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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17468/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21100/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di difensore del comune di Ischia, rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato presso lo studio Viglione –Vitolo, in Roma, Lungotevere dei Mellini n.17 e presso il domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].r.l. – intimata – avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 32792 /2018 pubblicata il 19 dicembre2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente) chiede la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza in epigrafe indicata, emessa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 24583/2013.

Ilricorrente rileva l’errore materiale nella parte in cui il Collegio, dopo avere affermato nella parte motiva la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nel dispositivo ha omesso l’attribuzione delle spese in suo favore, qualedifensore dichiaratosi antistatario. [OSCURATO:PERSONA] L’errore emerge ictu oculidagli atti, atteso che nel controricorso è stato chiesto il rigetto del ricorso con attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario.

Può darsi corso, pertanto, alla correzione del dispositivo con l’aggiunta, dopo le parole «come per legge» delle parole «da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA]».

Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Cass.,Sez. 6 - 2, n. 21213/2013 , Rv. 627802 – 01 , Sez. 6 - L, n. 14/2016, Rv. 638387 - 01 , Sez. 6 - 2, n. 12184 /2020, Rv. 658456 -01; Sez. 3, n. 26566/2023, Rv. 669068 – 01 .

P.Q.M.

La Corte dispone correggersi la sentenza n. 32792 / 2018 depositata il 19 dicembre 2018 con l’aggiunta, dopo le parole «come per legge;» delle parole «, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatarioAvv. [OSCURATO:PERSONA]».Manda alla Cancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedimen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21100/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di difensore del comune di Ischia, rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato presso lo studio Viglione –Vitolo, in Roma, Lungotevere dei Mellini n.17 e presso il domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].r.l. – intimata – avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 32792 /2018 pubblicata il 19 dicembre2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente) chiede la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza in epigrafe indicata, emessa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 24583/2013. Ilricorrente rileva l’errore materiale nella parte in cui il Collegio, dopo avere affermato nella parte motiva la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nel dispositivo ha omesso l’attribuzione delle spese in suo favore, qualedifensore dichiaratosi antistatario. [OSCURATO:PERSONA] L’errore emerge ictu oculidagli atti, atteso che nel controricorso è stato chiesto il rigetto del ricorso con attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario. Può darsi corso, pertanto, alla correzione del dispositivo con l’aggiunta, dopo le parole «come per legge» delle parole «da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA]». Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Cass.,Sez. 6 - 2, n. 21213/2013 , Rv. 627802 – 01 , Sez. 6 - L, n. 14/2016, Rv. 638387 - 01 , Sez. 6 - 2, n. 12184 /2020, Rv. 658456 -01; Sez. 3, n. 26566/2023, Rv. 669068 – 01 . P.Q.M. La Corte dispone correggersi la sentenza n. 32792 / 2018 depositata il 19 dicembre 2018 con l’aggiunta, dopo le parole «come per legge;» delle parole «, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatarioAvv. [OSCURATO:PERSONA]».Manda alla Cancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedimen
Sentenza Cassazione n. 17468/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris