CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 marzo 2023
Cassazione n. 19897/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] DiAQUINO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibilita del ricorso, come da requisitoria in atti. udito il difensore Per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte alle quali si riporta unitamente alla nota spesa. Nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi di ricorso depositati ne chiede l'accoglimento; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] riportandosi al ricorso depositato chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Messina del 15 ottobre 2021, che - in parziale riforma della sentenza del locale tribunale - ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale nella forma "generica", di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di un veicolo di marca Porsche (originariamente contestato, in concorso, alla moglie [OSCURATO:PERSONA], prosciolta dalla sentenza stessa) e di bancarotta preferenziale in relazione ad alcuni pagamenti di crediti chirografari, commessi nella veste di amministratore e socio unico della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita il 14 maggio 2014. Sono stati articolati sette motivi di ricorso. 1.Con un primo motivo, il ricorso si duole del vizio di travisamento della prova - art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. - in quanto la sentenza gravata, nel confermare l'affermazione di reità del Giamis per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, avrebbe confuso il bilancio depositato al registro delle imprese dalla società poi fallita, relativo al 2009, con il bilancio dell'impresa individuale dell'imputato, riguardante il 2008, con ciò omettendo di considerare che il bilancio della società avrebbe neutralizzato la contestazione delle irregolarità contabili, tenuto anche conto del fatto che, in epoca successiva, la società avrebbe interrotto ogni attività. 2.Con un secondo motivo, il ricorrente ha dedotto ulteriore vizio di travisamento della prova - art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. - in quanto la sentenza gravata avrebbe equivocato il dato probatorio, erroneamente affermando che la perizia giurata di determinazione del valore patrimoniale dell'impresa individuale Giaimis, nel 2009 conferita nella costituenda società [OSCURATO:SOCIETA] a responsabilità limitata, non avrebbe tenuto conto dell'esposizione debitoria della medesima nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. , che aveva concesso in franchising all'impresa individuale la gestione di un punto di ristoro ubicato sulla rete autostradale. 3.Con un terzo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per manifesta contraddittorietà o illogicità della motivazione della sentenza, in quanto la Corte territoriale avrebbe escluso una riqualificazione giuridica, da bancarotta documentale in bancarotta preferenziale, operata dalla sentenza di primo grado a riguardo del pagamento di 80.000 euro effettuato dalla società a favore di tale [OSCURATO:PERSONA]; nel contesto dello stesso motivo di gravame, ha invocato inosservanza della legge penale sostanziale - art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. - in relazione alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Come dimostrato nel corso del processo, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato semplicemente incaricato di eseguire il versamento della somma di denaro a copertura di cambiali emesse a favore di un fornitore della società, la [OSCURATO:SOCIETA]., dunque in una prospettiva di risanamento aziendale.4.Con un quarto motivo, il ricorrente ha lamentato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto la consorte [OSCURATO:PERSONA] avrebbe regolarmente pagato, al prezzo di mercato, l'autovettura Porsche al marito con due distinti versamenti in denaro, di entità complessiva superiore rispetto al prezzo corrisposto dal ricorrente stesso alla società di leasing per il riscatto del mezzo. 5.Con un quinto e un sesto motivo, trattati congiuntamente, il ricorso ha dedotto violazione dell'art. 606 primo comma lett. b) e e) cod. proc. pen., per l'erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di reità per il reato di bancarotta preferenziale, anche sotto il profilo della prova dell'elemento soggettivo. I pagamenti ai fornitori sarebbero avvenuti cinque anni prima della dichiarazione di fallimento e con lo scopo di salvare la società e la deposizione del teste Urbano non sarebbe dirimente. 6.Con il settimo e ultimo motivo, si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in considerazione del corretto comportamento processuale tenuto dal ricorrente. 7.11 difensore dell'imputato, in data 18 marzo 2023, ha depositato motivi nuovi, con i quali - agganciandosi alla disciplina di cui all'art. 10 della legge fallimentare - ha approfondito il quinto e il sesto motivo di ricorso in ordine all'insussistenza della prova dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale, perché il conferimento d'azienda nella società a responsabilità limitata non avrebbe impedito la dichiarazione di fallimento dell'impresa i, i individuale, sempre possibile qualora intervenuta entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.In premessa, mette conto richiamare, sinteticamente, gli approdi della giurisprudenza di legittimità sul c.d. vizio di travisamento della prova (o di contraddittorietà processuale). Esso involge, nel complesso, le infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo effettivamente acquisito. Il vizio di travisamento della prova ricorre nel caso in cui il giudice del merito abbia omesso di valutare una prova decisiva (travisamento per omissione), oppure abbia fondato il proprio convincimento su di una prova inesistente (travisamento per invenzione) oppure ancora su di un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo (travisamento delle risultanze probatorie); in tale ultimo caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione — procedimento non consentito in sede di legittimità - ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre, Cass. sez.5, 12/5/22 n. 25248, imp. R., Rv. 283369; Cass. sez. 5, n.39048 del 25/9/07, Casavola, Rv. 238215). In altri termini, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o di travisamento della prova) impone al giudice di legittimità di circoscrivere l'ambito della propria cognizione alla corretta trasposizione del dato probatorio nel ragionamento del giudice di merito, in tal guisa confinando ed interrompendo la propria valutazione al contenuto del "significante", senza estenderla al "significato", persistendo il divieto di rilettura e di riesame nel merito delle prove raccolte (Cass. sez.1, n.25117 del 14/7/06, Stojanovic, Rv. 23 11167; sez.5, n.36764 del 24/5/06, Bevilacqua, Rv. 234605). La doglianza sul vizio di travisamento della prova non può dunque coincidere con la deduzione di un'errata interpretazione della prova, tanto meno nei casi in cui il ricorso per cassazione riporti frammenti probatori o segmenti delle risultanze processuali che finiscano per sollecitare il giudice di legittimità ad una rilettura o ad una diretta interpretazione degli stessi e dunque ad una rivisitazione del fatto nella sua interezza. 2. Ancora, costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non :specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già disattese dal giudice del gravame di merito o che risultino carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (ex multis, Sez. 4, n. 18826 del 9/2/12, Pezzo, Rv. 253849; sez. 6, n.23014 del 29/4/21, B., Rv. 281521; sez. 4, n.34270 del 3/7/07, Scicchitano, Rv. 236945). 3. Il ricorso per cassazione che deduca inosservanza od erronea applicazione di legge è inammissibile per manifesta infondatezza ove sia connotato da evidenti errori di diritto nell' interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, come accade allorchè si invochi una norma inesistente nell'ordinamento o si disconosca l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge, ovvero ancora si riproponga una questione già costantemente decisa dalla Corte di Cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi; mentre il ricorso che deduca vizi di motivazione - ove consentiti e dotati della necessaria specificità ex art. 581, comma 1 , lett. c) cod. proc. pen. - è inammissibile per manifesta infondatezza ove muova censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico o critico radicalmente diverso da quello reale (Cass. sez.2, n.17281 del 8/1/19, Delle Cave, Rv. 276916).4. Ebbene, il primo e il secondo motivo di ricorso esulano totalmente dal novero dei vizi deducibili nelle forme del travisamento della prova, sono generici e manifestamente infondati. Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince come il bilancio di esercizio della new-co. [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., depositato nel 2009, facesse riferimento (e non potesse che fare riferimento) alla situazione contabile dell'impresa individuale esistente nel 2008, perché la costituzione della società di capitali, attraverso il conferimento del patrimonio dell'impresa individuale, è avvenuta nel mese di febbraio del 2009 e, di conseguenza, il bilancio di esercizio della società, depositato nel 2009, non avrebbe potuto che rappresentare una fotografia dei dati contabili dell'impresa individuale. Per quanto, poi, più specificamente attinente all'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, il ricorrente non si confronta con le argomentazioni delle sentenze di merito, che - per un verso - non si sono limitate a censurare il profilo della mancata corrispondenza tra i dati del bilancio del 2009 e la contabilità, ma hanno investito i diversi, rilevanti aspetti della conflittualità tra le registrazioni del libro inventari e i bilanci di verifica - in mancanza, grave, della redazione e deposito dei prescritti bilanci di esercizio almeno dal 2010 - delle anomane del conto-cassa, riportante saldi negativi, dell'assenza di ulteriori, significative registrazioni in contabilità di fatti aziendali di rilievo, dell'assoluto, mancato aggiornamento della contabilità per un lungo periodo, tra il 2010 e il 2014. E gli indici di fraudolenza della gestione contabile - per altro verso - sono illustrati, con motivazione logica e plausibile, a pagg. 5 e 7 della sentenza impugnata, ove sono riportate le osservazioni del curatore fallimentare, secondo il quale la creazione della società a responsabilità limitata ha nella sostanza rappresentato un espediente escogitato dal Giaimis, fortemente esposto con l'impresa individuale soprattutto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., per scongiurare il fallimento in proprio ed evitare di risponderne con il proprio patrimonio personale. L'assunta interruzione dell'attività a partire dalla fine del 2009 è rilievo generico e meramente assertivo, mentre, al contrario, la sentenza di condanna ha tenuto conto di accadimenti aziendali anche successivi al 2009, solo in minima parte ricostruiti a causa del preordinato, mancato aggiornamento dell'impianto contabile. Del pari fuori fuoco è il secondo motivo di ricorso, che pretende di attribuire alla sentenza impugnata una anomala e distorta interpretazione dei contenuti della perizia giurata allegata all'atto notarile di conferimento dell'impresa individuale nella costituenda società poi fallita. Quando la pronuncia, nel riportare le riflessioni del consulente tecnico del pubblico ministero, afferma che il redattore della perizia non avrebbe tenuto conto della situazione debitoria dell'impresa individuale, intende evidentemente porre in rilievo che nella valutazione dell'asset patrimoniale - rappresentato in principalità dall'avviamento dell'azienda individuale - non è stato correttamente conteggiato il peso debitorio gravante su quest'ultima (anche nelle forme di un'appostazione, tra le passività, di un fondo rischi), tanto da risu.tare incompatibile con la metodologìa utilizzata per quantificare il valore del patrimonio conferito, ovvero quello della capitalizzazione della rendita a durata illimitata o indefinita. L'inaffidabilità della perizia di stima dei valori conferiti a sua volta refluisce - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - sulla valutazione di complessiva inattendibilità della contabilità della società e vale a corroborare il giudizio formulato sul punto dalla Corte territoriale. 5. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, non essendo stata operata, dalle sentenze di merito, alcuna riqualificazione giuridica del fatto contestato come reato di bancarotta fraudolenta in quello di bancarotta preferenziale, come correttamente osservato dalla Corte di merito a pagg.11 e 12 a riguardo delle operazioni di pagamento perfezionate dall'imputato in favore di [OSCURATO:PERSONA], annoverate invece tra quelle di cui non è stata data evidenza nella contabilità. 6.11 quarto motivo di ricorso è a sua volta aspecifico e manifestamente infondato. Il ricorrente nuovamente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ben esplicitato - richiamando testualmente gli accertamenti della curatela della fallimento - che l'autovettura Porsche, oggetto della contestazione di bancarotta patrimoniale fraudolenta, era di proprietà dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] ed era confluita, in quanto inclusa nel coacervo dei beni di quest'ultima, nel patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. con l'operazione di conferimento d'azienda, contestuale alla sua costituzione nel febbraio del 2009(pagg. 8 e 9). Pertanto, mentre risulta irrilevante che la [OSCURATO:PERSONA] abbia, o meno, pagato il prezzo del veicolo al marito e che il corrispettivo fosse, o meno, congruo, è evidente che l'imputato, amministratore della società, abbia illecitamente disposto, a titolo personale, di un bene di proprietà della società poi fallita, sottraendolo al vincolo legale di cui all'art. 2740 c.c., in danno dei creditori di quest'ultima (cfr. Cass.Sez.5, n.9430 del 17/5/96, Gennari, Rv. 205921; Cass. sez.5, n.36850 del 6/0/20, Piazzi, Rv. 280106). 7.11 quinto e il sesto motivo sono generici e, comunque, manifestamente infondati. Essi non tengono conto di quanto argomentato dalla sentenza impugnata a pag. 11, secondo cui già nell'anno 2009 - quando sono stati eseguiti i pagamenti in favore dei fornitori, creditori chirografari, Urbano e Rizzo - la società versasse in condizioni di squilibrio finanziario, circostanza peraltro anche logica, solo a considerare come il progetto della sua nascita si fosse rivelato strumentale ad allontanare il pericolo di estensione della responsabilità patrimoniale discendente da un potenziale fallimento dell'impresa individuale, in assenza, dunque, di concreti obbiettivi di strategìa commerciale. Meramente assertiva ed apodittica, poi, si palesa l'obiezione secondo la quale i pagamenti fossero finalizzati al salvataggio dell'impresa, vuoi perché - come si è detto - la società è stata costituita per ragioni estranee a quelle di un normale investimento di risorse in vista di un proficuo sviluppo imprenditoriale, vuoi perché, come rimarcato dalla sentenza gravata, il denaro sarebbe stato in parte dirottato sulla restituzione di un prestito ottenuto a titolo di amicizia, insuscettibile di collegamento al conseguimento di scopi strettamente commerciali. Quanto dedotto nei motivi nuovi dalla difesa del ricorrente si concilia serenamente con il percorso interpretativo delle sentenze di merito, perché il versamento della cospicua somma di 100.000 euro al creditore "affiliante" [OSCURATO:SOCIETA]. ben poteva essere finalizzato anche a dissuadere quest'ultimo dal promuovere istanza di fallimento contro l'impresa individuale nel pur circoscritto arco temporale che l'art. 10 I.f. prevede a tali fini. 8.11 settimo motivo è aspecifico e risulta comunque manifestamente infondato. Questa Corte, ormai da epoca risalente, ha chiarito che il riferimento ai precedenti penali dell'imputato costituisce ragione sufficiente a giustificare, di per sé solo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, qualora tali precedenti siano stati considerati dai giudici di merito come indici della capacità a delinquere e, quindi, della pericolosità sociale del condannato (Sez. 1, n. 12787 del 5/12/1995, deo. 2016, Rv. 203146; Sez. 2 n. 4790 del 16/1/1996, Rv. 204768). Inoltre, il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 12 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Quanto, infine, alla dosimetria della pena, il motivo di ricorso che ne contesta l'eccessività non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; si osserva in ogni caso che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti: del resto, la pena inflitta si è assestata sui minimi di legge. 9.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere la colpa nella formulazione dei motivi di ricorso, egli deve essere altresì condannato al versamento della somma di lauro 3000 a favore della Cassa delle ammende.10.L'imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile fallimento [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., comparsa all'udienza di discussione orale, che ha depositato conclusioni e nota delle spese, che si liquidano in euro 3000, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e dif