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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:1008
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0820

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. [OSCURATO:PERSONA]-BORDONA

presentate il 18 dicembre 2025 ( 1 ) Causa C‑820/24 [OSCURATO:PERSONA] GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] mbH, con l’intervento di: Fiegl & Spielberger GmbH [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria)] «Procedimento pregiudiziale – Appalti pubblici – Esecuzione dell’appalto – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 72 – Modifica di contratti durante il periodo di validità – Validità del contratto – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Articolo 4 – Transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni – Periodo di pagamento – Ricevimento delle merci o prestazione dei servizi»

1. Il giudice del rinvio chiede l’interpretazione dell’articolo 72, paragrafo 5, della direttiva 2014/24/UE ( 2 ) allo scopo di chiarire, nella controversia di cui è investito, se l’amministrazione aggiudicatrice abbia modificato le condizioni di un appalto di lavori.

2. In particolare, il giudice del rinvio chiede se costituisca una modifica del contratto durante il periodo di validità ( 3 ) la modifica di condizioni contrattuali verificatasi quando: a) il termine di esecuzione convenuto sia scaduto; b) il contraente abbia eseguito le prestazioni affidate, e c) l’amministrazione aggiudicatrice abbia ricevuto la fattura finale, ma non l’abbia ancora pagata.

I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2014/24

3. L’articolo 72 («Modifica di contratti durante il periodo di validità») dispone quanto segue: «1.

I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d’appalto a norma della presente direttiva nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni.

Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate.

Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro; b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente: i) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale; e ii) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; Tuttavia, l’eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50% del valore del contratto iniziale.

In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva; c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere; ii) la modifica non altera la natura generale del contratto; iii) l’eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50% del valore del contratto iniziale o dell’accordo quadro.

In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva; d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze: i) una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a); ii) all’aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione della presente direttiva; o iii) nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice stessa si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale a norma dell’articolo 71; e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al presente paragrafo, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato V, parte G, ed è pubblicato conformemente all’articolo 51.

2. Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), sono rispettate, i contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura d’appalto a norma della presente direttiva se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti: i) le soglie fissate all’articolo 4; e ii) il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o accordo quadro.

In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 1, lettere b) e c), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell’accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso.

In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell’accordo quadro; c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto o dell’accordo quadro; d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettera d).

5. Una nuova procedura d’appalto in conformità della presente direttiva è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico e di un accordo quadro durante il periodo della sua validità diverse da quelle previste ai paragrafi 1 e 2».

2. Direttiva 2011/7/UE ( 4 )

4. Ai sensi dell’articolo 2 («Definizioni»): «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 1) “transazioni commerciali”: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo; 2) “pubblica amministrazione”: qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE e all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, indipendentemente dall’oggetto o dal valore dell’appalto; (…)».

5. Ai sensi dell’articolo 4 («Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni»): «1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è la pubblica amministrazione, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 3, 4 o 6 il creditore abbia diritto agli interessi legali di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e b) il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore. (…)

3. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione: a) il periodo di pagamento non superi uno dei termini seguenti: i) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento; (…) iv) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell’accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da quella data; (…)».

B. Diritto austriaco.

Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (legge federale sull’aggiudicazione degli appalti pubblici) ( 5 )

6. L’articolo 365 è così formulato: «1.

Le modifiche sostanziali di contratti e accordi quadro durante il periodo della loro validità sono consentite soltanto a seguito di una nuova procedura d’appalto. (…) (…)

3. Le seguenti modifiche di contratti e accordi quadro sono considerate non sostanziali: (…)».

II. Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

7. La descrizione dei fatti e della controversia contenuta nella decisione di rinvio è suddivisa in diversi punti, ai quali mi attengo.

A. Il campus scolastico interessato

8. La città di Salisburgo (Austria) dispone di un campus scolastico composto da varie parti collegate tra loro e comprendente diversi istituti scolastici, tra cui la Handelsakademie I ([OSCURATO:PERSONA] di commercio I) e la Handelsakademie II ([OSCURATO:PERSONA] di commercio II).

9. [OSCURATO:PERSONA] di Commercio I si trova in un padiglione a più piani (padiglione I) situato nella zona sud del terreno, mentre la [OSCURATO:PERSONA] di Commercio II si trova in un padiglione a più piani (padiglione II) situato nella zona est.

Entrambi i padiglioni sono collegati tra loro su più livelli.

10. [OSCURATO:PERSONA] mbH (in prosieguo: la «BIG») è un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi del BVergG 2018 e, quindi, della direttiva 2014/24.

Essa esegue lavori di ristrutturazione del campus scolastico, che affitta, come insieme, alla Repubblica d’Austria.

B. L’appalto pubblico del 2022, l’incendio e la modifica del contratto nel 2023

11. Nel 2022, la BIG ha avviato una procedura di appalto aperta per la realizzazione di impianti elettrici (appalto di lavori; codice CPV 45311200) principalmente per il padiglione

II. Il bando di gara è stato pubblicato in Austria il 25 maggio 2022.

In ragione del valore stimato dell’appalto, non vi era necessità di emanare un bando a livello europeo.

12. La procedura di aggiudicazione dell’appalto è stata denominata «5020 Salzburg, Johann-Brunauer-Straße 2-4, [OSCURATO:PERSONA] + 966991 Rifacimento dell’impianto elettrico, installazioni elettriche».

13. Il bando di gara precisava che il periodo di esecuzione era compreso tra l’11 luglio 2022 e il 31 agosto 2023.

14. Il 3 agosto 2022 l’appalto è stato aggiudicato alla Fiegl & Spielberger GmbH e il contratto di lavori è stato sottoscritto.

Il suo valore ammontava a EUR 675107,03, essendo stato concordato che il periodo di esecuzione delle prestazioni si sarebbe esteso dal 3 agosto 2022 al 31 agosto 2023.

15. Tuttavia, l’11 luglio 2022 (meno di un mese prima della conclusione del contratto) è scoppiato un incendio nel padiglione I del campus scolastico, che ha causato danni ingenti.

16. Solo in un momento successivo dell’anno scolastico 2022/2023 si è rilevato che, a causa dell’incendio, si poneva la necessità di rivedere la concezione spaziale e funzionale del campus per poter proseguire l’attività accademica.

Per tale motivo, i lavori affidati alla Fiegl & Spielberger non sono stati eseguiti come inizialmente previsto nel contratto: – inizialmente, i lavori di installazione elettrica sono stati eseguiti al secondo e terzo piano del padiglione II, come da contratto iniziale, entro il 31 agosto 2023. – per contro, non è stato effettuato alcun lavoro di installazione elettrica nel sottosuolo, al pianterreno, al primo piano e nella parte dell’ala di collegamento del padiglione

II. Nel maggio 2023, l’amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato a tali lavori, riducendo così il volume del contratto a un terzo di quanto inizialmente previsto.

L’esecuzione dei lavori annullati sarebbe stata inutile, data la successiva modifica della concezione spaziale e funzionale del campus.

17. A seguito dell’annullamento di tale parte del contratto del 3 agosto 2022, la Fiegl & Spielberger ha chiesto alla BIG un risarcimento per i danni subiti.

18. Il 7 settembre 2023, la Fiegl e Spielberger ha raggiunto un accordo con la BIG per rinunciare alla sua domanda e, in cambio, eseguire nel 2024 una parte dei lavori non realizzati e annullati, questa volta nel padiglione I.

19. Il 13 dicembre 2023, la Fiegl & Spielberger ha presentato un’offerta relativa ai lavori da eseguire, calcolata sulla base dell’offerta iniziale per la gara d’appalto del 2022.

20. Il 15 dicembre 2023, la Fiegl & Spielberger ha emesso la fattura finale per gli impianti realizzati al secondo e terzo piano del padiglione II, corrispondenti al contratto iniziale.

21. Il 22 dicembre 2023, la BIG ha formalmente aggiudicato alla Fiegl & Spielberger il contratto relativo ai lavori di «riqualificazione funzionale dell’illuminazione» e di «illuminazione» nel padiglione I, con un periodo di esecuzione compreso tra il 15 gennaio 2024 e il 30 settembre 2024, e un valore dell’appalto complessivo di EUR 264355,80.

C. Progetto di riparazione dei danni causati dall’incendio e di riqualificazione funzionale del padiglione I

22. A seguito dell’incendio avvenuto nel padiglione I, la BIG ha dovuto avviare il progetto per la riparazione dei danni causati dall’incendio e per la riqualificazione funzionale del padiglione I.

23. Nell’ambito di tale progetto, la BIG ha indetto una procedura d’appalto aperta per l’installazione di impianti elettrici nel padiglione

I. L’annuncio recava il titolo «5020 Salisburgo, Johann-Brunauer-Str. 2-4, HAK I 977598 E 009159 Danni da incendio (responsabilità civile) Installazione di un impianto elettrico».

Il valore dell’appalto ammontava a EUR 832551,55.

24. Il 6 dicembre 2023 la BIG ha aggiudicato tale appalto alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH.

D. Azione di accertamento (Feststellungsantrag)

25. Il 9 luglio 2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al giudice del rinvio di dichiarare che «l’avvio di una procedura di appalto senza previo bando di gara, allo scopo di affidare alla [Fiegl & Spielberger] la fornitura e il montaggio dell’illuminazione nell’ambito del progetto “HAK I Salzburg” era illegale, in quanto violava il [BVergG 2018], i decreti approvati per la sua esecuzione o il diritto dell’Unione direttamente applicabile».

26. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], era stata illegale l’assegnazione, nel dicembre 2023, dei lavori di installazione elettrica nel padiglione I senza ricorrere a una procedura di appalto con previa pubblicazione, il che avrebbe leso il suo diritto ad una procedura di appalto in conformità delle disposizioni del BVergG 2018.

Essa invocava il diritto a che l’amministrazione aggiudicatrice si astenga da un’attribuzione illegittima, il diritto a partecipare a una procedura di appalto pubblico, il diritto alla parità di trattamento degli offerenti e a una concorrenza leale, nonché il diritto a una procedura di appalto trasparente in conformità con la normativa nazionale e dell’Unione.

27. Da parte sua, la BIG affermava, in sintesi, che l’attribuzione dell’appalto alla Fiegl & Spielberger nel dicembre 2023 era stata una modifica lecita dell’appalto pubblico aggiudicato nell’agosto 2022, nell’ambito di una procedura aperta.

28. In tale contesto, il giudice del rinvio sottopone alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali, di cui riporto solo la prima, nei seguenti termini: «Se l’articolo 72, paragrafo 5, della direttiva [2014/24] debba essere interpretato nel senso che la modifica di un appalto pubblico posteriore alla scadenza del periodo di esecuzione concordato, all’esecuzione di prestazioni non disdette e alla presentazione della fattura finale da parte dell’aggiudicatario, ma precedente al pagamento del compenso da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, deve essere considerata una modifica di un appalto pubblico “ durante il periodo della sua validità ”».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

29. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 29 novembre 2024.

30. Hanno presentato osservazioni scritte la BIG, i governi ceco, francese e austriaco, nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea.

31. La BIG, i governi francese e austriaco e la [OSCURATO:PERSONA] hanno partecipato all’udienza tenutasi il 15 ottobre 2025.

32. Su indicazione della Corte, le mie conclusioni verteranno esclusivamente sulla prima questione pregiudiziale.

IV. Valutazione A. Competenza della Corte

33. L’esposizione dei fatti sopra illustrata evidenzia l’esistenza di tre contratti (a meno che il secondo di essi sia considerato come una semplice modifica del primo) che è opportuno distinguere: – il contratto sottoscritto il 3 agosto 2022 tra la BIG e la Fiegl & Spielberger per il rinnovo degli impianti elettrici del padiglione II del campus scolastico. – Il contratto che la BIG ha aggiudicato alla Fiegl & Spielberger il 22 dicembre 2023 per l’illuminazione del padiglione I del campus scolastico.

La BIG sostiene che, in realtà, si trattava di una modifica del contratto stipulato tra le stesse parti il 3 agosto 2022. – Il contratto che la BIG ha aggiudicato alla [OSCURATO:PERSONA] il 6 dicembre 2023 per la realizzazione di impianti elettrici nel padiglione I del campus scolastico. 34.

Ebbene, di questi tre (o due, secondo la BIG) contratti, solo quello del 22 dicembre 2023 è oggetto della controversia, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la sua aggiudicazione alla Fiegl & Spielberger fosse illegittima.

35. In considerazione del suo valore (EUR 264355,80), tale contratto non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/24, circostanza che, in linea di principio, renderebbe irricevibile il rinvio pregiudiziale ( 6 ).

36. Tuttavia, la Corte riconosce la propria competenza a rispondere a domande di pronuncia pregiudiziale relative ad appalti pubblici che non raggiungano la soglia minima richiesta quando la normativa nazionale applicabile si conforma, in modo diretto e incondizionato, alla corrispondente disposizione della direttiva 2014/24 ( 7 ).

37. È quanto si verifica nel presente caso.

Il giudice del rinvio, nell’esporre il diritto nazionale, afferma che il BVergG 2018 ha recepito, tra l’altro, la direttiva 2014/24 e che l’articolo 365 di tale legge è pienamente conforme all’articolo 72 della direttiva 2014/24.

Esso aggiunge che è tenuto ad applicare l’articolo 365 del BVergG 2018 come se il valore dell’appalto fosse superiore alla soglia pertinente della direttiva 2014/24 ( 8 ).

B. Prima questione pregiudiziale

38. Il giudice del rinvio chiede l’interpretazione dell’articolo 72, paragrafo 5, della direttiva 2014/24 per stabilire se un appalto pubblico sia valido (in vigore) dopo che sia scaduto il termine di esecuzione concordato, che siano state eseguite le prestazioni convenute ( 9 ) e che il contraente abbia presentato la fattura finale, ma l’amministrazione aggiudicatrice non l’abbia ancora pagata.

1. Disposizione applicabile

39. Come giustamente osservato dal governo francese ( 10 ), è opportuno estendere l’analisi all’articolo 72 della direttiva 2014/24 nella sua interezza.

Sebbene sia vero che il paragrafo 5 di tale articolo fa riferimento al periodo di validità del contratto, lo fa in stretta connessione con i paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo.

40. Tale connessione sottolinea il carattere esaustivo dei casi in cui il legislatore dell’Unione consente di modificare un contratto senza che sia necessario indire una nuova procedura di gara.

Il paragrafo 5 dell’articolo 72 della direttiva 2014/24 esprime in altri termini quanto enunciato dai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo ( 11 ).

41. Il titolo stesso dell’articolo 72 («Modifica dei contratti durante il periodo di validità») circoscrive l’applicabilità dell’ intera disposizione al periodo di validità del contratto.

2. Esecuzione del contratto e adempimento dell’obbligazione da parte del contraente

42. Secondo il giudice del rinvio, esistono due modi di intendere il momento in cui la validità di un contratto giunge al termine.

43. Da un lato, esso afferma, potrebbe sostenersi che la validità si riferisce all’esecuzione delle prestazioni delle due parti del contratto.

Secondo questa tesi: – il requisito dell’onerosità posto dall’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24 implicherebbe che l’amministrazione aggiudicatrice riceva, in virtù del contratto stipulato e mediante un corrispettivo, una prestazione che per essa presenti un interesse economico diretto. – Il periodo di validità di cui all’articolo 72 della direttiva 2014/24 sarebbe quello in cui si adempiono i principali obblighi reciproci (l’esecuzione della prestazione da parte del contraente e il pagamento del prezzo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice). – Dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che le modifiche possono incidere anche sulla prestazione a carico dell’amministrazione aggiudicatrice ( 12 ).

Il prezzo del contratto potrebbe subire modifiche sostanziali «durante il periodo di validità», nonostante il contraente abbia eseguito la sua prestazione e abbia persino presentato la fattura finale, a condizione che questa non sia ancora stata pagata dall’amministrazione aggiudicatrice ( 13 ).

44. Dall’altro lato, aggiunge il giudice del rinvio, diversi passaggi della direttiva 2014/24 possono far supporre che il periodo di validità del contratto si riferisca solo alla prestazione del contraente : – il considerando 107 menziona le condizioni per modificare un contratto «durante la sua esecuzione» e, nello stesso senso, il considerando 110 fa riferimento all’esecuzione.

Tali considerando indicherebbero che il punto di riferimento è il periodo di realizzazione delle prestazioni (esecuzione) da parte del contraente. – La definizione di «appalto pubblico» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24 si basa, tra l’altro, sull’«esecuzione» di lavori.

L’articolo 70 di tale direttiva, in armonia con il suo considerando 104, utilizzando il concetto di «esecuzione» di un appalto, rinvia alla fornitura di prestazioni da parte di un operatore economico. – L’articolo 58 della direttiva 2014/24 deporrebbe parimenti a favore di tale interpretazione: gli operatori economici devono dimostrare di possedere le competenze necessarie per «eseguire» l’appalto. – Nella stessa direzione si pronuncerebbero l’articolo 67, che menziona il personale incaricato di «eseguire» il contratto, l’articolo 32, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 77, paragrafo 3, della direttiva 2014/24.

Da essi si dedurrebbe che il «periodo di validità» equivale al «periodo di esecuzione», inteso come il periodo in cui il contraente deve fornire le prestazioni.

Tuttavia, non è chiaro se l’amministrazione aggiudicatrice debba effettuare il pagamento durante lo stesso periodo.

45. I governi intervenuti nel procedimento propendono per affermare che il contratto resta in vigore fintantoché è in sospeso l’adempimento delle reciproche obbligazioni delle due parti ( 14 ), per cui, nel caso di specie, avrebbe avuto luogo una modifica del contratto del 3 agosto 2022. [OSCURATO:PERSONA] non condivide tale tesi.

46. La risposta a questo duplice quesito del giudice del rinvio può essere fornita sia secondo una prospettiva astratta, prescindendo dalle circostanze specifiche della controversia, sia alla luce di queste ultime.

47. È giurisprudenza consolidata che, nell’ambito dell’articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte di giustizia esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche.

La sua funzione consiste, al contrario, nel fornire al giudice del rinvio l’interpretazione del diritto dell’Unione necessaria per dirimere concretamente una controversia ( 15 ).

48. Secondo la prospettiva astratta cui ho accennato poc’anzi, e in termini molto generali, un contratto potrebbe essere considerato valido fintantoché le due parti non abbiano eseguito le prestazioni loro incombenti, secondo quanto in esso pattuito ( 16 ).

49. Tuttavia, questa risposta astratta ( 17 ) non sarebbe altro che una considerazione generale, scollegata dalle specificità della controversia.

In quanto tale, sarebbe di scarsa utilità al giudice del rinvio, il quale chiede se si verifichi una modifica durante il periodo di validità di un appalto di lavori in una situazione caratterizzata, specificamente, da tre circostanze peculiari: a) il termine di esecuzione concordato è scaduto; b) il contraente ha eseguito le prestazioni che gli incombevano e ha presentato la fattura finale; e c) l’amministrazione aggiudicatrice non ha ancora pagato il corrispettivo pattuito nel contratto.

50. Nello scenario descritto dal giudice del rinvio, al quale la Corte deve attenersi, determinante è il momento in cui le obbligazioni di ciascuna parte devono essere considerate adempiute.

51. In un appalto di lavori, un’analisi separata delle reciproche obbligazioni del contraente e dell’amministrazione aggiudicatrice rivela che: a) per quanto riguarda il contraente, l’adempimento della prestazione deve essere logicamente seguita dalla consegna, o dall’offerta, del prodotto del suo lavoro all’amministrazione aggiudicatrice, e b) per quanto riguarda l’amministrazione aggiudicatrice, la sua obbligazione è legata al pagamento del prezzo.

52. Nella controversia dinanzi al giudice del rinvio, il dibattito si è incentrato sulla modifica delle prestazioni del contraente.

Non è stata considerata la possibilità di modificare le condizioni di pagamento a carico dell’amministrazione aggiudicatrice dopo il ricevimento dei lavori già eseguiti.

53. Infatti, la BIG non si è rifiutata di pagare il prezzo che era obbligata a versare, prezzo che era già stato ridotto a un terzo di quello inizialmente previsto, in linea con la riduzione dei lavori di installazione elettrica del padiglione II concordata nel maggio 2023 ( 18 ).

54. Esiste un punto di convergenza tra le prestazioni di entrambe le parti se l’amministrazione aggiudicatrice verifica, dopo una procedura di ricevimento, accettazione o verifica, che il contraente abbia adempiuto alle proprie obbligazioni in conformità alle disposizioni del contratto.

55. L’accettazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, che l’altra parte abbia eseguito correttamente i lavori che si era impegnata a realizzare determina la conclusione della prestazione del contraente e fa sorgere, eo ipso , l’obbligo di pagamento.

56. Tale accettazione avviene, di norma, con l’atto di ricevimento dei lavori ( 19 ) da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.

Si tratta di una fase cruciale nella dinamica di questo tipo di contratti, poiché segna il momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice constata che i lavori sono in buono stato e conformi alle prescrizioni pattuite.

57. Ai fini che qui interessano, ritengo che il contratto sia giunto al termine della sua validità quando entrambe le parti concordano sul fatto che la parte obbligata a eseguire i lavori li abbia realizzati con piena soddisfazione dell’amministrazione aggiudicatrice, sia dal punto di vista materiale che temporale ( 20 ).

In tal caso, a quest’ultima non resta che procedere al pagamento.

Dopo il ricevimento dei lavori debitamente eseguiti, l’amministrazione aggiudicatrice non può più apportare modifiche al contratto.

58. È nella natura della modifica contrattuale che il cambiamento delle condizioni del contratto, in quanto manifestazione della posizione preminente dell’amministrazione aggiudicatrice, sia adottato da quest’ultima prima che il contraente abbia eseguito integralmente la prestazione concordata e che l’amministrazione aggiudicatrice abbia ricevuto i lavori eseguiti con piena soddisfazione.

59. In caso contrario, come giustamente osserva la [OSCURATO:PERSONA] ( 21 ), «se fosse possibile modificare i contratti fino alla completa esecuzione del pagamento, l’amministrazione aggiudicatrice disporrebbe di un mezzo artificioso per modificare il contratto, anche dopo che il contraente abbia adempiuto alle proprie obbligazioni».

60. La lettura delle modifiche contrattuali che i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 72 della direttiva 2014/24 ammettono senza che sia necessario indire una nuova procedura di appalto conferma, a mio avviso, tale interpretazione.

61. Infatti, una volta che l’amministrazione aggiudicatrice abbia ricevuto con piena soddisfazione i lavori eseguiti, non avrebbe senso procedere a una modifica a posteriori delle condizioni contrattuali, valida solo nei casi previsti dalle successive lettere dell’articolo 72, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24.

Tutti questi casi sono concepiti per momenti che precedono il ricevimento dei lavori da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.

Dopo il ricevimento di tali lavori (e, se del caso, dopo il pagamento degli stessi entro i termini imperativi di cui alla direttiva 2011/7), non vi è più nulla da modificare nel contratto.

62. Durante l’udienza, il governo francese ha sottolineato la possibilità di modifiche contrattuali in seguito a eventi successivi al ricevimento dei lavori in due ipotesi: se emergono difetti e se si verificano circostanze imprevedibili ( 22 ).

Il suo argomento è comprensibile, in quanto mira ad evitare che una concezione molto restrittiva della nozione di «modifica contrattuale» comporti conseguenze negative per gli interessi pubblici.

63. Tuttavia, come ha giustamente replicato la [OSCURATO:PERSONA], per evitare simili conseguenze negative gli appalti di lavori prevedono solitamente clausole che disciplinano i termini di garanzia e la responsabilità dell’aggiudicatario per i vizi dei lavori.

Non è quindi necessario modificare il contratto la cui esecuzione sia giunta a conclusione, poiché: – un vizio non rilevato al momento del ricevimento dei lavori può far sorgere l’obbligo per il contraente di riparare i difetti entro il termine di garanzia a cui è soggetto il risultato dei suoi lavori (o, se previsto dal diritto interno, entro il termine fissato dalla legge) ( 23 ). – una circostanza imprevedibile ( 24 ) successiva al ricevimento dei lavori già eseguiti in conformità al contratto iniziale, che obblighi a realizzare nuovi lavori, darà luogo, propriamente parlando, a un nuovo contratto ( 25 ).

3. Applicazione di tali considerazioni al procedimento principale

64. A mio avviso, la «modifica» apportata dalla BIG, oggetto della questione del giudice del rinvio, costituiva in realtà attribuzione di un nuovo contratto (del 22 dicembre 2023) distinto da quello iniziale (del 3 agosto 2022).

65. Il nuovo contratto riguardava persino un padiglione diverso da quello oggetto del contratto iniziale: si trattava ora della Handelsakademie I ([OSCURATO:PERSONA] di Commercio I), mentre il contratto iniziale riguardava la Handelsakademie II ([OSCURATO:PERSONA] di Commercio II).

66. La decisione della BIG mi pare ispirata a considerazioni di ordine più pratico che strettamente giuridico ( 26 ).

In realtà, tutto sembra indicare che essa è stata adottata a seguito di una transazione ( 27 ) in forza della quale, in cambio della rinuncia da parte della Fiegl & Spielberger alla propria azione risarcitoria (fondata sul fatto che la BIG aveva ridotto le prestazioni del contratto iniziale), la BIG la «compensava» attribuendole un nuovo contratto, che si presentava come una modifica del contratto iniziale.

67. Infatti, i rappresentanti della BIG hanno ammesso, durante l’udienza, che all’origine del contratto (a loro avviso, modifica) del 22 dicembre 2023, aggiudicato alla Fiegl & Spielberger e oggetto della controversia, vi era l’intenzione di neutralizzare l’azione risarcitoria intentata da tale società.

68. La BIG ha tuttavia insistito sul fatto che la «modifica» era causalmente collegata all’incendio, senza però riuscire a spiegare in modo soddisfacente perché, in tal caso, la riparazione dei danni causati dall’incendio abbia dato origine a un altro contratto (quello del 6 dicembre 2023) a favore della [OSCURATO:PERSONA] ( 28 ).

69. Quando è stata concordata l’attribuzione alla Fiegl & Spielberger dei nuovi lavori nel padiglione I del campus scolastico, tale società aveva già emesso la fattura finale per gli impianti realizzati nel padiglione II, in conformità al primo contratto, come determinati dalla BIG (ossia dopo aver ridotto i lavori da effettuare nel padiglione II).

70. Il giudice del rinvio muove dal presupposto, come ho già ricordato, che la Fiegl & Spielberger avesse eseguito, entro il termine di esecuzione concordato, le prestazioni che le spettavano (quelle non annullate dall’amministrazione aggiudicatrice) e avesse emesso la fattura finale.

71. Per quanto riguarda il fatto rilevante che la decisione di rinvio non consente di desumere con certezza, durante l’udienza vi è stato un certo dibattito in merito al ricevimento dei lavori oggetto del contratto sottoscritto il 3 agosto 2022 tra la BIG e la Fiegl & Spielberger: – secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale ricevimento dei lavori da parte dell’amministrazione aggiudicatrice ha avuto luogo nell’agosto 2023. – Secondo la BIG, vi è stato un primo ricevimento dei lavori con riserva nell’agosto-settembre 2023 (la data esatta è rimasta incerta) ( 29 ).

72. In quanto elemento di fatto, spetterà al giudice del rinvio determinare il momento preciso in cui ha avuto luogo il ricevimento dei lavori.

A partire da tale momento, si deve ritenere non solo che il contraente abbia eseguito integralmente la prestazione concordata, con piena soddisfazione dell’amministrazione aggiudicatrice, ma anche che a quest’ultima non resti che procedere al pagamento dei lavori, senza possibilità di modificare il contratto.

73. Come conclusione intermedia, quindi, ritengo che, nelle circostanze descritte dal giudice del rinvio, non fosse possibile modificare il contratto iniziale (del 3 agosto 2022), ma solo attribuire un nuovo appalto di lavori.

4. Incidenza della direttiva 2011/7

74. Il governo austriaco afferma che il contratto è valido fintantoché l’amministrazione aggiudicatrice non abbia pagato il prezzo, il che ne consentiva la modifica ai sensi dell’articolo 72 della direttiva 2014/24.

75. Tuttavia, aggiunge, occorre tenere presente che l’articolo 4 della direttiva 2011/7 impone all’amministrazione aggiudicatrice requisiti rigorosi in materia di termini di pagamento, dopo il ricevimento di una fattura.

L’amministrazione aggiudicatrice non avrebbe quindi «la possibilità di protrarre l’applicazione dell’articolo 72 della direttiva 2014/24, ad esempio pagando in ritardo» ( 30 ).

76. La direttiva 2011/7, alla quale ha fatto riferimento anche il governo francese nell’udienza, non avvalora, a mio avviso, la tesi del governo austriaco circa l’ammissibilità della modifica contrattuale.

77. La direttiva 2011/7, a norma del suo articolo 1, paragrafo 2, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una «transazione commerciale» ( 31 ).

Quest’ultima nozione include a sua volta i contratti in cui interviene una pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/7, disposizione questa che stabilisce un collegamento esplicito con la direttiva 2014/24 ( 32 ).

78. L’articolo 4 della direttiva 2011/7 contempla l’eventualità che, nelle transazioni commerciali, il debitore sia una pubblica amministrazione.

In tal caso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono assicurare che «il periodo di pagamento non superi uno dei termini» che elenca di seguito.

79. Tra i termini di pagamento che le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare figurano i seguenti: – il termine di trenta giorni di calendario dalla data del «ricevimento delle merci» [articolo 4, paragrafo 3, lettera a), punto iii), della direttiva 2011/7]. – Il termine di trenta giorni di calendario dalla data di accettazione o di verifica, se «la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci (…) al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell’accettazione o della verifica» [articolo 4, paragrafo 3, lettera a), punto iv), della direttiva 2011/7].

80. Entrambi i punti del paragrafo 3, lettera a), dell’articolo 4 della direttiva 2011/7 sottolineano l’importanza del momento del ricevimento dei lavori e, se del caso, della verifica della loro conformità alle condizioni contrattuali, quale data rilevante per evitare il ritardo nel pagamento.

81. La direttiva 2011/7 riguarda quindi solo marginalmente ciò che è oggetto di controversia nel presente rinvio pregiudiziale (l’esistenza di una modifica contrattuale).

Infatti, salvo errore da parte mia, il giudice del rinvio non vi fa riferimento in nessun passaggio della decisione di rinvio.

82. In ogni caso, l’eventuale incidenza delle disposizioni della direttiva 2011/7 sulla presente causa confermerebbe la pertinenza di una risposta negativa alla prima questione pregiudiziale.

83. Infatti, l’obbligo di procedere al pagamento senza indugio, entro un termine di trenta giorni (dopo il ricevimento dei lavori oppure la conclusione del procedimento di accettazione o di verifica, se prevista dalla legge o dal contratto), conferma che, ai sensi della direttiva 2011/7, tale pagamento è esigibile proprio perché il contratto è già giunto a termine.

84. In altri termini, la direttiva 2011/7 rafforza la tesi secondo cui l’amministrazione aggiudicatrice non dispone di alcun margine di discrezionalità per modificare l’appalto di lavori iniziale, una volta che l’imprenditore abbia eseguito i lavori come pattuito, con soddisfazione dell’amministrazione aggiudicatrice che li riceve, e abbia presentato a quest’ultima la fattura finale.

V. Conclusione

85. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria) nei seguenti termini: «L’articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che: non costituisce una modifica dell’appalto di lavori durante il periodo della sua validità l’azione di un’amministrazione aggiudicatrice che attribuisce al contraente l’esecuzione di nuovi lavori in un altro immobile, diverso da quello previsto nel contratto iniziale, una volta che: a) il periodo di esecuzione concordato nel contratto iniziale sia scaduto; b) il contraente abbia eseguito, con soddisfazione dell’amministrazione aggiudicatrice, le prestazioni che gli incombevano in base allo stesso contratto iniziale, e c) abbia presentato la fattura finale, ma l’amministrazione aggiudicatrice non abbia ancora pagato il prezzo ivi stabilito». ( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo. ( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( GU 2014, L 94, pag. 65 ). ( 3 ) L’espressione «modifica del contratto durante il periodo di validità», utilizzata, tra l’altro, dalle versioni linguistiche italiana, spagnola («modificación de los contratos durante su vigencia»), portoghese («modificação de contratos durante o seu período de vigência») e rumena («modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate») dell’articolo 72 della direttiva 2014/24 dà luogo, in altre versioni linguistiche, a formulazioni leggermente diverse.

Ad esempio, la versione francese utilizza «modification de marchés en cours»; quella inglese, «modification of contracts during their term»; quella tedesca, «Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit», e quella neerlandese, «Wijziging van opdrachten gedurende de looptijd». ( 4 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ( GU 2011, L 48, pag. 1 ). ( 5 ) Bundesvergabegesetz 2018 (BGBl.

I, 65/2018.

In prosieguo: il «BVergG 2018»). ( 6 ) «[L]e procedure specifiche e rigorose previste dalle direttive (…) che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici si applicano soltanto ai contratti il cui valore supera la soglia prevista espressamente in ciascuna delle citate direttive (…).

Pertanto, le disposizioni di tali direttive non si applicano agli appalti il cui valore non raggiunge la soglia fissata da queste ultime».

Sentenza del 15 maggio 2008, SECAP e Santorso ( C‑147/06 e C‑148/06 , EU:C:2008:277 ), punto 19 , e ordinanza del 12 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑170/20 , EU:C:2020:908 ), punto 25 e giurisprudenza ivi citata. ( 7 ) Sentenza del 7 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑441/22 e C‑443/22 , EU:C:2023:970 ), relativa ad appalti il cui valore era inferiore alla soglia a partire dalla quale si applica la direttiva 2014/24, ai sensi del suo articolo 4, lettera a).

Il punto 39 di tale sentenza recita: «(…) quando una normativa nazionale si conforma, in modo diretto e incondizionato, per le soluzioni che apporta a situazioni non disciplinate da un atto di diritto dell’Unione, a quelle adottate da tale atto, sussiste un interesse certo dell’Unione a che le disposizioni riprese dallo stesso atto ricevano un’interpretazione uniforme.

Ciò consente infatti di evitare future divergenze d’interpretazione e di assicurare un trattamento identico a dette situazioni e a quelle rientranti nell’ambito di applicazione di dette disposizioni». ( 8 ) Punti 3 e 4 dell’esposizione del diritto nazionale nella decisione di rinvio. ( 9 ) Sebbene la BIG abbia annullato i due terzi delle prestazioni del contraente previste nel contratto iniziale del 3 agosto 2022, la decisione di rinvio è esplicita nel senso che « la disdetta dei servizi da parte dell’amministrazione aggiudicatrice nel maggio 2023 non costituisce oggetto del procedimento principale » (punto 1.6 della sezione dedicata alla motivazione della decisione di rinvio). ( 10 ) Punti da 11 a 16 delle osservazioni scritte del governo francese. ( 11 ) Sentenza del 7 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑441/22 e C‑443/22 , EU:C:2023:970 ), punto 51 : «(…) l’articolo 72, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24 elenca le situazioni in cui gli appalti e gli accordi quadro possono essere modificati senza che sia tuttavia necessario indire una nuova procedura di appalto conformemente a tale direttiva.

Secondo le disposizioni del paragrafo 5 di tale articolo, l’avvio di una nuova procedura è richiesto qualora intervengano modifiche diverse da quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo». ( 12 ) Sentenza del 19 giugno 2008, pressetext Nachrichtenagentur ( C‑454/06 , EU:C:2008:351 ), punto 87 . ( 13 ) Sebbene al punto 18 della decisione di rinvio siano citate le sentenze del 19 giugno 2008, pressetext Nachrichtenagentur ( C‑454/06 , EU:C:2008:351 ), punto 34 , e del 26 marzo 2020, Hungeod e a. ( C‑496/18, e C‑497/18 , EU:C:2020:240 ), punto 89 , in tali punti di dette sentenze non è fatto alcun riferimento al pagamento del prezzo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. ( 14 ) Tra tali obbligazioni, a seconda dell’oggetto dell’appalto, figurano, a carico del contraente, quelle di eseguire i lavori, fornire i prodotti o prestare i servizi e, a carico dell’amministrazione aggiudicatrice, quella di pagare il prezzo.

Tale posizione comune sottolinea la natura dei contratti sinallagmatici e l’onerosità inerente alla definizione di appalto pubblico. ( 15 ) Sentenze del 16 dicembre 1981, Foglia ( 244/80 , EU:C:1981:302 ), punto 18 , e del 6 marzo 2025, ONB e a. ( C‑575/23 , EU:C:2025:141 ), punto 52 . ( 16 ) Nella stessa prospettiva astratta si inserisce la discussione (riportata nelle osservazioni scritte degli intervenienti nel procedimento pregiudiziale) sull’interpretazione del considerando 107 della direttiva 2014/24, cui fa riferimento il giudice del rinvio.

Tale considerando, invece di utilizzare l’espressione «modifica di contratti durante il periodo di validità», parla di «modifiche di un contratto durante la sua esecuzione» (il che sembrerebbe alludere al periodo di esecuzione dei lavori, negli appalti di lavori).

Non ritengo necessario ricorrere a tale inciso del preambolo della direttiva 2014/24 per escludere una delle tesi tra quelle contrapposte nella controversia. ( 17 ) Possono esserci molteplici fattori che inducono a moderare tale risposta.

Il periodo di validità varierà, ad esempio, a seconda che il contratto sia ad esecuzione istantanea o ad esecuzione continuata o periodica, con un’unica prestazione o con prestazioni differite o ripetute. ( 18 ) Al punto 1.11 delle sue osservazioni scritte, la BIG riconosce di aver proceduto ad aggiudicare un contratto supplementare separatamente e pagare anticipatamente il «contratto ridotto», ritenendo corretto tale modo di procedere. ( 19 ) Al «ricevimento delle merci», quando il debitore è una pubblica amministrazione, fa riferimento l’articolo 4 della direttiva 2011/7, che esaminerò d’appresso.

Come è emerso nell’udienza, le amministrazioni aggiudicatrici degli appalti di lavori stipulati in Austria dispongono di protocolli che ne disciplinano il ricevimento. ( 20 ) Il contraente dovrà aver adempiuto alla propria obbligazione entro il termine stabilito nel contratto.

Il termine di esecuzione può tuttavia essere prorogato durante il periodo di validità del contratto, purché tale proroga non possa essere qualificata come modifica sostanziale.

V. sentenza del 7 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑441/22 e C‑443/22 , EU:C:2023:970 ), punto 53 . ( 21 ) Punto 17 delle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA]. ( 22 ) Il governo francese ha sottolineato anche la possibilità di modificare ex post le condizioni di pagamento, ma, come già illustrato, non vi è nulla nel procedimento principale che deponga in tal senso: non è stata effettuata alcuna revisione o indicizzazione dei prezzi né sono stati applicati meccanismi simili. ( 23 ) Per quanto riguarda le clausole di garanzia degli appalti di lavori e l’applicazione di norme suppletive del diritto nazionale a tali contratti, si veda la sentenza del 5 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑82/24 , EU:C:2025:396 ).

Il punto 40 di tale sentenza recita: «[p]er quanto riguarda, in particolare, la durata della garanzia e le condizioni essenziali per la sua attuazione, (…) tenuto conto della loro importanza per la determinazione delle condizioni finanziarie delle offerte presentate dagli offerenti interessati, occorre ritenere che tali elementi rientrino nel novero di quelli che devono essere chiaramente definiti in anticipo e resi pubblici, per consentire a detti offerenti di comprendere esattamente le condizioni giuridiche ed economiche alle quali la concessione dell’appalto di cui trattasi e le modalità della sua esecuzione sono subordinate, ed avere la certezza che gli stessi requisiti valgano per tutti i concorrenti.

Ciò è particolarmente vero in materia di appalti di lavori, nei quali l’attuazione della garanzia, come emerge dai fatti del procedimento principale, può rappresentare un rischio finanziario significativo per l’operatore aggiudicatario di un appalto». ( 24 ) Il trattamento delle circostanze imprevedibili che rendono necessaria la modifica di una concessione è stato analizzato nella sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑452/23 , EU:C:2025:284 ), punto 75 : «(…) perché la necessità di modifica di una concessione venga considerata “determinata” dalla sopravvenienza di circostanze imprevedibili, è necessario che tali circostanze impongano di adattare la concessione iniziale al fine di assicurare che possa proseguire la corretta esecuzione degli obblighi che ne derivano ».

Il corsivo è mio. ( 25 ) Infatti, nel caso di specie, il 6 dicembre 2023 la BIG ha aggiudicato alla [OSCURATO:PERSONA] un nuovo appalto di lavori, finalizzato alla realizzazione di impianti elettrici nel padiglione I, per rimediare ai danni causati dall’incendio verificatosi nel campus scolastico l’11 luglio 2022. ( 26 ) Nelle sue osservazioni scritte (punto 1.11, a cui ho fatto riferimento supra ), la BIG afferma che la procedura corretta per eseguire l’accordo stipulato con la Fiegl & Spielberger, nel rispetto dei requisiti tecnici del sistema informatico in vigore nel gruppo (in particolare per quanto riguarda gli ordini e la fatturazione), consisteva nel concludere un contratto complementare e fatturare preventivamente un «contratto ridotto». ( 27 ) In questo contesto, per «transazione» intendo l’accordo tra due parti che, facendosi concessioni reciproche, pongono fine a una controversia in corso o ne evitano una futura. ( 28 ) La BIG adduceva che l’oggetto del contratto del 6 dicembre 2023 fosse diverso dal contratto (a suo avviso, modifica) del 22 dicembre 2023.

In realtà, entrambi riguardano il padiglione I del campus scolastico e hanno per oggetto la sua illuminazione (contratto del 22 dicembre 2023) o i suoi impianti elettrici (contratto del 6 dicembre 2023).

Nulla ostava a che un unico contratto coprisse entrambi i tipi di lavori. ( 29 ) Se così fosse, non si tratterebbe del ricevimento dei lavori definitivo, che sarebbe avvenuto prima dell’emissione e dell’accettazione della fattura del 15 dicembre 2023. ( 30 ) Punto 15 delle osservazioni scritte del governo austriaco.

Secondo il governo ceco, «il momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice effettua il pagamento non è determinante (…).

Il ritardo dell’amministrazione aggiudicatrice nel pagamento dopo l’esecuzione della prestazione [del contraente] non può incidere sulla portata del margine di discrezionalità [dell’amministrazione aggiudicatrice] per quanto riguarda una possibile modifica del contratto ai sensi dell’articolo 72 della direttiva 2014/24» (punto 7, ultimi tre commi, delle sue osservazioni scritte).

Tale modifica sarebbe ammissibile, a suo avviso, se i motivi che la ispirano fossero emersi prima del completo adempimento dell’oggetto del contratto. ( 31 ) Le transazioni commerciali sono definite in modo ampio all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7: «transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo». ( 32 ) Sentenza del 28 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento) ( C‑122/18 , EU:C:2020:41 ), punto 56 : «(…) Tale disposizione [l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/7] rinvia, ai fini della definizione della nozione di “pubblica amministrazione”, a quella fornita alla nozione di “amministrazione aggiudicatrice”, in particolare, dall’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18, rinvio, questo, che risponde a motivi di coerenza della legislazione dell’Unione, come indicato dal considerando 14 della direttiva 2011/7».

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0820 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE M. [OSCURATO:PERSONA]-BORDONA presentate il 18 dicembre 2025 ( 1 ) Causa C‑820/24 [OSCURATO:PERSONA] GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] mbH, con l’intervento di: Fiegl & Spielberger GmbH [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria)] «Procedimento pregiudiziale – Appalti pubblici – Esecuzione dell’appalto – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 72 – Modifica di contratti durante il periodo di validità – Validità del contratto – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Articolo 4 – Transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni – Periodo di pagamento – Ricevimento delle merci o prestazione dei servizi» 1. Il giudice del rinvio chiede l’interpretazione dell’articolo 72, paragrafo 5, della direttiva 2014/24/UE ( 2 ) allo scopo di chiarire, nella controversia di cui è investito, se l’amministrazione aggiudicatrice abbia modificato le condizioni di un appalto di lavori. 2. In particolare, il giudice del rinvio chiede se costituisca una modifica del contratto durante il periodo di validità ( 3 ) la modifica di condizioni contrattuali verificatasi quando: a) il termine di esecuzione convenuto sia scaduto; b) il contraente abbia eseguito le prestazioni affidate, e c) l’amministrazione aggiudicatrice abbia ricevuto la fattura finale, ma non l’abbia ancora pagata. I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Direttiva 2014/24 3. L’articolo 72 («Modifica di contratti durante il periodo di validità») dispone quanto segue: «1.   I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d’appalto a norma della presente direttiva nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro; b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente: i) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale; e ii) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; Tuttavia, l’eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva; c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere; ii) la modifica non altera la natura generale del contratto; iii) l’eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50% del valore del contratto iniziale o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva; d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze: i) una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a); ii) all’aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione della presente direttiva; o iii) nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice stessa si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale a norma dell’articolo 71; e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo 4. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al presente paragrafo, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato V, parte G, ed è pubblicato conformemente all’articolo 51. 2.   Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), sono rispettate, i contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura d’appalto a norma della presente direttiva se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti: i) le soglie fissate all’articolo 4; e ii) il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 3.   Ai fini del calcolo del prezzo di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 1, lettere b) e c), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione. 4.   Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell’accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell’accordo quadro; c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto o dell’accordo quadro; d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettera d). 5.   Una nuova procedura d’appalto in conformità della presente direttiva è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico e di un accordo quadro durante il periodo della sua validità diverse da quelle previste ai paragrafi 1 e 2». 2. Direttiva 2011/7/UE ( 4 ) 4. Ai sensi dell’articolo 2 («Definizioni»): «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 1) “transazioni commerciali”: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo; 2) “pubblica amministrazione”: qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE e all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, indipendentemente dall’oggetto o dal valore dell’appalto; (…)». 5. Ai sensi dell’articolo 4 («Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni»): «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è la pubblica amministrazione, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 3, 4 o 6 il creditore abbia diritto agli interessi legali di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e b) il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore. (…) 3.   [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione: a) il periodo di pagamento non superi uno dei termini seguenti: i) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento; (…) iv) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell’accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da quella data; (…)». B. Diritto austriaco. Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (legge federale sull’aggiudicazione degli appalti pubblici) ( 5 ) 6. L’articolo 365 è così formulato: «1.   Le modifiche sostanziali di contratti e accordi quadro durante il periodo della loro validità sono consentite soltanto a seguito di una nuova procedura d’appalto. (…) (…) 3.   Le seguenti modifiche di contratti e accordi quadro sono considerate non sostanziali: (…)». II. Fatti, procedimento e questione pregiudiziale 7. La descrizione dei fatti e della controversia contenuta nella decisione di rinvio è suddivisa in diversi punti, ai quali mi attengo. A. Il campus scolastico interessato 8. La città di Salisburgo (Austria) dispone di un campus scolastico composto da varie parti collegate tra loro e comprendente diversi istituti scolastici, tra cui la Handelsakademie I ([OSCURATO:PERSONA] di commercio I) e la Handelsakademie II ([OSCURATO:PERSONA] di commercio II). 9. [OSCURATO:PERSONA] di Commercio I si trova in un padiglione a più piani (padiglione I) situato nella zona sud del terreno, mentre la [OSCURATO:PERSONA] di Commercio II si trova in un padiglione a più piani (padiglione II) situato nella zona est. Entrambi i padiglioni sono collegati tra loro su più livelli. 10. [OSCURATO:PERSONA] mbH (in prosieguo: la «BIG») è un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi del BVergG 2018 e, quindi, della direttiva 2014/24. Essa esegue lavori di ristrutturazione del campus scolastico, che affitta, come insieme, alla Repubblica d’Austria. B. L’appalto pubblico del 2022, l’incendio e la modifica del contratto nel 2023 11. Nel 2022, la BIG ha avviato una procedura di appalto aperta per la realizzazione di impianti elettrici (appalto di lavori; codice CPV 45311200) principalmente per il padiglione II. Il bando di gara è stato pubblicato in Austria il 25 maggio 2022. In ragione del valore stimato dell’appalto, non vi era necessità di emanare un bando a livello europeo. 12. La procedura di aggiudicazione dell’appalto è stata denominata «5020 Salzburg, Johann-Brunauer-Straße 2-4, [OSCURATO:PERSONA] + 966991 Rifacimento dell’impianto elettrico, installazioni elettriche». 13. Il bando di gara precisava che il periodo di esecuzione era compreso tra l’11 luglio 2022 e il 31 agosto 2023. 14. Il 3 agosto 2022 l’appalto è stato aggiudicato alla Fiegl & Spielberger GmbH e il contratto di lavori è stato sottoscritto. Il suo valore ammontava a EUR 675107,03, essendo stato concordato che il periodo di esecuzione delle prestazioni si sarebbe esteso dal 3 agosto 2022 al 31 agosto 2023. 15. Tuttavia, l’11 luglio 2022 (meno di un mese prima della conclusione del contratto) è scoppiato un incendio nel padiglione I del campus scolastico, che ha causato danni ingenti. 16. Solo in un momento successivo dell’anno scolastico 2022/2023 si è rilevato che, a causa dell’incendio, si poneva la necessità di rivedere la concezione spaziale e funzionale del campus per poter proseguire l’attività accademica. Per tale motivo, i lavori affidati alla Fiegl & Spielberger non sono stati eseguiti come inizialmente previsto nel contratto: – inizialmente, i lavori di installazione elettrica sono stati eseguiti al secondo e terzo piano del padiglione II, come da contratto iniziale, entro il 31 agosto 2023. – per contro, non è stato effettuato alcun lavoro di installazione elettrica nel sottosuolo, al pianterreno, al primo piano e nella parte dell’ala di collegamento del padiglione II. Nel maggio 2023, l’amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato a tali lavori, riducendo così il volume del contratto a un terzo di quanto inizialmente previsto. L’esecuzione dei lavori annullati sarebbe stata inutile, data la successiva modifica della concezione spaziale e funzionale del campus. 17. A seguito dell’annullamento di tale parte del contratto del 3 agosto 2022, la Fiegl & Spielberger ha chiesto alla BIG un risarcimento per i danni subiti. 18. Il 7 settembre 2023, la Fiegl e Spielberger ha raggiunto un accordo con la BIG per rinunciare alla sua domanda e, in cambio, eseguire nel 2024 una parte dei lavori non realizzati e annullati, questa volta nel padiglione I. 19. Il 13 dicembre 2023, la Fiegl & Spielberger ha presentato un’offerta relativa ai lavori da eseguire, calcolata sulla base dell’offerta iniziale per la gara d’appalto del 2022. 20. Il 15 dicembre 2023, la Fiegl & Spielberger ha emesso la fattura finale per gli impianti realizzati al secondo e terzo piano del padiglione II, corrispondenti al contratto iniziale. 21. Il 22 dicembre 2023, la BIG ha formalmente aggiudicato alla Fiegl & Spielberger il contratto relativo ai lavori di «riqualificazione funzionale dell’illuminazione» e di «illuminazione» nel padiglione I, con un periodo di esecuzione compreso tra il 15 gennaio 2024 e il 30 settembre 2024, e un valore dell’appalto complessivo di EUR 264355,80. C. Progetto di riparazione dei danni causati dall’incendio e di riqualificazione funzionale del padiglione I 22. A seguito dell’incendio avvenuto nel padiglione I, la BIG ha dovuto avviare il progetto per la riparazione dei danni causati dall’incendio e per la riqualificazione funzionale del padiglione I. 23. Nell’ambito di tale progetto, la BIG ha indetto una procedura d’appalto aperta per l’installazione di impianti elettrici nel padiglione I. L’annuncio recava il titolo «5020 Salisburgo, Johann-Brunauer-Str. 2-4, HAK I 977598 E 009159 Danni da incendio (responsabilità civile) Installazione di un impianto elettrico». Il valore dell’appalto ammontava a EUR 832551,55. 24. Il 6 dicembre 2023 la BIG ha aggiudicato tale appalto alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH. D. Azione di accertamento (Feststellungsantrag) 25. Il 9 luglio 2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al giudice del rinvio di dichiarare che «l’avvio di una procedura di appalto senza previo bando di gara, allo scopo di affidare alla [Fiegl & Spielberger] la fornitura e il montaggio dell’illuminazione nell’ambito del progetto “HAK I Salzburg” era illegale, in quanto violava il [BVergG 2018], i decreti approvati per la sua esecuzione o il diritto dell’Unione direttamente applicabile». 26. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], era stata illegale l’assegnazione, nel dicembre 2023, dei lavori di installazione elettrica nel padiglione I senza ricorrere a una procedura di appalto con previa pubblicazione, il che avrebbe leso il suo diritto ad una procedura di appalto in conformità delle disposizioni del BVergG 2018. Essa invocava il diritto a che l’amministrazione aggiudicatrice si astenga da un’attribuzione illegittima, il diritto a partecipare a una procedura di appalto pubblico, il diritto alla parità di trattamento degli offerenti e a una concorrenza leale, nonché il diritto a una procedura di appalto trasparente in conformità con la normativa nazionale e dell’Unione. 27. Da parte sua, la BIG affermava, in sintesi, che l’attribuzione dell’appalto alla Fiegl & Spielberger nel dicembre 2023 era stata una modifica lecita dell’appalto pubblico aggiudicato nell’agosto 2022, nell’ambito di una procedura aperta. 28. In tale contesto, il giudice del rinvio sottopone alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali, di cui riporto solo la prima, nei seguenti termini: «Se l’articolo 72, paragrafo 5, della direttiva [2014/24] debba essere interpretato nel senso che la modifica di un appalto pubblico posteriore alla scadenza del periodo di esecuzione concordato, all’esecuzione di prestazioni non disdette e alla presentazione della fattura finale da parte dell’aggiudicatario, ma precedente al pagamento del compenso da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, deve essere considerata una modifica di un appalto pubblico “ durante il periodo della sua validità ”». III. Procedimento dinanzi alla Corte 29. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 29 novembre 2024. 30. Hanno presentato osservazioni scritte la BIG, i governi ceco, francese e austriaco, nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea. 31. La BIG, i governi francese e austriaco e la [OSCURATO:PERSONA] hanno partecipato all’udienza tenutasi il 15 ottobre 2025. 32. Su indicazione della Corte, le mie conclusioni verteranno esclusivamente sulla prima questione pregiudiziale. IV. Valutazione A. Competenza della Corte 33. L’esposizione dei fatti sopra illustrata evidenzia l’esistenza di tre contratti (a meno che il secondo di essi sia considerato come una semplice modifica del primo) che è opportuno distinguere: – il contratto sottoscritto il 3 agosto 2022 tra la BIG e la Fiegl & Spielberger per il rinnovo degli impianti elettrici del padiglione II del campus scolastico. – Il contratto che la BIG ha aggiudicato alla Fiegl & Spielberger il 22 dicembre 2023 per l’illuminazione del padiglione I del campus scolastico. La BIG sostiene che, in realtà, si trattava di una modifica del contratto stipulato tra le stesse parti il 3 agosto 2022. – Il contratto che la BIG ha aggiudicato alla [OSCURATO:PERSONA] il 6 dicembre 2023 per la realizzazione di impianti elettrici nel padiglione I del campus scolastico. 34. Ebbene, di questi tre (o due, secondo la BIG) contratti, solo quello del 22 dicembre 2023 è oggetto della controversia, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la sua aggiudicazione alla Fiegl & Spielberger fosse illegittima. 35. In considerazione del suo valore (EUR 264355,80), tale contratto non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/24, circostanza che, in linea di principio, renderebbe irricevibile il rinvio pregiudiziale ( 6 ). 36. Tuttavia, la Corte riconosce la propria competenza a rispondere a domande di pronuncia pregiudiziale relative ad appalti pubblici che non raggiungano la soglia minima richiesta quando la normativa nazionale applicabile si conforma, in modo diretto e incondizionato, alla corrispondente disposizione della direttiva 2014/24 ( 7 ). 37. È quanto si verifica nel presente caso. Il giudice del rinvio, nell’esporre il diritto nazionale, afferma che il BVergG 2018 ha recepito, tra l’altro, la direttiva 2014/24 e che l’articolo 365 di tale legge è pienamente conforme all’articolo 72 della direttiva 2014/24. Esso aggiunge che è tenuto ad applicare l’articolo 365 del BVergG 2018 come se il valore dell’appalto fosse superiore alla soglia pertinente della direttiva 2014/24 ( 8 ). B. Prima questione pregiudiziale 38. Il giudice del rinvio chiede l’interpretazione dell’articolo 72, paragrafo 5, della direttiva 2014/24 per stabilire se un appalto pubblico sia valido (in vigore) dopo che sia scaduto il termine di esecuzione concordato, che siano state eseguite le prestazioni convenute ( 9 ) e che il contraente abbia presentato la fattura finale, ma l’amministrazione aggiudicatrice non l’abbia ancora pagata. 1. Disposizione applicabile 39. Come giustamente osservato dal governo francese ( 10 ), è opportuno estendere l’analisi all’articolo 72 della direttiva 2014/24 nella sua interezza. Sebbene sia vero che il paragrafo 5 di tale articolo fa riferimento al periodo di validità del contratto, lo fa in stretta connessione con i paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo. 40. Tale connessione sottolinea il carattere esaustivo dei casi in cui il legislatore dell’Unione consente di modificare un contratto senza che sia necessario indire una nuova procedura di gara. Il paragrafo 5 dell’articolo 72 della direttiva 2014/24 esprime in altri termini quanto enunciato dai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo ( 11 ). 41. Il titolo stesso dell’articolo 72 («Modifica dei contratti durante il periodo di validità») circoscrive l’applicabilità dell’ intera disposizione al periodo di validità del contratto. 2. Esecuzione del contratto e adempimento dell’obbligazione da parte del contraente 42. Secondo il giudice del rinvio, esistono due modi di intendere il momento in cui la validità di un contratto giunge al termine. 43. Da un lato, esso afferma, potrebbe sostenersi che la validità si riferisce all’esecuzione delle prestazioni delle due parti del contratto. Secondo questa tesi: – il requisito dell’onerosità posto dall’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24 implicherebbe che l’amministrazione aggiudicatrice riceva, in virtù del contratto stipulato e mediante un corrispettivo, una prestazione che per essa presenti un interesse economico diretto. – Il periodo di validità di cui all’articolo 72 della direttiva 2014/24 sarebbe quello in cui si adempiono i principali obblighi reciproci (l’esecuzione della prestazione da parte del contraente e il pagamento del prezzo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice). – Dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che le modifiche possono incidere anche sulla prestazione a carico dell’amministrazione aggiudicatrice ( 12 ). Il prezzo del contratto potrebbe subire modifiche sostanziali «durante il periodo di validità», nonostante il contraente abbia eseguito la sua prestazione e abbia persino presentato la fattura finale, a condizione che questa non sia ancora stata pagata dall’amministrazione aggiudicatrice ( 13 ). 44. Dall’altro lato, aggiunge il giudice del rinvio, diversi passaggi della direttiva 2014/24 possono far supporre che il periodo di validità del contratto si riferisca solo alla prestazione del contraente : – il considerando 107 menziona le condizioni per modificare un contratto «durante la sua esecuzione» e, nello stesso senso, il considerando 110 fa riferimento all’esecuzione. Tali considerando indicherebbero che il punto di riferimento è il periodo di realizzazione delle prestazioni (esecuzione) da parte del contraente. – La definizione di «appalto pubblico» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24 si basa, tra l’altro, sull’«esecuzione» di lavori. L’articolo 70 di tale direttiva, in armonia con il suo considerando 104, utilizzando il concetto di «esecuzione» di un appalto, rinvia alla fornitura di prestazioni da parte di un operatore economico. – L’articolo 58 della direttiva 2014/24 deporrebbe parimenti a favore di tale interpretazione: gli operatori economici devono dimostrare di possedere le competenze necessarie per «eseguire» l’appalto. – Nella stessa direzione si pronuncerebbero l’articolo 67, che menziona il personale incaricato di «eseguire» il contratto, l’articolo 32, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 77, paragrafo 3, della direttiva 2014/24. Da essi si dedurrebbe che il «periodo di validità» equivale al «periodo di esecuzione», inteso come il periodo in cui il contraente deve fornire le prestazioni. Tuttavia, non è chiaro se l’amministrazione aggiudicatrice debba effettuare il pagamento durante lo stesso periodo. 45. I governi intervenuti nel procedimento propendono per affermare che il contratto resta in vigore fintantoché è in sospeso l’adempimento delle reciproche obbligazioni delle due parti ( 14 ), per cui, nel caso di specie, avrebbe avuto luogo una modifica del contratto del 3 agosto 2022. [OSCURATO:PERSONA] non condivide tale tesi. 46. La risposta a questo duplice quesito del giudice del rinvio può essere fornita sia secondo una prospettiva astratta, prescindendo dalle circostanze specifiche della controversia, sia alla luce di queste ultime. 47. È giurisprudenza consolidata che, nell’ambito dell’articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte di giustizia esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche. La sua funzione consiste, al contrario, nel fornire al giudice del rinvio l’interpretazione del diritto dell’Unione necessaria per dirimere concretamente una controversia ( 15 ). 48. Secondo la prospettiva astratta cui ho accennato poc’anzi, e in termini molto generali, un contratto potrebbe essere considerato valido fintantoché le due parti non abbiano eseguito le prestazioni loro incombenti, secondo quanto in esso pattuito ( 16 ). 49. Tuttavia, questa risposta astratta ( 17 ) non sarebbe altro che una considerazione generale, scollegata dalle specificità della controversia. In quanto tale, sarebbe di scarsa utilità al giudice del rinvio, il quale chiede se si verifichi una modifica durante il periodo di validità di un appalto di lavori in una situazione caratterizzata, specificamente, da tre circostanze peculiari: a) il termine di esecuzione concordato è scaduto; b) il contraente ha eseguito le prestazioni che gli incombevano e ha presentato la fattura finale; e c) l’amministrazione aggiudicatrice non ha ancora pagato il corrispettivo pattuito nel contratto. 50. Nello scenario descritto dal giudice del rinvio, al quale la Corte deve attenersi, determinante è il momento in cui le obbligazioni di ciascuna parte devono essere considerate adempiute. 51. In un appalto di lavori, un’analisi separata delle reciproche obbligazioni del contraente e dell’amministrazione aggiudicatrice rivela che: a) per quanto riguarda il contraente, l’adempimento della prestazione deve essere logicamente seguita dalla consegna, o dall’offerta, del prodotto del suo lavoro all’amministrazione aggiudicatrice, e b) per quanto riguarda l’amministrazione aggiudicatrice, la sua obbligazione è legata al pagamento del prezzo. 52. Nella controversia dinanzi al giudice del rinvio, il dibattito si è incentrato sulla modifica delle prestazioni del contraente. Non è stata considerata la possibilità di modificare le condizioni di pagamento a carico dell’amministrazione aggiudicatrice dopo il ricevimento dei lavori già eseguiti. 53. Infatti, la BIG non si è rifiutata di pagare il prezzo che era obbligata a versare, prezzo che era già stato ridotto a un terzo di quello inizialmente previsto, in linea con la riduzione dei lavori di installazione elettrica del padiglione II concordata nel maggio 2023 ( 18 ). 54. Esiste un punto di convergenza tra le prestazioni di entrambe le parti se l’amministrazione aggiudicatrice verifica, dopo una procedura di ricevimento, accettazione o verifica, che il contraente abbia adempiuto alle proprie obbligazioni in conformità alle disposizioni del contratto. 55. L’accettazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, che l’altra parte abbia eseguito correttamente i lavori che si era impegnata a realizzare determina la conclusione della prestazione del contraente e fa sorgere, eo ipso , l’obbligo di pagamento. 56. Tale accettazione avviene, di norma, con l’atto di ricevimento dei lavori ( 19 ) da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. Si tratta di una fase cruciale nella dinamica di questo tipo di contratti, poiché segna il momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice constata che i lavori sono in buono stato e conformi alle prescrizioni pattuite. 57. Ai fini che qui interessano, ritengo che il contratto sia giunto al termine della sua validità quando entrambe le parti concordano sul fatto che la parte obbligata a eseguire i lavori li abbia realizzati con piena soddisfazione dell’amministrazione aggiudicatrice, sia dal punto di vista materiale che temporale ( 20 ). In tal caso, a quest’ultima non resta che procedere al pagamento. Dopo il ricevimento dei lavori debitamente eseguiti, l’amministrazione aggiudicatrice non può più apportare modifiche al contratto. 58. È nella natura della modifica contrattuale che il cambiamento delle condizioni del contratto, in quanto manifestazione della posizione preminente dell’amministrazione aggiudicatrice, sia adottato da quest’ultima prima che il contraente abbia eseguito integralmente la prestazione concordata e che l’amministrazione aggiudicatrice abbia ricevuto i lavori eseguiti con piena soddisfazione. 59. In caso contrario, come giustamente osserva la [OSCURATO:PERSONA] ( 21 ), «se fosse possibile modificare i contratti fino alla completa esecuzione del pagamento, l’amministrazione aggiudicatrice disporrebbe di un mezzo artificioso per modificare il contratto, anche dopo che il contraente abbia adempiuto alle proprie obbligazioni». 60. La lettura delle modifiche contrattuali che i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 72 della direttiva 2014/24 ammettono senza che sia necessario indire una nuova procedura di appalto conferma, a mio avviso, tale interpretazione. 61. Infatti, una volta che l’amministrazione aggiudicatrice abbia ricevuto con piena soddisfazione i lavori eseguiti, non avrebbe senso procedere a una modifica a posteriori delle condizioni contrattuali, valida solo nei casi previsti dalle successive lettere dell’articolo 72, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24. Tutti questi casi sono concepiti per momenti che precedono il ricevimento dei lavori da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. Dopo il ricevimento di tali lavori (e, se del caso, dopo il pagamento degli stessi entro i termini imperativi di cui alla direttiva 2011/7), non vi è più nulla da modificare nel contratto. 62. Durante l’udienza, il governo francese ha sottolineato la possibilità di modifiche contrattuali in seguito a eventi successivi al ricevimento dei lavori in due ipotesi: se emergono difetti e se si verificano circostanze imprevedibili ( 22 ). Il suo argomento è comprensibile, in quanto mira ad evitare che una concezione molto restrittiva della nozione di «modifica contrattuale» comporti conseguenze negative per gli interessi pubblici. 63. Tuttavia, come ha giustamente replicato la [OSCURATO:PERSONA], per evitare simili conseguenze negative gli appalti di lavori prevedono solitamente clausole che disciplinano i termini di garanzia e la responsabilità dell’aggiudicatario per i vizi dei lavori. Non è quindi necessario modificare il contratto la cui esecuzione sia giunta a conclusione, poiché: – un vizio non rilevato al momento del ricevimento dei lavori può far sorgere l’obbligo per il contraente di riparare i difetti entro il termine di garanzia a cui è soggetto il risultato dei suoi lavori (o, se previsto dal diritto interno, entro il termine fissato dalla legge) ( 23 ). – una circostanza imprevedibile ( 24 ) successiva al ricevimento dei lavori già eseguiti in conformità al contratto iniziale, che obblighi a realizzare nuovi lavori, darà luogo, propriamente parlando, a un nuovo contratto ( 25 ). 3. Applicazione di tali considerazioni al procedimento principale 64. A mio avviso, la «modifica» apportata dalla BIG, oggetto della questione del giudice del rinvio, costituiva in realtà attribuzione di un nuovo contratto (del 22 dicembre 2023) distinto da quello iniziale (del 3 agosto 2022). 65. Il nuovo contratto riguardava persino un padiglione diverso da quello oggetto del contratto iniziale: si trattava ora della Handelsakademie I ([OSCURATO:PERSONA] di Commercio I), mentre il contratto iniziale riguardava la Handelsakademie II ([OSCURATO:PERSONA] di Commercio II). 66. La decisione della BIG mi pare ispirata a considerazioni di ordine più pratico che strettamente giuridico ( 26 ). In realtà, tutto sembra indicare che essa è stata adottata a seguito di una transazione ( 27 ) in forza della quale, in cambio della rinuncia da parte della Fiegl & Spielberger alla propria azione risarcitoria (fondata sul fatto che la BIG aveva ridotto le prestazioni del contratto iniziale), la BIG la «compensava» attribuendole un nuovo contratto, che si presentava come una modifica del contratto iniziale. 67. Infatti, i rappresentanti della BIG hanno ammesso, durante l’udienza, che all’origine del contratto (a loro avviso, modifica) del 22 dicembre 2023, aggiudicato alla Fiegl & Spielberger e oggetto della controversia, vi era l’intenzione di neutralizzare l’azione risarcitoria intentata da tale società. 68. La BIG ha tuttavia insistito sul fatto che la «modifica» era causalmente collegata all’incendio, senza però riuscire a spiegare in modo soddisfacente perché, in tal caso, la riparazione dei danni causati dall’incendio abbia dato origine a un altro contratto (quello del 6 dicembre 2023) a favore della [OSCURATO:PERSONA] ( 28 ). 69. Quando è stata concordata l’attribuzione alla Fiegl & Spielberger dei nuovi lavori nel padiglione I del campus scolastico, tale società aveva già emesso la fattura finale per gli impianti realizzati nel padiglione II, in conformità al primo contratto, come determinati dalla BIG (ossia dopo aver ridotto i lavori da effettuare nel padiglione II). 70. Il giudice del rinvio muove dal presupposto, come ho già ricordato, che la Fiegl & Spielberger avesse eseguito, entro il termine di esecuzione concordato, le prestazioni che le spettavano (quelle non annullate dall’amministrazione aggiudicatrice) e avesse emesso la fattura finale. 71. Per quanto riguarda il fatto rilevante che la decisione di rinvio non consente di desumere con certezza, durante l’udienza vi è stato un certo dibattito in merito al ricevimento dei lavori oggetto del contratto sottoscritto il 3 agosto 2022 tra la BIG e la Fiegl & Spielberger: – secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale ricevimento dei lavori da parte dell’amministrazione aggiudicatrice ha avuto luogo nell’agosto 2023. – Secondo la BIG, vi è stato un primo ricevimento dei lavori con riserva nell’agosto-settembre 2023 (la data esatta è rimasta incerta) ( 29 ). 72. In quanto elemento di fatto, spetterà al giudice del rinvio determinare il momento preciso in cui ha avuto luogo il ricevimento dei lavori. A partire da tale momento, si deve ritenere non solo che il contraente abbia eseguito integralmente la prestazione concordata, con piena soddisfazione dell’amministrazione aggiudicatrice, ma anche che a quest’ultima non resti che procedere al pagamento dei lavori, senza possibilità di modificare il contratto. 73. Come conclusione intermedia, quindi, ritengo che, nelle circostanze descritte dal giudice del rinvio, non fosse possibile modificare il contratto iniziale (del 3 agosto 2022), ma solo attribuire un nuovo appalto di lavori. 4. Incidenza della direttiva 2011/7 74. Il governo austriaco afferma che il contratto è valido fintantoché l’amministrazione aggiudicatrice non abbia pagato il prezzo, il che ne consentiva la modifica ai sensi dell’articolo 72 della direttiva 2014/24. 75. Tuttavia, aggiunge, occorre tenere presente che l’articolo 4 della direttiva 2011/7 impone all’amministrazione aggiudicatrice requisiti rigorosi in materia di termini di pagamento, dopo il ricevimento di una fattura. L’amministrazione aggiudicatrice non avrebbe quindi «la possibilità di protrarre l’applicazione dell’articolo 72 della direttiva 2014/24, ad esempio pagando in ritardo» ( 30 ). 76. La direttiva 2011/7, alla quale ha fatto riferimento anche il governo francese nell’udienza, non avvalora, a mio avviso, la tesi del governo austriaco circa l’ammissibilità della modifica contrattuale. 77. La direttiva 2011/7, a norma del suo articolo 1, paragrafo 2, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una «transazione commerciale» ( 31 ). Quest’ultima nozione include a sua volta i contratti in cui interviene una pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/7, disposizione questa che stabilisce un collegamento esplicito con la direttiva 2014/24 ( 32 ). 78. L’articolo 4 della direttiva 2011/7 contempla l’eventualità che, nelle transazioni commerciali, il debitore sia una pubblica amministrazione. In tal caso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono assicurare che «il periodo di pagamento non superi uno dei termini» che elenca di seguito. 79. Tra i termini di pagamento che le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare figurano i seguenti: – il termine di trenta giorni di calendario dalla data del «ricevimento delle merci» [articolo 4, paragrafo 3, lettera a), punto iii), della direttiva 2011/7]. – Il termine di trenta giorni di calendario dalla data di accettazione o di verifica, se «la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci (…) al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell’accettazione o della verifica» [articolo 4, paragrafo 3, lettera a), punto iv), della direttiva 2011/7]. 80. Entrambi i punti del paragrafo 3, lettera a), dell’articolo 4 della direttiva 2011/7 sottolineano l’importanza del momento del ricevimento dei lavori e, se del caso, della verifica della loro conformità alle condizioni contrattuali, quale data rilevante per evitare il ritardo nel pagamento. 81. La direttiva 2011/7 riguarda quindi solo marginalmente ciò che è oggetto di controversia nel presente rinvio pregiudiziale (l’esistenza di una modifica contrattuale). Infatti, salvo errore da parte mia, il giudice del rinvio non vi fa riferimento in nessun passaggio della decisione di rinvio. 82. In ogni caso, l’eventuale incidenza delle disposizioni della direttiva 2011/7 sulla presente causa confermerebbe la pertinenza di una risposta negativa alla prima questione pregiudiziale. 83. Infatti, l’obbligo di procedere al pagamento senza indugio, entro un termine di trenta giorni (dopo il ricevimento dei lavori oppure la conclusione del procedimento di accettazione o di verifica, se prevista dalla legge o dal contratto), conferma che, ai sensi della direttiva 2011/7, tale pagamento è esigibile proprio perché il contratto è già giunto a termine. 84. In altri termini, la direttiva 2011/7 rafforza la tesi secondo cui l’amministrazione aggiudicatrice non dispone di alcun margine di discrezionalità per modificare l’appalto di lavori iniziale, una volta che l’imprenditore abbia eseguito i lavori come pattuito, con soddisfazione dell’amministrazione aggiudicatrice che li riceve, e abbia presentato a quest’ultima la fattura finale. V. Conclusione 85. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria) nei seguenti termini: «L’articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che: non costituisce una modifica dell’appalto di lavori durante il periodo della sua validità l’azione di un’amministrazione aggiudicatrice che attribuisce al contraente l’esecuzione di nuovi lavori in un altro immobile, diverso da quello previsto nel contratto iniziale, una volta che: a) il periodo di esecuzione concordato nel contratto iniziale sia scaduto; b) il contraente abbia eseguito, con soddisfazione dell’amministrazione aggiudicatrice, le prestazioni che gli incombevano in base allo stesso contratto iniziale, e c) abbia presentato la fattura finale, ma l’amministrazione aggiudicatrice non abbia ancora pagato il prezzo ivi stabilito». ( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo. ( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( GU 2014, L 94, pag. 65 ). ( 3 ) L’espressione «modifica del contratto durante il periodo di validità», utilizzata, tra l’altro, dalle versioni linguistiche italiana, spagnola («modificación de los contratos durante su vigencia»), portoghese («modificação de contratos durante o seu período de vigência») e rumena («modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate») dell’articolo 72 della direttiva 2014/24 dà luogo, in altre versioni linguistiche, a formulazioni leggermente diverse. Ad esempio, la versione francese utilizza «modification de marchés en cours»; quella inglese, «modification of contracts during their term»; quella tedesca, «Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit», e quella neerlandese, «Wijziging van opdrachten gedurende de looptijd». ( 4 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ( GU 2011, L 48, pag. 1 ). ( 5 ) Bundesvergabegesetz 2018 (BGBl. I, 65/2018. In prosieguo: il «BVergG 2018»). ( 6 ) «[L]e procedure specifiche e rigorose previste dalle direttive (…) che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici si applicano soltanto ai contratti il cui valore supera la soglia prevista espressamente in ciascuna delle citate direttive (…). Pertanto, le disposizioni di tali direttive non si applicano agli appalti il cui valore non raggiunge la soglia fissata da queste ultime». Sentenza del 15 maggio 2008, SECAP e Santorso ( C‑147/06 e C‑148/06 , EU:C:2008:277 ), punto 19 , e ordinanza del 12 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑170/20 , EU:C:2020:908 ), punto 25 e giurisprudenza ivi citata. ( 7 ) Sentenza del 7 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑441/22 e C‑443/22 , EU:C:2023:970 ), relativa ad appalti il cui valore era inferiore alla soglia a partire dalla quale si applica la direttiva 2014/24, ai sensi del suo articolo 4, lettera a). Il punto 39 di tale sentenza recita: «(…) quando una normativa nazionale si conforma, in modo diretto e incondizionato, per le soluzioni che apporta a situazioni non disciplinate da un atto di diritto dell’Unione, a quelle adottate da tale atto, sussiste un interesse certo dell’Unione a che le disposizioni riprese dallo stesso atto ricevano un’interpretazione uniforme. Ciò consente infatti di evitare future divergenze d’interpretazione e di assicurare un trattamento identico a dette situazioni e a quelle rientranti nell’ambito di applicazione di dette disposizioni». ( 8 ) Punti 3 e 4 dell’esposizione del diritto nazionale nella decisione di rinvio. ( 9 ) Sebbene la BIG abbia annullato i due terzi delle prestazioni del contraente previste nel contratto iniziale del 3 agosto 2022, la decisione di rinvio è esplicita nel senso che « la disdetta dei servizi da parte dell’amministrazione aggiudicatrice nel maggio 2023 non costituisce oggetto del procedimento principale » (punto 1.6 della sezione dedicata alla motivazione della decisione di rinvio). ( 10 ) Punti da 11 a 16 delle osservazioni scritte del governo francese. ( 11 ) Sentenza del 7 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑441/22 e C‑443/22 , EU:C:2023:970 ), punto 51 : «(…) l’articolo 72, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24 elenca le situazioni in cui gli appalti e gli accordi quadro possono essere modificati senza che sia tuttavia necessario indire una nuova procedura di appalto conformemente a tale direttiva. Secondo le disposizioni del paragrafo 5 di tale articolo, l’avvio di una nuova procedura è richiesto qualora intervengano modifiche diverse da quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo». ( 12 ) Sentenza del 19 giugno 2008, pressetext Nachrichtenagentur ( C‑454/06 , EU:C:2008:351 ), punto 87 . ( 13 ) Sebbene al punto 18 della decisione di rinvio siano citate le sentenze del 19 giugno 2008, pressetext Nachrichtenagentur ( C‑454/06 , EU:C:2008:351 ), punto 34 , e del 26 marzo 2020, Hungeod e a. ( C‑496/18, e C‑497/18 , EU:C:2020:240 ), punto 89 , in tali punti di dette sentenze non è fatto alcun riferimento al pagamento del prezzo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. ( 14 ) Tra tali obbligazioni, a seconda dell’oggetto dell’appalto, figurano, a carico del contraente, quelle di eseguire i lavori, fornire i prodotti o prestare i servizi e, a carico dell’amministrazione aggiudicatrice, quella di pagare il prezzo. Tale posizione comune sottolinea la natura dei contratti sinallagmatici e l’onerosità inerente alla definizione di appalto pubblico. ( 15 ) Sentenze del 16 dicembre 1981, Foglia ( 244/80 , EU:C:1981:302 ), punto 18 , e del 6 marzo 2025, ONB e a. ( C‑575/23 , EU:C:2025:141 ), punto 52 . ( 16 ) Nella stessa prospettiva astratta si inserisce la discussione (riportata nelle osservazioni scritte degli intervenienti nel procedimento pregiudiziale) sull’interpretazione del considerando 107 della direttiva 2014/24, cui fa riferimento il giudice del rinvio. Tale considerando, invece di utilizzare l’espressione «modifica di contratti durante il periodo di validità», parla di «modifiche di un contratto durante la sua esecuzione» (il che sembrerebbe alludere al periodo di esecuzione dei lavori, negli appalti di lavori). Non ritengo necessario ricorrere a tale inciso del preambolo della direttiva 2014/24 per escludere una delle tesi tra quelle contrapposte nella controversia. ( 17 ) Possono esserci molteplici fattori che inducono a moderare tale risposta. Il periodo di validità varierà, ad esempio, a seconda che il contratto sia ad esecuzione istantanea o ad esecuzione continuata o periodica, con un’unica prestazione o con prestazioni differite o ripetute. ( 18 ) Al punto 1.11 delle sue osservazioni scritte, la BIG riconosce di aver proceduto ad aggiudicare un contratto supplementare separatamente e pagare anticipatamente il «contratto ridotto», ritenendo corretto tale modo di procedere. ( 19 ) Al «ricevimento delle merci», quando il debitore è una pubblica amministrazione, fa riferimento l’articolo 4 della direttiva 2011/7, che esaminerò d’appresso. Come è emerso nell’udienza, le amministrazioni aggiudicatrici degli appalti di lavori stipulati in Austria dispongono di protocolli che ne disciplinano il ricevimento. ( 20 ) Il contraente dovrà aver adempiuto alla propria obbligazione entro il termine stabilito nel contratto. Il termine di esecuzione può tuttavia essere prorogato durante il periodo di validità del contratto, purché tale proroga non possa essere qualificata come modifica sostanziale. V. sentenza del 7 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑441/22 e C‑443/22 , EU:C:2023:970 ), punto 53 . ( 21 ) Punto 17 delle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA]. ( 22 ) Il governo francese ha sottolineato anche la possibilità di modificare ex post le condizioni di pagamento, ma, come già illustrato, non vi è nulla nel procedimento principale che deponga in tal senso: non è stata effettuata alcuna revisione o indicizzazione dei prezzi né sono stati applicati meccanismi simili. ( 23 ) Per quanto riguarda le clausole di garanzia degli appalti di lavori e l’applicazione di norme suppletive del diritto nazionale a tali contratti, si veda la sentenza del 5 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑82/24 , EU:C:2025:396 ). Il punto 40 di tale sentenza recita: «[p]er quanto riguarda, in particolare, la durata della garanzia e le condizioni essenziali per la sua attuazione, (…) tenuto conto della loro importanza per la determinazione delle condizioni finanziarie delle offerte presentate dagli offerenti interessati, occorre ritenere che tali elementi rientrino nel novero di quelli che devono essere chiaramente definiti in anticipo e resi pubblici, per consentire a detti offerenti di comprendere esattamente le condizioni giuridiche ed economiche alle quali la concessione dell’appalto di cui trattasi e le modalità della sua esecuzione sono subordinate, ed avere la certezza che gli stessi requisiti valgano per tutti i concorrenti. Ciò è particolarmente vero in materia di appalti di lavori, nei quali l’attuazione della garanzia, come emerge dai fatti del procedimento principale, può rappresentare un rischio finanziario significativo per l’operatore aggiudicatario di un appalto». ( 24 ) Il trattamento delle circostanze imprevedibili che rendono necessaria la modifica di una concessione è stato analizzato nella sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑452/23 , EU:C:2025:284 ), punto 75 : «(…) perché la necessità di modifica di una concessione venga considerata “determinata” dalla sopravvenienza di circostanze imprevedibili, è necessario che tali circostanze impongano di adattare la concessione iniziale al fine di assicurare che possa proseguire la corretta esecuzione degli obblighi che ne derivano ». Il corsivo è mio. ( 25 ) Infatti, nel caso di specie, il 6 dicembre 2023 la BIG ha aggiudicato alla [OSCURATO:PERSONA] un nuovo appalto di lavori, finalizzato alla realizzazione di impianti elettrici nel padiglione I, per rimediare ai danni causati dall’incendio verificatosi nel campus scolastico l’11 luglio 2022. ( 26 ) Nelle sue osservazioni scritte (punto 1.11, a cui ho fatto riferimento supra ), la BIG afferma che la procedura corretta per eseguire l’accordo stipulato con la Fiegl & Spielberger, nel rispetto dei requisiti tecnici del sistema informatico in vigore nel gruppo (in particolare per quanto riguarda gli ordini e la fatturazione), consisteva nel concludere un contratto complementare e fatturare preventivamente un «contratto ridotto». ( 27 ) In questo contesto, per «transazione» intendo l’accordo tra due parti che, facendosi concessioni reciproche, pongono fine a una controversia in corso o ne evitano una futura. ( 28 ) La BIG adduceva che l’oggetto del contratto del 6 dicembre 2023 fosse diverso dal contratto (a suo avviso, modifica) del 22 dicembre 2023. In realtà, entrambi riguardano il padiglione I del campus scolastico e hanno per oggetto la sua illuminazione (contratto del 22 dicembre 2023) o i suoi impianti elettrici (contratto del 6 dicembre 2023). Nulla ostava a che un unico contratto coprisse entrambi i tipi di lavori. ( 29 ) Se così fosse, non si tratterebbe del ricevimento dei lavori definitivo, che sarebbe avvenuto prima dell’emissione e dell’accettazione della fattura del 15 dicembre 2023. ( 30 ) Punto 15 delle osservazioni scritte del governo austriaco. Secondo il governo ceco, «il momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice effettua il pagamento non è determinante (…). Il ritardo dell’amministrazione aggiudicatrice nel pagamento dopo l’esecuzione della prestazione [del contraente] non può incidere sulla portata del margine di discrezionalità [dell’amministrazione aggiudicatrice] per quanto riguarda una possibile modifica del contratto ai sensi dell’articolo 72 della direttiva 2014/24» (punto 7, ultimi tre commi, delle sue osservazioni scritte). Tale modifica sarebbe ammissibile, a suo avviso, se i motivi che la ispirano fossero emersi prima del completo adempimento dell’oggetto del contratto. ( 31 ) Le transazioni commerciali sono definite in modo ampio all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7: «transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo». ( 32 ) Sentenza del 28 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento) ( C‑122/18 , EU:C:2020:41 ), punto 56 : «(…) Tale disposizione [l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/7] rinvia, ai fini della definizione della nozione di “pubblica amministrazione”, a quella fornita alla nozione di “amministrazione aggiudicatrice”, in particolare, dall’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18, rinvio, questo, che risponde a motivi di coerenza della legislazione dell’Unione, come indicato dal considerando 14 della direttiva 2011/7».
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris