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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18057/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20655-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ARRIGO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4784/22/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 27/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 20655 sez.

MT - ud. 12-04-2022 -2- , • Premesso che:

1. il 22.12.2016, l'Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA] l'avviso di accertamento TMB063Z00945 per indebita detrazione dall'IVA dovuta per il 2011 dell'Iva su operazioni di acquisto soggettivamente inesistenti essendo la venditrice non l'impresa Pro E.O. con sede in Slovenia ma la [OSCURATO:SOCIETA] con sede in Italia; 2.in pari data, l'Agenzia notificava alla società l'ulteriore avviso TMBC03Z0084/2016 con quale irrogava alla [OSCURATO:SOCIETA] la sanzione di €567.312,00, ai sensi dell'art.11, comma 4, del d.lgs.471/97 per irregolare compilazione degli elenchi Intrastat di cui all'art.50 d.l. 331/1993, convertito dalla 1.427/1993;

3. entrambi gli avvisi venivano impugnati davanti alla CTP di Milano ed ricorsi erano rigettati;

4. con atto in data 21 dicembre 2017, l'ufficio, richiamando la modifica normativa di cui all'art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1973 per effetto del d.lgs. 158/2015, entrato in vigore il 1 gennaio 2016, auto-annullava gli avvisi di accertamento con atto definito di autotutela parziale con il quale provvedeva "ad abbandonare il recupero dell'imposta" e ad irrogare alla società la sanzione di €110.380,05 ai sensi dell'art.6, comma 9 bis 3, del d.lgs.471/1997 come modificato dal d.lgs. 158/2015;

5. la società impugnava tale ultimo atto sostenendo trattarsi di atto portante una nuova contestazione, illegittimo perché emesso oltre i termini decadenziali di accertamento e perché, come già l'avviso TMBC03Z0084/2016, carente di motivazione e infondato nel merito;

6. l'impugnazione, respinta in primo grado, veniva invece accolta dalla CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe.

La CTR in particolare riteneva che "il provvedimento di autotutela avesse stravolto l'atto impositivo originario costituendo nella sostanza un annullamento integrale dell'avviso di accertamento originario con emissione di un nuovo e diverso atto di contestazione sanzioni ... [ossia che] era stata sostituita l'originaria contestazione non più legittimamente opponibile all'appellante in virtù delle modifiche normative già in precedenza intervenute con il d.lgs.158/2015, con una differente pretesa impositiva ma oltre i termini decadenziali".

La CTR rilevava poi, in riferimento all'art.7 della 1.212/2000, che il nuovo atto sanzionatorio difettava di motivazione;

7. l'Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando, in relazione alll'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 2 quater del d.l. 564/94 (che detta norme in materia di autotutela tributaria riconoscendo all'amministrazione il potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità', degli atti illegittimi o infondati).

Sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere nuovo e autonomamente impugnabile il provvedimento di che trattasi dovendo detto provvedimento qualificarsi come atto solo riduttivo della pretesa impositiva originaria;

8. la contribuente resiste con controricorso;

9. l'Agenzia ha depositato memoria; considerato che:

1. sulla questione sollevata dalla ricorrente il Collegio non ravvisa i presupposti di cui all'art.375 c.p.c.;

2. occorre pertanto disporre la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta; PQM dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2022, svolta con modalità da remoto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20655-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ARRIGO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4784/22/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 27/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 20655 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- , • Premesso che: 1. il 22.12.2016, l'Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA] l'avviso di accertamento TMB063Z00945 per indebita detrazione dall'IVA dovuta per il 2011 dell'Iva su operazioni di acquisto soggettivamente inesistenti essendo la venditrice non l'impresa Pro E.O. con sede in Slovenia ma la [OSCURATO:SOCIETA] con sede in Italia; 2.in pari data, l'Agenzia notificava alla società l'ulteriore avviso TMBC03Z0084/2016 con quale irrogava alla [OSCURATO:SOCIETA] la sanzione di €567.312,00, ai sensi dell'art.11, comma 4, del d.lgs.471/97 per irregolare compilazione degli elenchi Intrastat di cui all'art.50 d.l. 331/1993, convertito dalla 1.427/1993; 3. entrambi gli avvisi venivano impugnati davanti alla CTP di Milano ed ricorsi erano rigettati; 4. con atto in data 21 dicembre 2017, l'ufficio, richiamando la modifica normativa di cui all'art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1973 per effetto del d.lgs. 158/2015, entrato in vigore il 1 gennaio 2016, auto-annullava gli avvisi di accertamento con atto definito di autotutela parziale con il quale provvedeva "ad abbandonare il recupero dell'imposta" e ad irrogare alla società la sanzione di €110.380,05 ai sensi dell'art.6, comma 9 bis 3, del d.lgs.471/1997 come modificato dal d.lgs. 158/2015; 5. la società impugnava tale ultimo atto sostenendo trattarsi di atto portante una nuova contestazione, illegittimo perché emesso oltre i termini decadenziali di accertamento e perché, come già l'avviso TMBC03Z0084/2016, carente di motivazione e infondato nel merito; 6. l'impugnazione, respinta in primo grado, veniva invece accolta dalla CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe. La CTR in particolare riteneva che "il provvedimento di autotutela avesse stravolto l'atto impositivo originario costituendo nella sostanza un annullamento integrale dell'avviso di accertamento originario con emissione di un nuovo e diverso atto di contestazione sanzioni ... [ossia che] era stata sostituita l'originaria contestazione non più legittimamente opponibile all'appellante in virtù delle modifiche normative già in precedenza intervenute con il d.lgs.158/2015, con una differente pretesa impositiva ma oltre i termini decadenziali". La CTR rilevava poi, in riferimento all'art.7 della 1.212/2000, che il nuovo atto sanzionatorio difettava di motivazione; 7. l'Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando, in relazione alll'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 2 quater del d.l. 564/94 (che detta norme in materia di autotutela tributaria riconoscendo all'amministrazione il potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità', degli atti illegittimi o infondati). Sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere nuovo e autonomamente impugnabile il provvedimento di che trattasi dovendo detto provvedimento qualificarsi come atto solo riduttivo della pretesa impositiva originaria; 8. la contribuente resiste con controricorso; 9. l'Agenzia ha depositato memoria; considerato che: 1. sulla questione sollevata dalla ricorrente il Collegio non ravvisa i presupposti di cui all'art.375 c.p.c.; 2. occorre pertanto disporre la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta; PQM dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2022, svolta con modalità da remoto.
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