CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 14857/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 37,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - resistente – avverso la sentenza n. 382 / 11/2017 della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, depositata il 26 gennaio2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: OTTEMPERANZAAndrea Carletti proponeva dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna ricorso p er l’ ottemperanza della sentenza n. 603/11/2016 emessa dalla medesima commissione tributaria, la quale aveva annullato l’avviso di accertamento impugnato dal contribuente per illegittimità della delega impersonale rilasciata dal capo dell’Ufficio al funzionario che aveva sottoscritto l’atto, compensando le spese processuali. Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR dichiarava inammissibile il ricorso. Rilevava che il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 concerneva l’esecuzione degli obblighi derivanti da sentenze passate in giudicato, mentre la sentenza n. 603/11/2016 era stata impugnata per cassazione e nonsi era pertanto formato il giudicato. Avverso lasuddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1. Preliminarmente va rilevato che la procura speciale depositata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come pure la memor ia, pur facendo riferimento al proc. R.G.N. 8450/2017, riguardano il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 3199 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, emessa nel giudizio R. G . 1875/2016, sezione 11, pronunciata il 15/1 1/2016 e depositata in segreteria in data 22 novembre 2016 . Tali documenti, in quanto afferenti ad altro processo, non rilevano pertanto nel presente giudizio. 2. Con il primo motivo–rubricato «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»- si deduce che erroneamente la CTR aveva ritenuto che il giudizio di ottemperanza fosse stato incardinato in relazione all’art. 69 d.lgs. n. 546 del 1992 (concernente l’esecuzione delle sentenze di condanna – esecutive ma non passate in giudicato -in favore del contribuente), mentre il giudizio riguardava il rimborso delle somme pagate in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria (art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992). Con ilsecondo motivo – anch’esso rubricato « violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»- si deduceche, nella specie, doveva trovare applicazione l’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, norma che prevede la restituzione al contribuente del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza allo stesso favorevole; ciò in quanto«l’Agenzia delle Entrate di Ferrara aveva escusso una fidejussione per l’anno di imposta 2009». 3. I due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto incentrati sulla dedotta violazione dell’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, si palesano inammissibili, essendo il ricorso carente in relazione al requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché riguardo al principio di autosufficienzae specificità del ricorso per cassazione. 3.1. Giova premettere che nell’assetto originario dell’istituto, era possibile fare ricorsoal giudizio di ottemperanza per l’attuazione degli obblighi derivanti dallesentenze del giudice tributario esclusivamente a seguito della formazione dellares iudicata. La riforma introdotta dal d.lgs. n. 156 del 2015 (in vigore in vigore dal 1° gennaio 2016) , ha reso esperibile il giudizio di ottemperanza anche per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle sentenze non ancora passate in giudicato, nelle ipotesi contemplate dai novellatiartt. 68, comma 2, e 69, comma 5,del d.lgs. n. 546 del 1992.L’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, rubricato «Pagamento del tributo in pendenza del processo» - nel testo risultante dalle modifiche (in vigore in vigore dal 1° gennaio 2016) apportate dal d.lgs. n. 156 del 2015 –stabilisce che «Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi succes sivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado». 3.2. Ciò posto, il contribuente censura la sentenza impugnata, che ha ritenuto inammissibile il ricorso per ottemperanza poiché la sentenza non era passata in giudicato, prospettando l’applicabili tà, nella specie,del citato art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 , che – come si è visto –consente di adire il giudice dell’ottemperanza nel caso di pagamenti effettuati nel corso del giudizio in caso di accoglimento del ricorso anche se la sentenza non è passata in giudicato. Va rammentato che il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti è funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell’atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti(in termini, Cass. n. 16103 del 2013). I requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ. impongono la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando essa si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata (Cass., S.U., n.37552 del 2021).3.3. Alla luce di tali principi, nel caso in esame l’esposizione dei fatti di causa si presenta del tutto carente, non avendo il ricorrente specificato quando, in qual modoe in che misura avrebbe corrisposto le somme in favore del Fisco,pur invocando l’applicazione dell’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione che presuppone il versamento (in tutto o in parte) del tributo in pendenza del processo e che ne consente il rimborso in caso di accoglimento del ricorso. Il ricorrente ha operato solo un generico riferimento alla escussione da parte dell’Agenzia delle entrate di una fideiussione per l’anno di imposta 2009, senza fornire alcun elemento idoneo a correlare tale circostanza alla sentenza di cui ha chiesto l’ottemperanza e al pagamento del tributo. La suddettasentenza, del resto, non è stata trascritta nel ricorso né allo stesso allegata, come pure la menzionata fideiussione, non consentendo in tal modo alla Corte –come invece richiesto dal principio di autosufficienzae specificità del ricorso per cassazione – di avere una completa cognizione della controversia e di cogliere appieno il significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor