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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06050/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 22 giugno 2020 dal Tribunale di Cassino che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata estorsione.

Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata, che ha reso sintetica ma esaustiva motivazione, reitera le censure già sollevate con l'atto di gravame e respinte con argomentazioni immuni dai vizi dedotti.

Il primo motivo di ricorso, con cui si reitera la censura già sollevata con i motivi di appello in ordine alla omessa pronunzia sulla dedotta insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione, è manifestamente infondato e generico e non si confronta con la motivazione sintetica ma esaustiva resa nel provvedimento impugnato, da cui emerge che l'imputata formulava minacce di pubblicare foto intime della persona offesa nell'ambito di conversazioni su whatsapp,che devono ritenersi idonee a coartare la volontà della persona offesa.

Le censure in ordine alla attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa sono generiche e manifestamente infondate poiché la corte ha sottolineato che alcune delle minacce sono cadute sotto la diretta percezione degli agenti operanti, mentre la persona offesa si trovava all'interno della Stazione dei carabinieri.

Anche in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corte ha reso adeguata e congrua motivazione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 22 giugno 2020 dal Tribunale di Cassino che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata estorsione. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata, che ha reso sintetica ma esaustiva motivazione, reitera le censure già sollevate con l'atto di gravame e respinte con argomentazioni immuni dai vizi dedotti. Il primo motivo di ricorso, con cui si reitera la censura già sollevata con i motivi di appello in ordine alla omessa pronunzia sulla dedotta insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione, è manifestamente infondato e generico e non si confronta con la motivazione sintetica ma esaustiva resa nel provvedimento impugnato, da cui emerge che l'imputata formulava minacce di pubblicare foto intime della persona offesa nell'ambito di conversazioni su whatsapp,che devono ritenersi idonee a coartare la volontà della persona offesa. Le censure in ordine alla attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa sono generiche e manifestamente infondate poiché la corte ha sottolineato che alcune delle minacce sono cadute sotto la diretta percezione degli agenti operanti, mentre la persona offesa si trovava all'interno della Stazione dei carabinieri. Anche in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corte ha reso adeguata e congrua motivazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06050/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris