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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 11366/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17604/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente principale- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA n. 89/2023 emessa da Corte di appello di Cagliari.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che parte ricorrente principale e parte ricorrente incidentale abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricors i dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17604/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente principale- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA n. 89/2023 emessa da Corte di appello di Cagliari.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che parte ricorrente principale e parte ricorrente incidentale abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricors i dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Ro
Decreto Cassazione n. 11366/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris