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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17591/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 del TRIBUNALE di BARIdato avviso arr_e_partLj udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena di anni uno, mesi due di reclusione ed C 800,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis cod. pen., commesso in Bari il 9 settembre 2021.

Considerato che il ricorrente contesta, con unico motivo, la legalità della pena, dolendosi che il Giudice l'abbia applicata nella misura indicata dalle parti invece che determinarla in misura inferiore sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Rilevato che, investito di una richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice può respingerla se ritiene che la pena non sia congrua, ma non può rideterminarla.

Rilevato che ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per Cassazione contro le sentenze di applicazione della pena «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Ritenuto che, quand'anche non fosse «congrua», la pena applicata su richiesta delle parti non potrebbe essere considerata illegale.

Rilevato, infatti, che rientra nel concetto di «pena illegale» soltanto la pena che «ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge» (in tal senso, da ultimo, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886).

Ritenuto pertanto che la censura proposta esuli dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall' art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.

Considerato che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 del TRIBUNALE di BARIdato avviso arr_e_partLj udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena di anni uno, mesi due di reclusione ed C 800,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis cod. pen., commesso in Bari il 9 settembre 2021. Considerato che il ricorrente contesta, con unico motivo, la legalità della pena, dolendosi che il Giudice l'abbia applicata nella misura indicata dalle parti invece che determinarla in misura inferiore sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Rilevato che, investito di una richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice può respingerla se ritiene che la pena non sia congrua, ma non può rideterminarla. Rilevato che ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per Cassazione contro le sentenze di applicazione della pena «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Ritenuto che, quand'anche non fosse «congrua», la pena applicata su richiesta delle parti non potrebbe essere considerata illegale. Rilevato, infatti, che rientra nel concetto di «pena illegale» soltanto la pena che «ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge» (in tal senso, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). Ritenuto pertanto che la censura proposta esuli dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall' art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. Considerato che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della C
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