CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 novembre 2024
Cassazione n. 34653/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26181/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MILANO Via A. Albricci, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 666/2022 depositata il 23/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del giudizio 1. Con atto notificato il 24 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n.666/22 della Corte d’appello di Bologna pronunciata in una controversia instaurata dalla ricorrente contro il Comune di Piacenza con atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Il Comune ha notificato controricorso. 2. Con differenti motivazioni, il Tribunale di Piacenza e la Corte d'Appello di Bologna hanno rigettato le opposizioni a decreto ingiuntivo della soc. [OSCURATO:PERSONA], volte ad accertare la illegittimità della escussione, da parte del Comune di Piacenza, della polizza fideiussoria n. 27050060, rilasciata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]. L’opposizione al pagamento del credito si basa sull'asserita violazione e/o falsa applicazione di clausole contrattuali della polizza fideiussoria, in particolare dell'art.2 rubricato 'calcolo del premio – durata – liberazione della garanzia' e, conseguentemente, degli artt. 1353 e 1354 c.c. 3. Questa Corte, con provvedimento del 6/2/2024, ha notificato alle parti una proposta di definizione anticipata del ricorso per la sua ritenuta inammissibilità, ex art. 380 bis c.p.c., non accettata dalla ricorrente che ha chiesto, con separato atto del 14 marzo 2024, la decisione della causa, previo rilascio di nuova procura speciale al difensore. Veniva pertanto fissata l’odierna adunanza camerale. Motivi della decisione In data 25/10/2024 è pervenuta a questa Corte la rinuncia della ricorrente alricorso per cassazione, notificata alla controparte in data 24 ottobre 2024, e accettata da quest’ultima nella medesima data, con compensazione delle spese. 8. Dato atto di quanto sopra, in via pregiudiziale, la Corte dichiara estinto il giudizio per cassazione; stante l’accettazione della rinuncia non è a farsi luogo a pronunzia sulle spese ex art. 391, 4° co., c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiara estinto per rinuncia