CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24092/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale Dello Stato .-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall’avvocatoHarald Bonura-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n.51/2021 depositata il21/06/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 23544/2021Numero sezionale 841/2026Numero di raccolta generale 24092/2026Data pubblicazione 27/07/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1250,00 per compensi, oltre, per la [OSCURATO:PERSONA], alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge e, per ADER, alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 24/07/2026Gabriella Marchese