CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04972/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624-bis, 625, comma 1, n. 2), cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione nel reato di cui all'art. 635 cod. pen., previa applicazione dell'art. 56, comma 3, cod. pen. - è manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 7 e 8) correttamente argomenta in ordine alla in ordine alla impossibilità di riqualificare i fatti nel reato di danneggiamento in quando l'odierno ricorrente in occasione del primo tentativo di accedere alla abitazione aveva dovuto rinunciare non perché aveva cambiato idea, bensì poiché la porta non aveva ceduto alle sue spaliate); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso