CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03779/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 12 ottobre 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 337 e 495 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia difetto di motivazione in ordine al motivo di appello volto ad invocare la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva specifica ed infraquinquennale, è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che la Corte di appello ha implicitamente motivato laddove ha evidenziato che l'imputato, con i suoi comportamenti oppositivi e violenti nei confronti delle forze dell'ordine, ha manifestato un'accentuata pericolosità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il