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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2026

Cassazione n. 34276/2026

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sentenza del 05/05/2026 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari pressoil Tribunale di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Milano applicava ad Abdellah elMadani la pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore chededuceva vizio di motivazione rilevando la mancata analisi di tutte le emergenzeprocessuali e, dunque, la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.3.Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto il ricorrente nonsi confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai sensidell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza dipatteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudicedelle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc. pen.; in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità conordinanza de planoex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401)4.

All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza del 05/05/2026 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari pressoil Tribunale di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Milano applicava ad Abdellah elMadani la pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore chededuceva vizio di motivazione rilevando la mancata analisi di tutte le emergenzeprocessuali e, dunque, la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.3.Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto il ricorrente nonsi confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai sensidell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza dipatteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudicedelle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc. pen.; in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità conordinanza de planoex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401)4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34276/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris