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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31714/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19 gennaio 2022 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per i delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di giustificare l'esclusione dell'ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Per quanto qui d'interesse, giova ribadire che la possibilità di ricorrere per cassazione avverso le sentenze - come quella in scrutinio - di applicazione di pena concordata tra le parti, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è limitata ai casi in cui quest'ultima risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'innpugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (fra le tante: Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026).

Nello specifico, tali aspetti non solo non emergono con la necessaria evidenza, ma neppure sono indicati dal ricorrente.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19 gennaio 2022 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per i delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di giustificare l'esclusione dell'ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Per quanto qui d'interesse, giova ribadire che la possibilità di ricorrere per cassazione avverso le sentenze - come quella in scrutinio - di applicazione di pena concordata tra le parti, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è limitata ai casi in cui quest'ultima risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'innpugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (fra le tante: Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026). Nello specifico, tali aspetti non solo non emergono con la necessaria evidenza, ma neppure sono indicati dal ricorrente. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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