CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024
Cassazione n. 29045/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 10$-10042 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricordo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; • ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e al diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati, sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha già vagliato e disatteso le medesime doglianze proposte in appello con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sull'accresciuta pericolosità dell'imputato, dimostrata nella commissione dei reati in esame, in rapporto ai numerosi precedenti gravi e specifici e pag. 6 sull'accertamento dell'insussistenza della preordinazione della pluralità di condotte); si tratta di valutazioni di merito, adeguatamente argomentate dalla Corte di rinvio, che sfuggono pertanto al sindacato della Corte di legitimità; ritenuto, altresì, che il motivo nuovo di ricorso (memoria del 16 giugno u.s.), con il quale si denunzia un vizio di natura processuale, non presenta alcuna forma di connessione con i motivi principali proposti entro i termini di decadenza previsti dall'art. 585 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile, giacché tardivamente proposto. Il vizio processuale, peraltro, non è stato rilevato dal difensore presente in udienza, che -sul presupposto della corretta citazione a giudizio nel grado di appello- nulla ha eccepito quanto ad assenza dell'imputato all'udienza differita per legittimo impedimento dell'imputato (Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, Rv. 270032 - 01: In caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio.). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.