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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 32399/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 febbraio 2023, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso in opposizione, presentato ex 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avverso il decreto con cui il medesimo Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento penale n. 7333/2022, per non avere Gervasi allegato il documento di identità.

Il Tribunale, quale giudice dell'opposizione, ha confermato il decreto di inammissibilità, rilevando che la necessità di allegazione del documento non si fonda sul richiamo operato dall'art. 79 d.P.R. 115/2002 all'art. 46 d.PR 28 dicembre 2000 n. 445, bensì sulla necessità per il giudice, ai fini della verifica della correttezza dei dati indicati dall'interessato nella istanza ai sensi del predetto art. 79, di poter operare un raffronto fra detti dati e qual risultanti da un documento di riconoscimento.

2. Avverso l'ordinanza, Gervasi, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento ai presupposti e ai criteri di valutazione dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il difensore osserva che Gervasi, in quanto detenuto, aveva provveduto all'inoltro dell'istanza ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., ossia sottoscrivendola alla presenza del pubblico ufficiale che aveva provveduto alla autentica della firma, dopo che Gervasi era stato debitamente identificato agli atti matricolari.

L'omessa allegazione del documento di identità all'istanza originaria non aveva determinato, pertanto, una situazione di incertezza sulla identità di Gervasi, tale da non consentire di poter compiutamente valutare l'istanza di ammissione al patrocinio.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato il motivo.

2. Ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avverso l'ordinanza che decide sul ricorso contro il provvedimento di rigetto (o di inammissibilità) dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso per cassazione può essere presentato solo per violazione di legge, nella quale debbono intendersi inclusi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione talmente radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, oppure privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Non è, dunque, possibile dedurre con il ricorso per cassazione ex art. 99, comma 4, d.P.R. n.115/2002, il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del Giudice (Sez. 4, 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv 270000; Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv.252372), pena la indebita espansione del ruolo della Corte di cassazione ad ennesimo giudice del merito.

3. Al fine di valutare la legittimità della pronuncia impugnata, occorre premettere che, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il soggetto istante deve essere identificabile in modo certo.

La certezza sull'identità è, infatti, condizione necessaria, affinché il giudice e l'amministrazione finanziaria possano valutare se effettivamente si sia in presenza di soggetto non abbiente, sicché è legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, qualora vi sia incertezza in ordine all'esattezza delle generalità dichiarate dall'interessato nell'istanza, in quanto la mancanza di certezza sulla sua identità impedisce di eseguire le verifiche sulle condizioni per l'ammissione al beneficio ai sensi degli artt. 96, commi 2 e 3, e 98, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ( Sez. 4 n. 58397 del 17/19/2918, Ousainou, Rv.274954; sez. 4, n. 11792 del 10/02/2009, Erragh, Rv. 243204; Sez. 4, n. 22912 del 24/03/2004, Chanaf, Rv. 228789).

I soggetti sedicenti, rispetto ai quali non sussista alcuna possibilità di certa attribuzione di identità, non possano essere ammessi ai patrocinio a spese dello Stato: i loro difensori potranno eventualmente ricorrere, laddove ne sussistano le condizioni, alle procedure di cui agli artt. 116 e 117 DPR 115/2002 per ottenere il pagamento del compenso.

4. In linea generale, l'istanza di ammissione, ai sensi dell'art. 78 Dpr. 115/2002, deve essere sottoscritta dall'interessato e la sottoscrizione deve essere autenticata dal difensore, ovvero da un pubblico ufficiale con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 445.

La sottoscrizione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal soggetto detenuto non deve essere autenticata dal difensore, atteso che tale requisito è soddisfatto dalla ricezione dell'atto da parte del direttore del carcere, che ne attesta la provenienza dal soggetto legittimato: in tale caso, invero, trova applicazione l'art. 93 del d.P.R. n. 115/2002, che fa rinvio alli art. 123 cod. proc. pen. (Sez 4, n. 8919 del 02/02/2012, Gagliardi, Rv. 251989).

L'allegazione della copia fotostatica del documento di identità non è necessaria, ai fini della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. o) del DPR 445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione: la sottoscrizione di detta dichiarazione non deve, infatti, essere effettuata con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, cit. , dal momento che questa disposizione si riferisce espressamente alle sole istanze ed alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (previste dall'art. 47) e non già alla diversa categoria delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (Sez. 4, n. 34192 del 14/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 253506).

5. Se, dunque, il documento di indentità non deve necessariamente essere allegato all'istanza di ammissione, ciò non di meno permane in capo al giudice il dovere di verificare, nell'ipotesi in cui sorgano dubbi, la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'istanza.

In tal senso l'art. 79 u.c. d.P.R. 115 /2002 prevede che il giudice, cui l'istanza di ammissione è presentata, possa chiedere al soggetto istante, a pena di inammissibilità, di produrre la documentazione, fra cui eventualmente il documento di identità, nell'ipotesi in cui si determini incertezza su dette dichiarazioni.

6. Nel caso di specie, il Tribunale, con il provvedimento impugnato, ha fatto corretta applicazione di tali principi.

Dopo che il ricorrente, nell'istanza inoltrata dal detenuto tramite l'ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il Tribunale destinatario dell'istanza gli aveva richiesto, ai sensi dell'art. 79, u.c., d.P.R. n. 115/2002, di allegare un documento di identità al fine di consentire al Giudice e all'amministrazione finanziaria di effettuare i necessari accertamenti.

A fronte della mancata produzione del documento, il Tribunale ha, indi, dichiarato inammissibile l'istanza.

Il Tribunale, in sede di opposizione, ha confermato il provvedimento di inammissibilità, rilevando che la richiesta era legittima e funzionale a consentire la verifica della correttezza dei dati e le necessarie verifiche dell'amministrazione finanziaria.

Nella fattispecie in esame, dunque, non viene in rilievo la correttezza della procedura di inoltro della istanza, tramite ufficio Matricola, recante la sottoscrizione autenticata dal Direttore del Carcere, bensì la diversa questione della necessità per il giudice di verificare quali siano le generalità del soggetto istante e quale sia il suo effettivo paese di nascita: in linea astratta, infatti, è possibile che la identificazione del Gervasi all'interno della [OSCURATO:PERSONA] sia avvenuta non già tramite documento di identità, bensì esclusivamente tramite rilevamento delle impronte papillari e l' attribuzione di codice identificativo.

La decisione del Tribunale in prima istanza e la conseguente conferma del Tribunale in sede di opposizione non è censurabile: essendo stata l'istanza presentata da soggetto non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], non può essere considerata illegittima la richiesta dell'autorita giudiziaria volta a verificare le esatte generalità del soggetto istante, ai fini degli accertamenti relativi alla condizione reddituale demandati all'amministrazione finanziaria.

6. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. prco pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 febbraio 2023, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso in opposizione, presentato ex 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avverso il decreto con cui il medesimo Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento penale n. 7333/2022, per non avere Gervasi allegato il documento di identità. Il Tribunale, quale giudice dell'opposizione, ha confermato il decreto di inammissibilità, rilevando che la necessità di allegazione del documento non si fonda sul richiamo operato dall'art. 79 d.P.R. 115/2002 all'art. 46 d.PR 28 dicembre 2000 n. 445, bensì sulla necessità per il giudice, ai fini della verifica della correttezza dei dati indicati dall'interessato nella istanza ai sensi del predetto art. 79, di poter operare un raffronto fra detti dati e qual risultanti da un documento di riconoscimento. 2. Avverso l'ordinanza, Gervasi, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento ai presupposti e ai criteri di valutazione dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il difensore osserva che Gervasi, in quanto detenuto, aveva provveduto all'inoltro dell'istanza ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., ossia sottoscrivendola alla presenza del pubblico ufficiale che aveva provveduto alla autentica della firma, dopo che Gervasi era stato debitamente identificato agli atti matricolari. L'omessa allegazione del documento di identità all'istanza originaria non aveva determinato, pertanto, una situazione di incertezza sulla identità di Gervasi, tale da non consentire di poter compiutamente valutare l'istanza di ammissione al patrocinio. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato il motivo. 2. Ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avverso l'ordinanza che decide sul ricorso contro il provvedimento di rigetto (o di inammissibilità) dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso per cassazione può essere presentato solo per violazione di legge, nella quale debbono intendersi inclusi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione talmente radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, oppure privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è, dunque, possibile dedurre con il ricorso per cassazione ex art. 99, comma 4, d.P.R. n.115/2002, il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del Giudice (Sez. 4, 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv 270000; Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv.252372), pena la indebita espansione del ruolo della Corte di cassazione ad ennesimo giudice del merito. 3. Al fine di valutare la legittimità della pronuncia impugnata, occorre premettere che, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il soggetto istante deve essere identificabile in modo certo. La certezza sull'identità è, infatti, condizione necessaria, affinché il giudice e l'amministrazione finanziaria possano valutare se effettivamente si sia in presenza di soggetto non abbiente, sicché è legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, qualora vi sia incertezza in ordine all'esattezza delle generalità dichiarate dall'interessato nell'istanza, in quanto la mancanza di certezza sulla sua identità impedisce di eseguire le verifiche sulle condizioni per l'ammissione al beneficio ai sensi degli artt. 96, commi 2 e 3, e 98, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ( Sez. 4 n. 58397 del 17/19/2918, Ousainou, Rv.274954; sez. 4, n. 11792 del 10/02/2009, Erragh, Rv. 243204; Sez. 4, n. 22912 del 24/03/2004, Chanaf, Rv. 228789). I soggetti sedicenti, rispetto ai quali non sussista alcuna possibilità di certa attribuzione di identità, non possano essere ammessi ai patrocinio a spese dello Stato: i loro difensori potranno eventualmente ricorrere, laddove ne sussistano le condizioni, alle procedure di cui agli artt. 116 e 117 DPR 115/2002 per ottenere il pagamento del compenso. 4. In linea generale, l'istanza di ammissione, ai sensi dell'art. 78 Dpr. 115/2002, deve essere sottoscritta dall'interessato e la sottoscrizione deve essere autenticata dal difensore, ovvero da un pubblico ufficiale con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 445. La sottoscrizione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal soggetto detenuto non deve essere autenticata dal difensore, atteso che tale requisito è soddisfatto dalla ricezione dell'atto da parte del direttore del carcere, che ne attesta la provenienza dal soggetto legittimato: in tale caso, invero, trova applicazione l'art. 93 del d.P.R. n. 115/2002, che fa rinvio alli art. 123 cod. proc. pen. (Sez 4, n. 8919 del 02/02/2012, Gagliardi, Rv. 251989). L'allegazione della copia fotostatica del documento di identità non è necessaria, ai fini della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. o) del DPR 445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione: la sottoscrizione di detta dichiarazione non deve, infatti, essere effettuata con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, cit. , dal momento che questa disposizione si riferisce espressamente alle sole istanze ed alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (previste dall'art. 47) e non già alla diversa categoria delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (Sez. 4, n. 34192 del 14/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 253506). 5. Se, dunque, il documento di indentità non deve necessariamente essere allegato all'istanza di ammissione, ciò non di meno permane in capo al giudice il dovere di verificare, nell'ipotesi in cui sorgano dubbi, la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'istanza. In tal senso l'art. 79 u.c. d.P.R. 115 /2002 prevede che il giudice, cui l'istanza di ammissione è presentata, possa chiedere al soggetto istante, a pena di inammissibilità, di produrre la documentazione, fra cui eventualmente il documento di identità, nell'ipotesi in cui si determini incertezza su dette dichiarazioni. 6. Nel caso di specie, il Tribunale, con il provvedimento impugnato, ha fatto corretta applicazione di tali principi. Dopo che il ricorrente, nell'istanza inoltrata dal detenuto tramite l'ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il Tribunale destinatario dell'istanza gli aveva richiesto, ai sensi dell'art. 79, u.c., d.P.R. n. 115/2002, di allegare un documento di identità al fine di consentire al Giudice e all'amministrazione finanziaria di effettuare i necessari accertamenti. A fronte della mancata produzione del documento, il Tribunale ha, indi, dichiarato inammissibile l'istanza. Il Tribunale, in sede di opposizione, ha confermato il provvedimento di inammissibilità, rilevando che la richiesta era legittima e funzionale a consentire la verifica della correttezza dei dati e le necessarie verifiche dell'amministrazione finanziaria. Nella fattispecie in esame, dunque, non viene in rilievo la correttezza della procedura di inoltro della istanza, tramite ufficio Matricola, recante la sottoscrizione autenticata dal Direttore del Carcere, bensì la diversa questione della necessità per il giudice di verificare quali siano le generalità del soggetto istante e quale sia il suo effettivo paese di nascita: in linea astratta, infatti, è possibile che la identificazione del Gervasi all'interno della [OSCURATO:PERSONA] sia avvenuta non già tramite documento di identità, bensì esclusivamente tramite rilevamento delle impronte papillari e l' attribuzione di codice identificativo. La decisione del Tribunale in prima istanza e la conseguente conferma del Tribunale in sede di opposizione non è censurabile: essendo stata l'istanza presentata da soggetto non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], non può essere considerata illegittima la richiesta dell'autorita giudiziaria volta a verificare le esatte generalità del soggetto istante, ai fini degli accertamenti relativi alla condizione reddituale demandati all'amministrazione finanziaria. 6. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. prco pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
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