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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21340/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] 028XMKR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 612 e 495 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. - è aspecifico, in quanto le deduzioni cui esso è affidato sono meramente assertive, e difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) con motivazione completa e congrua (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] 028XMKR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 612 e 495 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. - è aspecifico, in quanto le deduzioni cui esso è affidato sono meramente assertive, e difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) con motivazione completa e congrua (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21340/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris