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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 luglio 2026

Cassazione n. 24210/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RIA, [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -2790 controMINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLARICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] PALERMO,in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -Numero registro generale 14891/2022e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2790/2026Numero di raccolta generale 24210/2026ALAMIA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GRANOZZIGIULIANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RAPPAGASPARE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’, [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti successivi -controMINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro protempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- resistenti con mandato al ricorso successivo -avverso la sentenza n. 1170/2021 della CORTE D'APPELLOdi PALERMO, depositata il 30/11/2021 R.G.N. 15/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso al Tribunale di Palermo-G.L. i lavoratori indicati inepigrafe, docenti già dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo,esponevano:Numero registro generale 14891/2022i. di essere stati assunti dapprima a tempo determinato e poiN uam ertoesmeziopnoale 2790/2026Numero di raccolta generale 24210/2026indeterminato dalla predetta amministrazione, previo esperimento diData pubblicazione 29/07/2026procedura selettiva pubblica;ii. di avere svolto la propria attività presso il [OSCURATO:PERSONA] “NinniCassarà”, originariamente scuola pareggiata provinciale, successivamentedivenuta scuola paritaria e infine statalizzata con decorrenza dal 1°settembre 2013;iii. di essere transitati nei ruoli del Ministero dell’Istruzione medianteprocedura di mobilità intercompartimentale ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165del 2001, in forza di accordo stipulato il 15 gennaio 2016 e del conseguenteavviso di mobilità del 18 gennaio 2016;iv. che, nonostante la continuità del servizio prestato presso il medesimoistituto, l’amministrazione statale non aveva riconosciuto l’anzianità maturatapresso la Provincia, collocandoli nella fascia stipendiale iniziale e omettendo ilcomputo del servizio pregresso sia ai fini economici, sia ai fini delle graduatorie.Chiedevano, pertanto, accertarsi il loro diritto al riconoscimento integraledell’anzianità di servizio maturata anteriormente al trasferimento nei ruolistatali, con conseguente ricostruzione della carriera.2.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4173/2019, accoglieva ladomanda, ritenendo che l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, non abrogato dallalegge n. 62 del 2000, consentisse il riconoscimento del servizio prestato nellescuole pareggiate, anche in relazione alla successiva evoluzione del sistemascolastico.Avverso tale pronuncia proponeva appello il Ministero dell’Istruzione.3.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1170 del 28/10-30/11/2021, accoglieva il gravame e, in riforma della decisione di primo grado,rigettava la domanda dei lavoratori, affermando, in adesione all’orientamentodella giurisprudenza di legittimità, che il servizio prestato presso scuole paritarienon è equiparabile a quello svolto nelle scuole statali ai fini della ricostruzionedella carriera, in mancanza di espressa previsione normativa.Numero registro generale 14891/2022Numero sezionale 2790/20264.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricoNrusmoer oi dli aravccoolrtagteonerria lec o24n21 0/2026Data pubblicazione 29/07/2026due distinti atti, affidati a motivi tra loro sostanzialmente coincidenti, assistitida memorie illustrative, cui resiste il Ministero con controricorso in relazione(solo) al primo ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Come evidenziato nella narrativa in fatto, sono stati proposti duedistinti ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili nei contenuti.A) I ricorrenti principali ([OSCURATO:PERSONA] e altri) così hannorubricato i loro motivi di doglianza:i. violazione del giudicato esterno (artt. 112 c.p.c., 2909 c.c.)– mancata considerazione della sentenza n. 1320/2020;ii. violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato –omessa pronuncia su domanda fondata su mobilità intercompartimentale;iii. omessa motivazione sull’eccezione di giudicato – mancato esame dellacontinuità del rapporto, essendo stati i ricorrenti immessi in ruolo ex art. 30d.lgs. n. 165/2001;iv. violazione del principio di non contestazione– mancata contestazione (anche in primo grado, stante la contumacia delMIUR) della cessione del contratto da parte della Provincia di Palermo alMIUR in seguito a statalizzazione del liceo linguistico;v. violazione di legge (artt. 1406 c.c., art. 30 d.lgs. 165/2001, art. 1, co.458 l. 147/2013) – mancato riconoscimento dell’anzianità nella mobilitàvolontaria intercompartimentale che prevedeva, come da Cass.

SU16452/20, l’inquadramento del personale ex art. 1 co. 458 della l. n. 147cit.;vi. violazione art. 1336 c.c.– vincolatività dell’avviso di mobilitàcostituente un’offerta al pubblico che implicava l’inquadramento in forzadell’anzianità pregressa ex art. 1 co. 458 della l. 147/13;vii. erronea applicazione dell’art. 485 d.lgs. 297/1994 – mancatavalutazione del servizio nelle scuole pareggiate;Numero registro generale 14891/2022viii-x. violazioni eurounitarie e cosNtuimtuerzo isoeznioanalile 2790/2026Numero di raccolta generale 24210/2026– discriminazione e violazione dei principi di uguaglianza e d’imparzialitàData pubblicazione 29/07/2026della p.a stante l’equiparazione tra scuole paritarie e scuole pubbliche;B) I ricorrenti incidentali ([OSCURATO:PERSONA] e altri) hanno rubricato, a lorovolta, i motivi di censura come segue:i. giudicato esterno con riferimento a Trib.

Palermo, sentenza n. 1320/2020;ii. omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e omessa motivazione su giudicatoesterno e mobilità intercompartimentale ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001;iii. violazione dell'articolo 111 Cost. e dell'articolo 132 c.p.c., n. 4, per omessamotivazione non avendo la Corte d'appello esplicitato le ragioni del rigettodell'eccezione di giudicato esterno;iv. violazione degli artt. 115, 412 e 437 c.p.c. e del principio di noncontestazione (su giudicato e cessione contratti);v. violazione dell’art. 1406 c.c. dell’art. 1 co. 458 della l. n. 147/13, dell’art.30 d.lgs. n. 165/01 e dell’art. 485 T.U. n. 297/94 perché i ricorrenti eranotransitati al MIUR per mobilità volontaria intercompartimentale come cessionedel contratto in forza della intesa del 15/1/2016 (punto C) che definival’inquadramento ex art. 1 c. 458 l. 147/13;vi. violazione dell’art. 1336 c.c., stante il vincolo dell’avviso di mobilitàcostituente un’offerta al pubblico;vii. violazione, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 15 Preleggi c.c.,dell’art. 485 T.U. 297/94 e dell’art. 1 bis d.l. n. 250/2005, perché andavacondotta un’interpretazione evolutiva dell’art. 485 T.U. n. 297/1994 alla lucedella sopravvenuta legge n. 62/2000, come integrata dal d.l. n. 250/2005, chesostanzialmente equipara la scuola pareggiata all’attuale scuola paritaria;viii. -ix.-x. violazione del diritto UE (clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] sul lavoro a tempo determinato e della direttiva 1999/70 e degli artt.20-21 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE) e dei principi (anche diuguaglianza ed imparzialità della p.a.) consacrati negli artt. 3-97 Cost., cheavrebbero imposto di computare l’anzianità maturata con i contratti, a tempodeterminato e indeterminato, alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 14891/2022Palermo (attuale Città metropolitana di Palermo), in forza dei quaNluim ie roi cseozriornealen2t7i9 0/2026Numero di raccolta generale 24210/2026avevano sempre svolto le stesse mansioni nella stessa scuola pubblica (sarebbeData pubblicazione 29/07/2026stato necessario, secondo i ricorrenti incidentali, privilegiare un'interpretazionecostituzionalmente orientata dell'art. 485 del testo unico n. 297 del 1994 perchésarebbe irragionevole non riconoscere i servizi prestati nelle scuole paritarieprovinciali e riconoscere invece i servizi resi nelle scuole sussidiate opopolari).2.

Le censure relative alla violazione del giudicato esterno sono fondate,con la precisazione di cui appresso si dirà.Secondo l’orientamento di questa Corte, il giudicato esterno, ove riguardiil medesimo rapporto giuridico e un punto decisivo comune, è rilevabileanche d’ufficio e preclude il riesame della questione già decisa (Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 30825 del 24/11/2025, Cass. Sez. 3, Ordinanza n.2387 del 24/01/2024, Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 41895 del 29/12/2021).Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto: l’esistenza di unaprecedente sentenza del Tribunale di Palermo (n. 1320 del 26/5/2020), nonimpugnata, avente ad oggetto il riconoscimento del medesimo diritto alcomputo dell’anzianità di servizio maturata presso il Liceo “[OSCURATO:PERSONA]”.A fronte di tale specifica allegazione: la Corte territoriale non haesaminato la questione del giudicato (pur espressamente dedotta: cfr. p. 11della memoria difensiva d’appello di cui all’allegato sub VI del fascicoletto exart. 369 co. 2 n. 4 c.p.c.) né ha fornito alcuna motivazione circa l’eventualesua irrilevanza.Siffatta omissione integra una violazione dell’art. 2909 c.c. (art. 360 n.3 c.p.c.) e in tal senso deve accogliersi il motivo di ricorso, anche laddovefosse mancata in grado d’appello l’attestazione sull’avvenuto passaggio ingiudicato (cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 16589 del 11/06/2021 secondocui “Il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte dicassazione è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stataversata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.;l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonioNumero registro generale 14891/2022Numero sezionale 2790/2026esclusivo delle parti, ma corrisponde a un preciso interesse puNubmberloi cdoi ra, ccvooltal tgeon earadle 24210/2026Data pubblicazione 29/07/2026evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bisin idem”).Nella specie, l’eccezione di giudicato è, infatti, assorbente perché la sentenzadel Tribunale di Palermo, i cui passaggi salienti risultano trascritti nei ricorsi(principale e incidentale), con assolvimento degli oneri di specificazione e diallegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., aveva già riconosciutol’integrale anzianità di servizio, così definitivamente statuendo nel suodispositivo:“Accerta il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento, ai fini giuridici edeconomici, del servizio prestato presso l’[OSCURATO:PERSONA],da valutarsi nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale.

Compensa lespese di lite”.Nella stessa pronuncia, si legge altresì, nella parte relativa alla “Concisaesposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, quanto segue:“premesso con ricorso depositato il 11/07/2017 le parti ricorrenti in epigrafe, giàimmesse nei ruoli provinciali ed in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] NinniCassarà, deducevano di essere transitate nei ruoli statali in forza di quantodisposto dal DPR 14.09.2015; deducevano altresì che il Ministero resistente nonaveva riconosciuto, né ai fini della progressione economica e giuridica, né ai finidelle graduatorie di istituto, il servizio prestato nei ruoli provinciali”.L’accoglimento del primo motivo comporta, or dunque, per tutti i ricorrentiprincipali e per quelli incidentali ‒ ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], AlamiaSabbadini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che non erano parti del giudiziodinanzi al Tribunale di Palermo (cfr. sentenza n. 1320/2020 Trib.

Palermo in atti)‒ la cassazione della sentenza senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., e ciòperché in ragione del sopravvenuto giudicato esterno la causa non poteva essereproseguita (cfr. Cass. n. 10441/2026; Cass. n. 25218/2025).5.

Come dianzi precisato, il giudicato non si riferisce a tre dei ricorrentiincidentali (id est, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]) che non possono avvalersene: per costoro la questione siNumero registro generale 14891/2022Numero sezionale 2790/2026pone diversamente perché la sentenza impugnata tratta Nuunmiecroadmi raeccnoltaeg einl etraelem24a21 0/2026Data pubblicazione 29/07/2026della non assimilabilità della scuola paritaria a quella statale.6.

In relazione a tali posizioni soggettive, va (nondimeno) osservato che nonè possibile apprezzare in questa sede la questione della mobilitàintercompartimentale per inammissibilità dei motivi involgenti tale profilo.Infatti, i ricorrenti in menzione non dimostrano che la questione era stataritualmente posta già nel giudizio di primo grado, com’era necessario perchéla domanda fondata sulla mobilità intercompartimentale fa leva su di unacausa petendi del tutto autonoma e distinta rispetto a quella fondatasull’asserita applicazione dell’art. 485 d.lgs. 297/1994 alla scuola paritaria,domanda su cui si sofferma ‒ in via esclusiva ‒ il giudice d’appello.In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni dicui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a penadi inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta lorodeduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio diautosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedenteciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni giàcomprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusaalle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi dicontestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio(Cass. 09/08/2018, n. 20694; Cass. 24/01/2019, n. 2038).Nella specie, la verifica di detta diversa causa petendi del diritto azionatorichiederebbe, invero, un autonomo e distinto accertamento di fattoprecluso, oltre che nel giudizio di cassazione, ancor prima in appello (ovenon è consentito estendere il thema decidendum e inserire piste probatorienon oggetto del giudizio di primo grado).Sicché, non è dunque possibile apprezzare in questa sede la fondatezzadella pretesa sotto tale specifico profilo.4.

Una volta esclusa la possibilità di apprezzare la questione dellamobilità ‒ per inammissibilità dei relativi motivi ‒ restano da scrutinare lecensure dalla settima alla decima del ricorso incidentale, che vanno tutteNumero registro generale 14891/2022Numero sezionale 2790/2026rigettate sulla base di recenti pronunce di legittimità (cfr. Cass.N unm.e r4o d3i 2ra6cc/ol2ta0ge2n6er aele 24210/2026Data pubblicazione 29/07/2026cfr. anche Cass. n. 7583/2022 in tema di scuola paritaria gestita da ente locale).In particolare, Cass. 4326/2026, cit., chiarisce che “…il legislatore, con lalegge n. 62/2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha volutogarantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello dellascuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio sia con riferimentoalla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare ilrapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quelloinstaurato con la scuola statale né ha voluto estendere alla scuola paritaria ilregime in precedenza vigente per la scuola pareggiata”; questo perché ‒prosegue l’ordinanza ‒ “Il superamento del previgente regime, fondato sulladistinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuola legalmentericonosciuta, ha portato, sì, all’enucleazione di un’unica categoria di scuolaparitaria, ma a quest’ultima non sono stati estesi tutti i requisiti in precedenzarichiesti quale condizione per il pareggiamento, sicché non è condivisibileneppure la tesi della necessaria applicazione ai docenti della scuola paritaria delladisciplina in precedenza dettata per l’insegnamento presso gli istituti pareggiati”.Nella stessa pronuncia non si è mancato di notare che “questo approdo nonsi pone in contrasto con la Clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] recepito dalla Direttiva1999/70/CE, come invece argomentato dalla ricorrente, in quanto la sussistenzadi elementi differenziali che rendono non irragionevole la diversità di trattamento– riconosciuti anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2021 ‒esclude anche che possano essere utilmente invocati, ai fini del riconoscimentodel servizio pre-ruolo, il principio di non discriminazione e la clausola 4dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE”.Le conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta quanto al rispetto deldiritto unionale hanno trovato conferma nella recente pronuncia del 4 settembre2025 in causa C–543/23 con la quale la Corte di Giustizia ha statuito che “Laclausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro aNumero registro generale 14891/2022Numero sezionale 2790/2026tempo determinato, deve essere interpretata nel senso cNhuem eerosdsi rac cnolotange noesratlea2 4a21 0/2026Data pubblicazione 29/07/2026una normativa nazionale che non prevede il computo, ai fini delladeterminazione dell’anzianità e della retribuzione degli insegnanti almomento della loro assunzione a tempo indeterminato presso un’istituzionescolastica statale, dei periodi di servizio precedentemente svolti da taliinsegnanti nell’ambito di un impiego a tempo determinato o a tempoindeterminato in talune istituzioni scolastiche il cui funzionamento e la cuiorganizzazione non rientrano nella competenza dello Stato, ma che sonoequiparate, in virtù di tale normativa, alle istituzioni scolastiche statali,mentre detta normativa prevede che i periodi di servizio svolti dagliinsegnanti impiegati presso istituzioni scolastiche statali, in particolare atempo indeterminato, siano computati ai fini della determinazione della loroanzianità e della loro retribuzione”.7.

In conclusione, va accolto il (primo) motivo sul giudicato esternoproposto tutti i ricorrenti principali e incidentali ‒ fatta eccezione per IngroiaSalvatore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ‒, conassorbimento dei restanti.

Nei rapporti fra le parti, le spese possono esserecompensate, essendo il giudicato esterno intervenuto in corso di causa (edanche tenuto conto della controvertibilità della questione solo recentementeoggetto di pronuncia della Corte di Giustizia).8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonomanifestamente infondati i motivi sul giudicato, mentre risultanoinammissibili quelli sulla mobilità ed infondati quelli sulla estensione allascuola paritaria della disciplina prevista dall’art. 485 T.U. n. 297/1994.Non occorre provvedere sulle spese perché avverso il ricorso incidentaleil Ministero non ha svolto difese ed ha depositato solo memoria dicostituzione.Non è suscettibile di disamina, infine, il profilo del mancatoriconoscimento dell’anzianità di servizio per il limitato periodo in cui la scuolaera pareggiata, mancando, a riguardo, uno specifico motivo di impugnazione.

P.Q.MNumero registro generale 14891/2022La Corte: Numero sezionale 2790/2026Numero di raccolta generale 24210/20261. accoglie il primo motivo di ricorso in relazione a tutti i ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]principali e incidentali ‒ fatta eccezione per [OSCURATO:PERSONA], AlamiaSabbadini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ‒, con assorbimento deirestanti; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa fra le parti lespese dell’intero processo;2. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SchillaciMichela e [OSCURATO:PERSONA] Emanuela3.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrentiincidentali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BuscettaEmanuela, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello peril ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIA, [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -2790 controMINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLARICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] PALERMO,in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -Numero registro generale 14891/2022e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2790/2026Numero di raccolta generale 24210/2026ALAMIA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GRANOZZIGIULIANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RAPPAGASPARE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’, [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti successivi -controMINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro protempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- resistenti con mandato al ricorso successivo -avverso la sentenza n. 1170/2021 della CORTE D'APPELLOdi PALERMO, depositata il 30/11/2021 R.G.N. 15/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso al Tribunale di Palermo-G.L. i lavoratori indicati inepigrafe, docenti già dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo,esponevano:Numero registro generale 14891/2022i. di essere stati assunti dapprima a tempo determinato e poiN uam ertoesmeziopnoale 2790/2026Numero di raccolta generale 24210/2026indeterminato dalla predetta amministrazione, previo esperimento diData pubblicazione 29/07/2026procedura selettiva pubblica;ii. di avere svolto la propria attività presso il [OSCURATO:PERSONA] “NinniCassarà”, originariamente scuola pareggiata provinciale, successivamentedivenuta scuola paritaria e infine statalizzata con decorrenza dal 1°settembre 2013;iii. di essere transitati nei ruoli del Ministero dell’Istruzione medianteprocedura di mobilità intercompartimentale ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165del 2001, in forza di accordo stipulato il 15 gennaio 2016 e del conseguenteavviso di mobilità del 18 gennaio 2016;iv. che, nonostante la continuità del servizio prestato presso il medesimoistituto, l’amministrazione statale non aveva riconosciuto l’anzianità maturatapresso la Provincia, collocandoli nella fascia stipendiale iniziale e omettendo ilcomputo del servizio pregresso sia ai fini economici, sia ai fini delle graduatorie.Chiedevano, pertanto, accertarsi il loro diritto al riconoscimento integraledell’anzianità di servizio maturata anteriormente al trasferimento nei ruolistatali, con conseguente ricostruzione della carriera.2. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4173/2019, accoglieva ladomanda, ritenendo che l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, non abrogato dallalegge n. 62 del 2000, consentisse il riconoscimento del servizio prestato nellescuole pareggiate, anche in relazione alla successiva evoluzione del sistemascolastico.Avverso tale pronuncia proponeva appello il Ministero dell’Istruzione.3. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1170 del 28/10-30/11/2021, accoglieva il gravame e, in riforma della decisione di primo grado,rigettava la domanda dei lavoratori, affermando, in adesione all’orientamentodella giurisprudenza di legittimità, che il servizio prestato presso scuole paritarienon è equiparabile a quello svolto nelle scuole statali ai fini della ricostruzionedella carriera, in mancanza di espressa previsione normativa.Numero registro generale 14891/2022Numero sezionale 2790/20264. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricoNrusmoer oi dli aravccoolrtagteonerria lec o24n21 0/2026Data pubblicazione 29/07/2026due distinti atti, affidati a motivi tra loro sostanzialmente coincidenti, assistitida memorie illustrative, cui resiste il Ministero con controricorso in relazione(solo) al primo ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Come evidenziato nella narrativa in fatto, sono stati proposti duedistinti ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili nei contenuti.A) I ricorrenti principali ([OSCURATO:PERSONA] e altri) così hannorubricato i loro motivi di doglianza:i. violazione del giudicato esterno (artt. 112 c.p.c., 2909 c.c.)– mancata considerazione della sentenza n. 1320/2020;ii. violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato –omessa pronuncia su domanda fondata su mobilità intercompartimentale;iii. omessa motivazione sull’eccezione di giudicato – mancato esame dellacontinuità del rapporto, essendo stati i ricorrenti immessi in ruolo ex art. 30d.lgs. n. 165/2001;iv. violazione del principio di non contestazione– mancata contestazione (anche in primo grado, stante la contumacia delMIUR) della cessione del contratto da parte della Provincia di Palermo alMIUR in seguito a statalizzazione del liceo linguistico;v. violazione di legge (artt. 1406 c.c., art. 30 d.lgs. 165/2001, art. 1, co.458 l. 147/2013) – mancato riconoscimento dell’anzianità nella mobilitàvolontaria intercompartimentale che prevedeva, come da Cass. SU16452/20, l’inquadramento del personale ex art. 1 co. 458 della l. n. 147cit.;vi. violazione art. 1336 c.c.– vincolatività dell’avviso di mobilitàcostituente un’offerta al pubblico che implicava l’inquadramento in forzadell’anzianità pregressa ex art. 1 co. 458 della l. 147/13;vii. erronea applicazione dell’art. 485 d.lgs. 297/1994 – mancatavalutazione del servizio nelle scuole pareggiate;Numero registro generale 14891/2022viii-x. violazioni eurounitarie e cosNtuimtuerzo isoeznioanalile 2790/2026Numero di raccolta generale 24210/2026– discriminazione e violazione dei principi di uguaglianza e d’imparzialitàData pubblicazione 29/07/2026della p.a stante l’equiparazione tra scuole paritarie e scuole pubbliche;B) I ricorrenti incidentali ([OSCURATO:PERSONA] e altri) hanno rubricato, a lorovolta, i motivi di censura come segue:i. giudicato esterno con riferimento a Trib. Palermo, sentenza n. 1320/2020;ii. omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e omessa motivazione su giudicatoesterno e mobilità intercompartimentale ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001;iii. violazione dell'articolo 111 Cost. e dell'articolo 132 c.p.c., n. 4, per omessamotivazione non avendo la Corte d'appello esplicitato le ragioni del rigettodell'eccezione di giudicato esterno;iv. violazione degli artt. 115, 412 e 437 c.p.c. e del principio di noncontestazione (su giudicato e cessione contratti);v. violazione dell’art. 1406 c.c. dell’art. 1 co. 458 della l. n. 147/13, dell’art.30 d.lgs. n. 165/01 e dell’art. 485 T.U. n. 297/94 perché i ricorrenti eranotransitati al MIUR per mobilità volontaria intercompartimentale come cessionedel contratto in forza della intesa del 15/1/2016 (punto C) che definival’inquadramento ex art. 1 c. 458 l. 147/13;vi. violazione dell’art. 1336 c.c., stante il vincolo dell’avviso di mobilitàcostituente un’offerta al pubblico;vii. violazione, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 15 Preleggi c.c.,dell’art. 485 T.U. 297/94 e dell’art. 1 bis d.l. n. 250/2005, perché andavacondotta un’interpretazione evolutiva dell’art. 485 T.U. n. 297/1994 alla lucedella sopravvenuta legge n. 62/2000, come integrata dal d.l. n. 250/2005, chesostanzialmente equipara la scuola pareggiata all’attuale scuola paritaria;viii. -ix.-x. violazione del diritto UE (clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] sul lavoro a tempo determinato e della direttiva 1999/70 e degli artt.20-21 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE) e dei principi (anche diuguaglianza ed imparzialità della p.a.) consacrati negli artt. 3-97 Cost., cheavrebbero imposto di computare l’anzianità maturata con i contratti, a tempodeterminato e indeterminato, alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 14891/2022Palermo (attuale Città metropolitana di Palermo), in forza dei quaNluim ie roi cseozriornealen2t7i9 0/2026Numero di raccolta generale 24210/2026avevano sempre svolto le stesse mansioni nella stessa scuola pubblica (sarebbeData pubblicazione 29/07/2026stato necessario, secondo i ricorrenti incidentali, privilegiare un'interpretazionecostituzionalmente orientata dell'art. 485 del testo unico n. 297 del 1994 perchésarebbe irragionevole non riconoscere i servizi prestati nelle scuole paritarieprovinciali e riconoscere invece i servizi resi nelle scuole sussidiate opopolari).2. Le censure relative alla violazione del giudicato esterno sono fondate,con la precisazione di cui appresso si dirà.Secondo l’orientamento di questa Corte, il giudicato esterno, ove riguardiil medesimo rapporto giuridico e un punto decisivo comune, è rilevabileanche d’ufficio e preclude il riesame della questione già decisa (Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 30825 del 24/11/2025, Cass. Sez. 3, Ordinanza n.2387 del 24/01/2024, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 41895 del 29/12/2021).Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto: l’esistenza di unaprecedente sentenza del Tribunale di Palermo (n. 1320 del 26/5/2020), nonimpugnata, avente ad oggetto il riconoscimento del medesimo diritto alcomputo dell’anzianità di servizio maturata presso il Liceo “[OSCURATO:PERSONA]”.A fronte di tale specifica allegazione: la Corte territoriale non haesaminato la questione del giudicato (pur espressamente dedotta: cfr. p. 11della memoria difensiva d’appello di cui all’allegato sub VI del fascicoletto exart. 369 co. 2 n. 4 c.p.c.) né ha fornito alcuna motivazione circa l’eventualesua irrilevanza.Siffatta omissione integra una violazione dell’art. 2909 c.c. (art. 360 n.3 c.p.c.) e in tal senso deve accogliersi il motivo di ricorso, anche laddovefosse mancata in grado d’appello l’attestazione sull’avvenuto passaggio ingiudicato (cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 16589 del 11/06/2021 secondocui “Il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte dicassazione è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stataversata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.;l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonioNumero registro generale 14891/2022Numero sezionale 2790/2026esclusivo delle parti, ma corrisponde a un preciso interesse puNubmberloi cdoi ra, ccvooltal tgeon earadle 24210/2026Data pubblicazione 29/07/2026evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bisin idem”).Nella specie, l’eccezione di giudicato è, infatti, assorbente perché la sentenzadel Tribunale di Palermo, i cui passaggi salienti risultano trascritti nei ricorsi(principale e incidentale), con assolvimento degli oneri di specificazione e diallegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., aveva già riconosciutol’integrale anzianità di servizio, così definitivamente statuendo nel suodispositivo:“Accerta il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento, ai fini giuridici edeconomici, del servizio prestato presso l’[OSCURATO:PERSONA],da valutarsi nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale. Compensa lespese di lite”.Nella stessa pronuncia, si legge altresì, nella parte relativa alla “Concisaesposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, quanto segue:“premesso con ricorso depositato il 11/07/2017 le parti ricorrenti in epigrafe, giàimmesse nei ruoli provinciali ed in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] NinniCassarà, deducevano di essere transitate nei ruoli statali in forza di quantodisposto dal DPR 14.09.2015; deducevano altresì che il Ministero resistente nonaveva riconosciuto, né ai fini della progressione economica e giuridica, né ai finidelle graduatorie di istituto, il servizio prestato nei ruoli provinciali”.L’accoglimento del primo motivo comporta, or dunque, per tutti i ricorrentiprincipali e per quelli incidentali ‒ ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], AlamiaSabbadini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che non erano parti del giudiziodinanzi al Tribunale di Palermo (cfr. sentenza n. 1320/2020 Trib. Palermo in atti)‒ la cassazione della sentenza senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., e ciòperché in ragione del sopravvenuto giudicato esterno la causa non poteva essereproseguita (cfr. Cass. n. 10441/2026; Cass. n. 25218/2025).5. Come dianzi precisato, il giudicato non si riferisce a tre dei ricorrentiincidentali (id est, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]) che non possono avvalersene: per costoro la questione siNumero registro generale 14891/2022Numero sezionale 2790/2026pone diversamente perché la sentenza impugnata tratta Nuunmiecroadmi raeccnoltaeg einl etraelem24a21 0/2026Data pubblicazione 29/07/2026della non assimilabilità della scuola paritaria a quella statale.6. In relazione a tali posizioni soggettive, va (nondimeno) osservato che nonè possibile apprezzare in questa sede la questione della mobilitàintercompartimentale per inammissibilità dei motivi involgenti tale profilo.Infatti, i ricorrenti in menzione non dimostrano che la questione era stataritualmente posta già nel giudizio di primo grado, com’era necessario perchéla domanda fondata sulla mobilità intercompartimentale fa leva su di unacausa petendi del tutto autonoma e distinta rispetto a quella fondatasull’asserita applicazione dell’art. 485 d.lgs. 297/1994 alla scuola paritaria,domanda su cui si sofferma ‒ in via esclusiva ‒ il giudice d’appello.In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni dicui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a penadi inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta lorodeduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio diautosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedenteciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni giàcomprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusaalle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi dicontestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio(Cass. 09/08/2018, n. 20694; Cass. 24/01/2019, n. 2038).Nella specie, la verifica di detta diversa causa petendi del diritto azionatorichiederebbe, invero, un autonomo e distinto accertamento di fattoprecluso, oltre che nel giudizio di cassazione, ancor prima in appello (ovenon è consentito estendere il thema decidendum e inserire piste probatorienon oggetto del giudizio di primo grado).Sicché, non è dunque possibile apprezzare in questa sede la fondatezzadella pretesa sotto tale specifico profilo.4. Una volta esclusa la possibilità di apprezzare la questione dellamobilità ‒ per inammissibilità dei relativi motivi ‒ restano da scrutinare lecensure dalla settima alla decima del ricorso incidentale, che vanno tutteNumero registro generale 14891/2022Numero sezionale 2790/2026rigettate sulla base di recenti pronunce di legittimità (cfr. Cass.N unm.e r4o d3i 2ra6cc/ol2ta0ge2n6er aele 24210/2026Data pubblicazione 29/07/2026cfr. anche Cass. n. 7583/2022 in tema di scuola paritaria gestita da ente locale).In particolare, Cass. 4326/2026, cit., chiarisce che “…il legislatore, con lalegge n. 62/2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha volutogarantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello dellascuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio sia con riferimentoalla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare ilrapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quelloinstaurato con la scuola statale né ha voluto estendere alla scuola paritaria ilregime in precedenza vigente per la scuola pareggiata”; questo perché ‒prosegue l’ordinanza ‒ “Il superamento del previgente regime, fondato sulladistinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuola legalmentericonosciuta, ha portato, sì, all’enucleazione di un’unica categoria di scuolaparitaria, ma a quest’ultima non sono stati estesi tutti i requisiti in precedenzarichiesti quale condizione per il pareggiamento, sicché non è condivisibileneppure la tesi della necessaria applicazione ai docenti della scuola paritaria delladisciplina in precedenza dettata per l’insegnamento presso gli istituti pareggiati”.Nella stessa pronuncia non si è mancato di notare che “questo approdo nonsi pone in contrasto con la Clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] recepito dalla Direttiva1999/70/CE, come invece argomentato dalla ricorrente, in quanto la sussistenzadi elementi differenziali che rendono non irragionevole la diversità di trattamento– riconosciuti anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2021 ‒esclude anche che possano essere utilmente invocati, ai fini del riconoscimentodel servizio pre-ruolo, il principio di non discriminazione e la clausola 4dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE”.Le conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta quanto al rispetto deldiritto unionale hanno trovato conferma nella recente pronuncia del 4 settembre2025 in causa C–543/23 con la quale la Corte di Giustizia ha statuito che “Laclausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro aNumero registro generale 14891/2022Numero sezionale 2790/2026tempo determinato, deve essere interpretata nel senso cNhuem eerosdsi rac cnolotange noesratlea2 4a21 0/2026Data pubblicazione 29/07/2026una normativa nazionale che non prevede il computo, ai fini delladeterminazione dell’anzianità e della retribuzione degli insegnanti almomento della loro assunzione a tempo indeterminato presso un’istituzionescolastica statale, dei periodi di servizio precedentemente svolti da taliinsegnanti nell’ambito di un impiego a tempo determinato o a tempoindeterminato in talune istituzioni scolastiche il cui funzionamento e la cuiorganizzazione non rientrano nella competenza dello Stato, ma che sonoequiparate, in virtù di tale normativa, alle istituzioni scolastiche statali,mentre detta normativa prevede che i periodi di servizio svolti dagliinsegnanti impiegati presso istituzioni scolastiche statali, in particolare atempo indeterminato, siano computati ai fini della determinazione della loroanzianità e della loro retribuzione”.7. In conclusione, va accolto il (primo) motivo sul giudicato esternoproposto tutti i ricorrenti principali e incidentali ‒ fatta eccezione per IngroiaSalvatore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ‒, conassorbimento dei restanti. Nei rapporti fra le parti, le spese possono esserecompensate, essendo il giudicato esterno intervenuto in corso di causa (edanche tenuto conto della controvertibilità della questione solo recentementeoggetto di pronuncia della Corte di Giustizia).8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonomanifestamente infondati i motivi sul giudicato, mentre risultanoinammissibili quelli sulla mobilità ed infondati quelli sulla estensione allascuola paritaria della disciplina prevista dall’art. 485 T.U. n. 297/1994.Non occorre provvedere sulle spese perché avverso il ricorso incidentaleil Ministero non ha svolto difese ed ha depositato solo memoria dicostituzione.Non è suscettibile di disamina, infine, il profilo del mancatoriconoscimento dell’anzianità di servizio per il limitato periodo in cui la scuolaera pareggiata, mancando, a riguardo, uno specifico motivo di impugnazione. P.Q.MNumero registro generale 14891/2022La Corte: Numero sezionale 2790/2026Numero di raccolta generale 24210/20261. accoglie il primo motivo di ricorso in relazione a tutti i ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]principali e incidentali ‒ fatta eccezione per [OSCURATO:PERSONA], AlamiaSabbadini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ‒, con assorbimento deirestanti; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa fra le parti lespese dell’intero processo;2. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SchillaciMichela e [OSCURATO:PERSONA] Emanuela3. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrentiincidentali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BuscettaEmanuela, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello peril ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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