CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 39552/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Letta la rinuncia al ricorso presentata dal difensore e procuratore speciale del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro, accogliendo solo parzialmente il ricorso del predetto, confermava l'ordinanza del GIP del medesimo tribunale che aveva applicato nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ad una pluralità di reati, annullando l'ordinanza impugnata limitatamente alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 elevata in relazione ai capi 1, 2, 5, 6 e 10 dell'incolpazione provvisoria e riqualificando il reato di cui ai capi 5 e 6 nel delitto di cui agli artt. 110 e 416 cod. pen. A sostegno del ricorso ha dedotto, con i primi quattro motivi di impugnazione, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla gravità degli indizi in relazione, rispettivamente, ai reati di cui all'art. 512 bis cod.pen., all'art. 648 ter 1 cod. pen., agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. ed all'art. 640 comma 2 cod. pen., con il quinto motivo di ricorso, con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. 2. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Con atto trasmesso in data 15/6/2022, il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi dell'allegata procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per i sopravvenuti provvedimenti - allegati in copia alla dichiarazione - di sostituzione dell'originaria misura prima con quella degli arresti domiciliari e, poi, con quella dell'obbligo della presentazione alla P.G. 4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, al quale non può conseguire condanna alle spese processuali o ad altri oneri accessori. In tema di impugnazioni, infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, il 13 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA