dei tabulati telefonici, da cui si comprende che il soggetto con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva appuntamento era proprio [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Viene confermata la qualificazione giuridica del fatto in termini di tentato omicidio. Il dolo viene ritenuto diretto, teso alla produzione dell'evento morte, in ragione della intensità dei colpi inferti e delle sedi attinte. Non viene riconosciuta la circostanza attenuante della provocazione, posto che al di là della incertezza sulla dinamica vi sarebbe assoluta sproporzione tra la condotta del [OSCURATO:PERSONA] (un pugno) e la posteriore reazione. Si ribadisce, inoltre, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, anche in ragione del negativo giudizio sulla personalità dell'imputato (gravato da precedenti per furto e per lesioni personali).3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a tre motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità. Secondo la difesa del ricorrente le affermazioni ricostruttive finiscono con basarsi anche sulle prime dichiarazioni rese dalla persona offesa, poi ritrattate, e ciò sarebbe contrario alla regola di giudizio (art. 533 cod.proc.pen.) per cui l'affermazione di responsabilità deve escludere ogni dubbio ragionevole. 3.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego della circostanza attenuante della provocazione. Si riprende il tema della reazione del Cano, per come risulta tanto dalle prime dichiarazioni (poi ritrattate) della vittima che dai contenuti delle captazioni, ad una offesa portata dal [OSCURATO:PERSONA]. 3.3 Al terzo motivo sempre sul tema della circostanza attenuante si deduce violazione di legge. Ciò perché la Corte di merito introduce un aspetto di 'necessaria proporzione' tra condotta dell'offensore e reazione determinata dallo stato d'ira che non è previsto dal testo della norma. 4. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 Il primo motivo introduce una critica all'avvenuto utilizzo probatorio delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di indagini preliminari - non confermate in dibattimento -, critica direzionata verso la regola di giudizio «finale» del necessario superamento del ragionevole dubbio. Sarebbe stato violato il principio espresso dal legislatore nel corpo dell'art. 533 cod.proc.pen. . In tal senso, va detto che la critica è mal indirizzata, anche se una iniziativa ex officio di rettifica - ai sensi dell'art. 619 comma 1 cod.proc.pen. per rilevazione di un errore in diritto non avente portata decisiva sul dispositivo - della decisione impugnata, appare doverosa.4.1.1 Ad essere violato, in caso di utilizzo argomentativo «in positivo» di una dichiarazione resa in sede di indagini e non confermata in dibattimento è il principio-cardine del contraddittorio nella formazione della prova„ espresso dal legislatore all'art. 500 comma 2 cod.proc.pen. Le dichiarazioni rese in sede di indagine, pur se oggetto di contestazione in caso di difformità, possono essere valutate ai fini della credibilità del teste (dunque azzerando, al più, il valore della deposizione dibattimentale) e non ai fini della affermazione di responsabilità. Si tratta, come è noto, di un principio ineludibile del sistema processuale accusatorio. Solo nel caso in cui si apra un sub-procedimento di verifica della esistenza di 'pressioni' sul dichiarante (violenza, minaccia, offerta di denaro) con esito positivo, le dichiarazioni oggetto di contestazione sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono liberamente valutabili anche ai fini della 'verità' dei fatti inizialmente affermati (art. 500 comma 4 e comma 5 cod.proc.pen.). Ma di tale procedimento acquisitivo non vi è traccia nel presente procedimento. Va dunque affermato, con nettezza, che nessun argomento probatorio «in positivo» poteva trarsi dai contenuti dichiarativi resi in sede di indagine da [OSCURATO:PERSONA] (non confermati in dibattimento), in ragione della sequenza normativa sin qui ricordata. 4.1.2 Tuttavia, come si è detto, ciò non conduce all'accoglimento del motivo di ricorso, per più ragioni. La prima è, per l'appunto, l'erronea direzione della doglianza e la conseguente genericità del motivo di ricorso. Il ricorrente avrebbe dovuto introdurre elementi di critica circa l'utilizzo probatorio di quelle iniziali dichiarazioni - ai sensi dell'art. 500 cod.proc.pen. - argomentandone la decisività, cosa che non è avvenuta. La seconda ragione sta nel fatto che se è vero che i giudici del merito - sia in primo che in secondo grado - non escludono di servirsi 'in positivo' delle dichiarazioni rese in sede di indagini e poi ritrattate, ciò avviene in un contesto dimostrativo che offre numerosi altri elementi di prova specifici 'verso' la persona del [OSCURATO:PERSONA] (conversazioni intercettate, dichiarazioni rese dai testimoni, interpretazione dei tabulati telefonici), il che rende irrilevante l'errore di diritto prima segnalato. 4.2 Secondo e terzo motivo di ricorso, entrambi sul tema della circostanza attenuante della provocazione, sono inammissibili per manifesta infondatezza. Il ricorrente commette da un lato il medesimo errore di cui sopra, ossia si serve di una dichiarazione resa in sede di indagini dalla vittima (circa la dinamica iniziale dello scontro) che non è stata confermata in dibattimento. Ma anche a voler ritenere utilizzabile in bonam siffatto segmento dichiarativo, il risultato non cambia, essendo corretto in diritto il contenuto della decisione impugnata. Ciò perché la dichiarazione, nel suo complesso, attesta una sequenza di offese reciproche intervenute tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che non possono non essere considerate ed è proprio tale aspetto ad essere decisivo ai fini della esclusione della invocata attenuante. Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, infatti, non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato a sua volta determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di provocazioni reciproche (da ultimo Sez. I n. 21899 del 27.2.2024, rv 286420). Al rigetto del ricorso, nel suo complesso, segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il rico