CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37061/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen., è inammissibile perché generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, laddove, alla luce dei gravi fatti commessi dal 2016 al 2023, per i quali l'imputato è stato definitivamente condannato, ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che il reato qui al vaglio, ossia la detenzione di ben 1.200 kg. di t.l.e., sia espressione di una maggiore pericolosità sociale; rilevato che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per manifesta infondatezza, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 69, comma 4, cod. pen. e considerando che, in ogni caso, la Corte di merito ha individuato, quale elementi ostativi a un più favorevole bilanciamento, l'accertato collegamento internazionale nel commercio di tabacco illegale e l'ingente quantitativo di merce sequestrate; rilevato che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione dell'art. 133-bis cod. pen., è inammissibile per genericità, in quanto, tale norma, diretta ad adeguare la commisurazione della pena pecuniaria alle condizioni economiche dell'imputato, non esime la parte impugnante dall'osservanza delle regole che sono proprie dell'impugnazione proposta, tra cui quella di esporre, a pena di inammissibilità, in modo specifico le ragioni di fatto e di diritto che sono alla base della doglianza (cfr. Sez. 6, n. 4066 del 03/02/1994, Zanardini, Rv. 197979 - 01), ciò che non è dato ravvisare nel caso di specie; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma., il 31 ottobre 202