Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09293/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

mpore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Ercole-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 985/2023 depositatail 20/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTONumero registro generale 10680/2024Numero sezionale 93/2026Numero di raccolta generale 9293/2026Data pubblicazione 13/04/20261. [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. ricorre con due motivi, neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA], contro la sentenza 20/10/2023 della Corted’Appello di Torino, che, confermando la decisione di primo grado, harespinto l’appello, rilevando che le contestazioni della [OSCURATO:SOCIETA] circausura, cms e capitalizzazione degli interessi erano assorbitedall’intervenuto accordo transattivo tra le parti del 27/1/2016 e che taleaccordo non era nullo (ex art. 1972 co. 1 cc.), perché la stessa CTPannullabile (ex art. 1972 co. 2 c.c.), mancando una domanda diannullamento e non essendo provata l’essenzialità di singole clausolenell’economia del contratto.2.

Riguardo al proposto ricorso è stata formulata la seguenteproposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell'articolo 380-biscod. proc. civ.:“Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1965, 1362 c.c.,1366 e 1363 c.c.;il motivo è inteso a censurare l’interpretazione dell’accordo del 27gennaio 2016;ha osservato la Corte di appello che l’accordo in questione «prevedeuna dilazione dei tempi di pagamento accordato dalla banca all’impresa(ed ai suoi fideiussori) a fronte della rinuncia di questi ultimi a sollevareeccezioni sulla formazione del saldo a loro debito», evidenziando come «ladilazione di pagamento accordata dal creditore su richiesta del debitorecostituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra una concessione»;la ricorrente rileva che «dalla scrittura contenente la transazionedevono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi la comunevolontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la resdubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridichedelle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi che, mediante leNumero registro generale 10680/2024Numero sezionale 93/2026Numero di raccolta generale 9293/2026Data pubblicazione 13/04/2026reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente, cui siriconnetteva la lite o il pericolo di lite»;nondimeno, il nuovo regolamento di interessi è esplicitato nelpassaggio della sentenza che si è sopra citato, mentre la contestazionequanto alla res dubia risulta priva di fondamento proprio alla streguadell’art. 4 del contratto, da cui la ricorrente assume che la Corte di appelloabbia tratto la volontà delle parti di comporre una lite: infatti, taledisposizione negoziale regola la «rinuncia all’esercizio di qualsiasieccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale relativa alla tenutadel conto corrente, come integrato con il presente atto, con particolare manon esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degliinteressi applicata dalla banca a far data dall’accensione del rapporto diconto corrente e dell’affidamento scaduto di cui in premessa, ai tassi ecommissioni di volta in volta applicati», e quindi suppone unacontroversia, quantomeno potenziale (art. 1965 c.c.), sulla spettanza degliinteressi e le commissioni addebitati in conto corrente;il fatto, poi, che il negozio non contenga una modificazione dellepreesistenti condizioni contrattuali non esclude, all’evidenza, che lo stessoabbia contenuto transattivo, dovendosi comunque tener conto dellereciproche concessioni di cui si è detto; irrilevante è, inoltre, che l’accordo,in base a una precisa disposizione pattizia, non costituisca novazione, dalmomento che una transazione è tale anche se non ha portata novativa;posto, quindi, che il ricorso per cassazione che censuril’interpretazione del contratto del giudice del merito deve evidenziarel'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione (conrelativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza deidati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regolegiustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto allaconclusione accolta (Cass. 17 luglio 2007, n. 15890; Cass. 18 aprile 2007,n. 9245; Cass. 23 agosto 2006, n. 18375), va osservato che l’opzioneNumero registro generale 10680/2024Numero sezionale 93/2026Numero di raccolta generale 9293/2026Data pubblicazione 13/04/2026ermeneutica espressa nella pronuncia impugnata non prospetta idenunciati errore iuris e risulta pienamente plausibile: non si vede,d’altronde, come l’accordo in contestazione possa rivestire naturameramente ricognitiva, visto lo stesso comunque modula reciprocheconcessioni;per il resto, occorre ricordare che il sindacato di legittimità non puòinvestire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito deigiudizi di fatto riservati al giudice di merito (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461;Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465); inparticolare, la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattualenon può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbiascelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testonegoziale né le censure vertenti sull’interpretazione del negozio possonorisolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente equella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deveessere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni: sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibilidue o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva propostol' interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede dilegittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. 10 maggio2018, n. 11254; cfr. pure: Cass. 27 giugno 2018, n. 16987; Cass. 28novembre 2017, n. 28319); né assume rilievo la circostanza che nellasentenza impugnata risulti omesso l’espresso riferimento ad uno specificocriterio interpretativo legale (Cass. 21 giugno 2017, n. 15350);col secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 1972 c.c. peraver erroneamente applicato il predetto articolo in relazione ad unatransazione conservativa e non novativa;la censura non appare fondata;l'invalidità di singole clausole contrattuali (a meno che esse nonsiano idonee ad evidenziare l'illiceità della causa o del motivo comune) èNumero registro generale 10680/2024Numero sezionale 93/2026Numero di raccolta generale 9293/2026Data pubblicazione 13/04/2026destinata a tradursi nella nullità dell'intero contratto transattivo solo ovese ne accerti l'essenzialità rispetto all'assetto d'interessi programmatodalle parti e comporta unicamente l'annullabilità della transazione (Cass.11 novembre 2016, n. 23064; Cass. 6 giugno 2018, n. 14647; in sensoconforme, tra le tante: Cass. 20 giugno 2022, n. 19813; Cass. 10 maggio2023, n. 12609); la nullità della transazione su titolo nullo ex art. 1972c.c. non consegue, dunque, alla nullità di singole clausole del contrattobase, se di esse non risulti, ai sensi dell’art. 1419 c.c., l’essenzialitàrispetto al contratto stesso (Cass. 31 maggio 2012, n. 8776);ciò posto, è pacificamente escluso che in questa sede si controvertadi un contratto radicalmente nullo, facendosi piuttosto questione dellanullità di singole clausole contrattuali (nullità che oltretutto non discendedall’illiceità della causa o del motivo comune alle parti, avendo la Corte diappello escluso che la stessa clausola relativa agli interessi potesse dirsiillecita in ragione dell’usurarietà originaria degli interessi stessi);dopodiché, la sentenza impugnata ha rilevato: «Ulteriori profili dinullità del contratto di conto corrente o di sue singole clausole avrebberopotuto dare luogo all’annullabilità della transazione a condizione che laparte ignorasse la causa di nullità del titolo e che, trattandosi di nullità disingole clausole e non dell’intero contratto, esse fossero essenziali»; onderisulta dirimente che, come spiegato dalla Corte di merito, il ricorrere ditali situazioni, atte a determinare la nullità del contratto transattivo, nonfosse stato dedotto dagli appellanti (affermazione, questa, che non è stataspecificamente censurata)”;3. la proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la partericorrente ha chiesto la decisione.E’ stata quindi fissata l'odierna udienza in camera di consiglio.Ha depositato memoria la parte ricorrente.4.

All'esito dell'odierna trattazione in camera di consiglio il collegioreputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta.Numero registro generale 10680/2024Numero sezionale 93/2026Numero di raccolta generale 9293/2026Data pubblicazione 13/04/2026Né in questo vi è ragione di ripensamento alla luce delleconsiderazioni esternate nella memoria della parte ricorrente.In tale memoria, infatti, la parte ricorrente ha ripetuto leargomentazioni già esposte nel ricorso.Si sottolinea, tra l’altro, che la ricorrente ha insistito sulla nullitàdell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per illiceità del contratto: “Anche qualora sifosse ritenuta valida la transazione stipulata, la stessa non avrebbeprecluso, in ogni caso, le censure relative al superamento del tassosoglia.

Trattandosi di illiceità della clausola, difatti, non può essereoggetto di transazione tra le parti”.Ma tale nullità del contratto per usura originaria è stata esclusa dallaCorte d’Appello e su di ciò la ricorrente non ha dedotto specifico motivo diricorso.Riguardo al secondo motivo di ricorso, si sottolinea che se latransazione stipulata tra le parti si qualifica come transazioneconservativa, l’accertamento della validità deve essere condotto tramiteverifica della validità del titolo originario, cosa che la Corte d’Appello hafatto (escludendo la nullità per illiceità del contratto e la nullità delcontratto per eventuale nullità di singole clausole).5.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla propostaformulata si applica a mente dell'articolo 380-bis, comma 3, cod. proc.civ. l'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. con conseguente condannadella parte soccombente al pagamento: a) di una somma equitativamentedeterminata in favore della controparte; b) di un'ulteriore somma didenaro stabilita nel rispetto dei limiti di legge in favore della cassa delleammende, somme che si liquidano come da dispositivo.Numero registro generale 10680/2024Numero sezionale 93/2026Numero di raccolta generale 9293/2026Data pubblicazione 13/04/2026Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico delricorrente del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamentoin favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio cheliquida in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% perspese generali ed accessori di legge, nonché dell'ulteriore somma di euro5.500,00, a norma dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; condanna,inoltre, parte ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delleAmmende, della somma di euro 2.500,00, a norma dell'art. 96, comma4, cod. proc. civ.Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile ilgiorno 12.1.2026Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Ercole-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 985/2023 depositatail 20/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTONumero registro generale 10680/2024Numero sezionale 93/2026Numero di raccolta generale 9293/2026Data pubblicazione 13/04/20261. [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. ricorre con due motivi, neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA], contro la sentenza 20/10/2023 della Corted’Appello di Torino, che, confermando la decisione di primo grado, harespinto l’appello, rilevando che le contestazioni della [OSCURATO:SOCIETA] circausura, cms e capitalizzazione degli interessi erano assorbitedall’intervenuto accordo transattivo tra le parti del 27/1/2016 e che taleaccordo non era nullo (ex art. 1972 co. 1 cc.), perché la stessa CTPannullabile (ex art. 1972 co. 2 c.c.), mancando una domanda diannullamento e non essendo provata l’essenzialità di singole clausolenell’economia del contratto.2. Riguardo al proposto ricorso è stata formulata la seguenteproposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell'articolo 380-biscod. proc. civ.:“Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1965, 1362 c.c.,1366 e 1363 c.c.;il motivo è inteso a censurare l’interpretazione dell’accordo del 27gennaio 2016;ha osservato la Corte di appello che l’accordo in questione «prevedeuna dilazione dei tempi di pagamento accordato dalla banca all’impresa(ed ai suoi fideiussori) a fronte della rinuncia di questi ultimi a sollevareeccezioni sulla formazione del saldo a loro debito», evidenziando come «ladilazione di pagamento accordata dal creditore su richiesta del debitorecostituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra una concessione»;la ricorrente rileva che «dalla scrittura contenente la transazionedevono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi la comunevolontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la resdubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridichedelle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi che, mediante leNumero registro generale 10680/2024Numero sezionale 93/2026Numero di raccolta generale 9293/2026Data pubblicazione 13/04/2026reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente, cui siriconnetteva la lite o il pericolo di lite»;nondimeno, il nuovo regolamento di interessi è esplicitato nelpassaggio della sentenza che si è sopra citato, mentre la contestazionequanto alla res dubia risulta priva di fondamento proprio alla streguadell’art. 4 del contratto, da cui la ricorrente assume che la Corte di appelloabbia tratto la volontà delle parti di comporre una lite: infatti, taledisposizione negoziale regola la «rinuncia all’esercizio di qualsiasieccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale relativa alla tenutadel conto corrente, come integrato con il presente atto, con particolare manon esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degliinteressi applicata dalla banca a far data dall’accensione del rapporto diconto corrente e dell’affidamento scaduto di cui in premessa, ai tassi ecommissioni di volta in volta applicati», e quindi suppone unacontroversia, quantomeno potenziale (art. 1965 c.c.), sulla spettanza degliinteressi e le commissioni addebitati in conto corrente;il fatto, poi, che il negozio non contenga una modificazione dellepreesistenti condizioni contrattuali non esclude, all’evidenza, che lo stessoabbia contenuto transattivo, dovendosi comunque tener conto dellereciproche concessioni di cui si è detto; irrilevante è, inoltre, che l’accordo,in base a una precisa disposizione pattizia, non costituisca novazione, dalmomento che una transazione è tale anche se non ha portata novativa;posto, quindi, che il ricorso per cassazione che censuril’interpretazione del contratto del giudice del merito deve evidenziarel'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione (conrelativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza deidati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regolegiustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto allaconclusione accolta (Cass. 17 luglio 2007, n. 15890; Cass. 18 aprile 2007,n. 9245; Cass. 23 agosto 2006, n. 18375), va osservato che l’opzioneNumero registro generale 10680/2024Numero sezionale 93/2026Numero di raccolta generale 9293/2026Data pubblicazione 13/04/2026ermeneutica espressa nella pronuncia impugnata non prospetta idenunciati errore iuris e risulta pienamente plausibile: non si vede,d’altronde, come l’accordo in contestazione possa rivestire naturameramente ricognitiva, visto lo stesso comunque modula reciprocheconcessioni;per il resto, occorre ricordare che il sindacato di legittimità non puòinvestire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito deigiudizi di fatto riservati al giudice di merito (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461;Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465); inparticolare, la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattualenon può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbiascelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testonegoziale né le censure vertenti sull’interpretazione del negozio possonorisolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente equella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deveessere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni: sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibilidue o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva propostol' interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede dilegittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. 10 maggio2018, n. 11254; cfr. pure: Cass. 27 giugno 2018, n. 16987; Cass. 28novembre 2017, n. 28319); né assume rilievo la circostanza che nellasentenza impugnata risulti omesso l’espresso riferimento ad uno specificocriterio interpretativo legale (Cass. 21 giugno 2017, n. 15350);col secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 1972 c.c. peraver erroneamente applicato il predetto articolo in relazione ad unatransazione conservativa e non novativa;la censura non appare fondata;l'invalidità di singole clausole contrattuali (a meno che esse nonsiano idonee ad evidenziare l'illiceità della causa o del motivo comune) èNumero registro generale 10680/2024Numero sezionale 93/2026Numero di raccolta generale 9293/2026Data pubblicazione 13/04/2026destinata a tradursi nella nullità dell'intero contratto transattivo solo ovese ne accerti l'essenzialità rispetto all'assetto d'interessi programmatodalle parti e comporta unicamente l'annullabilità della transazione (Cass.11 novembre 2016, n. 23064; Cass. 6 giugno 2018, n. 14647; in sensoconforme, tra le tante: Cass. 20 giugno 2022, n. 19813; Cass. 10 maggio2023, n. 12609); la nullità della transazione su titolo nullo ex art. 1972c.c. non consegue, dunque, alla nullità di singole clausole del contrattobase, se di esse non risulti, ai sensi dell’art. 1419 c.c., l’essenzialitàrispetto al contratto stesso (Cass. 31 maggio 2012, n. 8776);ciò posto, è pacificamente escluso che in questa sede si controvertadi un contratto radicalmente nullo, facendosi piuttosto questione dellanullità di singole clausole contrattuali (nullità che oltretutto non discendedall’illiceità della causa o del motivo comune alle parti, avendo la Corte diappello escluso che la stessa clausola relativa agli interessi potesse dirsiillecita in ragione dell’usurarietà originaria degli interessi stessi);dopodiché, la sentenza impugnata ha rilevato: «Ulteriori profili dinullità del contratto di conto corrente o di sue singole clausole avrebberopotuto dare luogo all’annullabilità della transazione a condizione che laparte ignorasse la causa di nullità del titolo e che, trattandosi di nullità disingole clausole e non dell’intero contratto, esse fossero essenziali»; onderisulta dirimente che, come spiegato dalla Corte di merito, il ricorrere ditali situazioni, atte a determinare la nullità del contratto transattivo, nonfosse stato dedotto dagli appellanti (affermazione, questa, che non è stataspecificamente censurata)”;3. la proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la partericorrente ha chiesto la decisione.E’ stata quindi fissata l'odierna udienza in camera di consiglio.Ha depositato memoria la parte ricorrente.4. All'esito dell'odierna trattazione in camera di consiglio il collegioreputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta.Numero registro generale 10680/2024Numero sezionale 93/2026Numero di raccolta generale 9293/2026Data pubblicazione 13/04/2026Né in questo vi è ragione di ripensamento alla luce delleconsiderazioni esternate nella memoria della parte ricorrente.In tale memoria, infatti, la parte ricorrente ha ripetuto leargomentazioni già esposte nel ricorso.Si sottolinea, tra l’altro, che la ricorrente ha insistito sulla nullitàdell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per illiceità del contratto: “Anche qualora sifosse ritenuta valida la transazione stipulata, la stessa non avrebbeprecluso, in ogni caso, le censure relative al superamento del tassosoglia. Trattandosi di illiceità della clausola, difatti, non può essereoggetto di transazione tra le parti”.Ma tale nullità del contratto per usura originaria è stata esclusa dallaCorte d’Appello e su di ciò la ricorrente non ha dedotto specifico motivo diricorso.Riguardo al secondo motivo di ricorso, si sottolinea che se latransazione stipulata tra le parti si qualifica come transazioneconservativa, l’accertamento della validità deve essere condotto tramiteverifica della validità del titolo originario, cosa che la Corte d’Appello hafatto (escludendo la nullità per illiceità del contratto e la nullità delcontratto per eventuale nullità di singole clausole).5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla propostaformulata si applica a mente dell'articolo 380-bis, comma 3, cod. proc.civ. l'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. con conseguente condannadella parte soccombente al pagamento: a) di una somma equitativamentedeterminata in favore della controparte; b) di un'ulteriore somma didenaro stabilita nel rispetto dei limiti di legge in favore della cassa delleammende, somme che si liquidano come da dispositivo.Numero registro generale 10680/2024Numero sezionale 93/2026Numero di raccolta generale 9293/2026Data pubblicazione 13/04/2026Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico delricorrente del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamentoin favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio cheliquida in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% perspese generali ed accessori di legge, nonché dell'ulteriore somma di euro5.500,00, a norma dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; condanna,inoltre, parte ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delleAmmende, della somma di euro 2.500,00, a norma dell'art. 96, comma4, cod. proc. civ.Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile ilgiorno 12.1.2026Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09293/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris