CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 39235/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17154/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla sottoscrizione della sentenza da parte del solo Presidente del Collegio e non anche dal Giudice estensore, alla violazione dell'art. 238 bis cod. proc. pen.; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, quanto al primo, manifestamente infondato essendo stata sottoscritta la sentenza dal Presidente- già relatore- anche in qualità di estensore, e, quanto al secondo, perché precluso, in quanto non dedotto specificamente in appello; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.