CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04768/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 117/ RG 24594 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 4_Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo vizio di motivazione sia per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., sia in relazione all'elemento soggettivo e alla quantificazione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono generici e meramente reiterativo di quelli di appello, disattesi dai giudici del gravame con motivazione coerente (pag. 2) e con i quali il ricorrente non si misura in alcun modo, risultando che [OSCURATO:PERSONA] non solo ha violato numerose volte, in un breve arco di tempo, la misura cautelare degli arresti domiciliari (si vedano gli accertamenti della videorsorveglianza), anche commettendo un furto, ma è gravato da numerosi precedenti di cui uno specifico. Inoltre, il trattamento sanzionatorio, nonostante la personalità e la condotta, risulta assai contenuto in quanto fissato nel minimo con applicazione delle circostanze attenuanti generiche e limitati aumenti per la conitnuazione. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i