Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 04045/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11883-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, eDI [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 32, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat i presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 240 / 201 9 de l la CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 01/02/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 3.6.2009 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di Ragusa, invocando la condanna della convenuta ad arretrare alcune opere eseguite in violazione delle distanze, a cessare le immissioni rumorose provenienti dal suo fondo e a risarcire il danno.

Nella resistenza della convenuta il Tribunale, dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell’immobile locato alla società [OSCURATO:SOCIETA]., accoglieva in parte, con sentenza n. 1230/2016, le domande di parte attrice, ordinando l’arretramento e la cessazione delle immissioni denunziate, ma rigettando la pretesa risarcitoria.

Con la sentenza impugnata, n. 240/2019, la Corte di Appello di Catania rigettava il gravame interposto da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, confermandola.

Propongono ricorso per la cassazione di tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si è costituito il nuovo difensore della parte ricorrente.

Con atto del 12.1.2024, depositato e firmato da ambo le parti e dai rispettivi difensori, il giudizio è stato rinunciato.

RAGIONI DELLA DECISIONEIn forza dell’istanza di rinuncia al giudizio del 12.1.2024, che –in quanto sottoscritta da tutte le parti e dai rispettivi difensori– va interpretata come atto di rinuncia al ricorso e di contestuale accettazione della stessa, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto.

Nulla per le spese, avendo le parti espressamente previsto la loro compensazione.

PQM la Cortedichiara estinto il presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11883-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, eDI [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 32, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat i presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 240 / 201 9 de l la CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 01/02/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 3.6.2009 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di Ragusa, invocando la condanna della convenuta ad arretrare alcune opere eseguite in violazione delle distanze, a cessare le immissioni rumorose provenienti dal suo fondo e a risarcire il danno. Nella resistenza della convenuta il Tribunale, dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell’immobile locato alla società [OSCURATO:SOCIETA]., accoglieva in parte, con sentenza n. 1230/2016, le domande di parte attrice, ordinando l’arretramento e la cessazione delle immissioni denunziate, ma rigettando la pretesa risarcitoria. Con la sentenza impugnata, n. 240/2019, la Corte di Appello di Catania rigettava il gravame interposto da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propongono ricorso per la cassazione di tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si è costituito il nuovo difensore della parte ricorrente. Con atto del 12.1.2024, depositato e firmato da ambo le parti e dai rispettivi difensori, il giudizio è stato rinunciato. RAGIONI DELLA DECISIONEIn forza dell’istanza di rinuncia al giudizio del 12.1.2024, che –in quanto sottoscritta da tutte le parti e dai rispettivi difensori– va interpretata come atto di rinuncia al ricorso e di contestuale accettazione della stessa, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto. Nulla per le spese, avendo le parti espressamente previsto la loro compensazione. PQM la Cortedichiara estinto il presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consig
Sentenza Cassazione n. 04045/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris