CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14728/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica, perpetrato mediante l'utilizzo di due cavi collegati direttamente sulle prese di alimentazione abusivamente apposte che aumentavano la portata di energia alimentata dal contatore; Ritenuto che il primo motivo di ricorso sulla illegittimità della motivazione che nell'ottica difensiva sarebbe stata resa "per relationem" è manifestamente infondato perché dal provvedimento impugnato balza evidente che la corte territoriale, nel confutare evidentemente gli argomenti della difesa, ha espressamente fatto riferimento agli elementi di prova dai quali si desume la prova certa della manomissione del contatore situato proprio all'interno dell'abitazione della ricorrente, spiegando anche come la circostanza della pluralità dei furti di energia elettrica commessi presso altre abitazioni ed esercizi commerciali della famiglia Cerrato non mettese in dubbio la responsabilità dell'imputata; Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base irientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e a tali fini non devono essere necessariamente presi in considerazioni tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. ; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata in cui si evidenzia che la pena CSED era stata già determinata congruamente, in maniera del tutto distante dai massimi edittali, in mesi nove di reclusione ed euro 200 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p.); Chiarito che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sui c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle