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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 25456/2022

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la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 18474-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicilliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 151, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] ROMANIELLO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA]Aquino 83, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] MOSSUCCA, rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] ARENA e Roberto VITA; - controricorrenti - e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]AIUTO, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]AIUTO; - controricorrente - e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 151, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA]Aquino 83, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] MOSSUCCA, rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] ARENA e Roberto VITA; - controricorrenti - e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]AIUTO, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]AIUTO; - controricorrente - avverso le sentenze n. 66/13 e n. 1876/2018 della Corte di Appello di SALERNO, depositate il 17/01/2013 e il 06/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione delle sentenze n. 66/13, del 17 gennaio 2013, e n. 1876/18, del 6 dicembre 2018, entrambe pronunciate della Corte di Appello di Salerno.

Esse, rispettivamente, hanno, l'una, accolto parzialmente il gravame - esperito da [OSCURATO:PERSONA] e da Francesco ed [OSCURATO:PERSONA] - contro la sentenza n. 583/06, del 25 settembre 2006, del Tribunale di Vallo della Lucania (pronuncia, questa, di accoglimento dell'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. proposta dal Fernicola avverso il decreto ingiuntivo n. 137/1984, emesso in favore dei predetti [OSCURATO:PERSONA]Garzione), nonché, l'altra, rigettato l'impugnazione del Fernicola, ex art. 395 cod. proc. civ., avverso la prima di tali pronunce della Corte salernitana.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di avere opposto - e con lui, con autonomo atto di citazione, anche tale [OSCURATO:PERSONA] - il suddetto decreto n. 137/1984, emesso il 23 luglio 1984 dal Presidente del Tribunale vallese, provvedimento che ingiungeva ad entrambi il pagamento, ai predetti [OSCURATO:PERSONA] e Garzione, della somma di £ 26.730.700; e ciò in relazione ad un assegno bancario del 18 aprile 1984, dell'importo di £ 25.000.000, emesso dal Cerbone e girato dal Ferincola in favore dei medesimi.

A tale giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., instaurato dall'odierno ricorrente, veniva riunito quello incardinato dal Cerbone sul presupposto che l'assegno fosse stato da esso rilasciato - e girato dal Fernicola - solo a scopo di garanzia, non potendo pertanto essere messo all'incasso.

Interrottosi il giudizio per il fallimento del Cerbone (al cui stato passivo, assume l'odierno ricorrente, si insinuavano la [OSCURATO:PERSONA] e i Garzione, in relazione al credito di cui all'opposto decreto ingiuntivo), lo stesso veniva riassunto nei confronti della curatela.

Nelle more della sua definizione interveniva, il 31 luglio 1996, una transazione tra la medesima curatela e i [OSCURATO:PERSONA]Garzione, in relazione al credito ammesso con riserva allo stato passivo, in forza di provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania a conclusione del giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da costoro.

Quanto, invece, al giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., lo stesso - dopo che la curatela, all'udienza dell'il aprile 1997, aveva chiesto un "brevissimo rinvio" per comprovare la cessazione della materia del contendere, in ragione dell'intervenuta transazione - veniva trattenuto in decisione il 7 luglio 2003, salvo però essere rimesso sul ruolo per mancanza del fascicolo della fase monitoria e, con esso, dell'originale dell'assegno del 18 aprile 1984.

Rivelatesi vane le ricerche del fascicolo, la causa - alla quale erano state nel frattempo riunite altre due, sempre instaurate a norma dell'art. 645 cod. proc. civ. e di analogo tenore, giacché relative ad altri due decreti ingiuntivi (nn. 140/1984 e 141/1984) conseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai Garzione nei confronti, il primo, del Cerbone e di tale [OSCURATO:PERSONA], il secondo nei confronti del solo Cerbone - veniva definita con l'accoglimento delle proposte opposizioni e la revoca dei provvedimenti monitori, con condanna degli opposti a rifondere agli opponenti le spese di lite.

Esperito gravame dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai Garzione solo nei confronti del Fernicola e del Leone (e non anche della curatela del fallimento Cerbone), il giudice di appello lo accoglieva parzialmente, ritenendo che l'intervenuta transazione avesse riguardato i soli crediti di cui ai decreti ingiuntivi nn. 140/1984 e 141/1984, con esclusione del decreto n. 137/1984, ovvero quello concernente - anche - la posizione del Fernicola.

Di conseguenza, in parziale riforma della sentenza resa in prime cure, la Corte salernitana confermava nei confronti del Fernicola (e di esso soltanto, non essendovi stata alcuna iniziativa impugnatoria quanto alla posizione del Cerbone) il decreto ingiuntivo emesso, mentre revocava il provvedimento monitorio adottato nei confronti del Leoni - sul presupposto della cessazione del contendere per intervenuta transazione - compensando le spese processuali di ambo i gradi del giudizio, per la medesima ragione, quanto al rapporto processuale tra gli allora appellanti e il predetto Leoni.

La sentenza "de qua", la n. 583/06, veniva impugnata per revocazione dal Fernicola (e, per quanto di seguito d'interesse, dal Leoni), lamentando, tra l'altro, errore di fatto sulla portata della transazione e - quanto alla posizione del Leoni - per avere il giudice di appello trascurato di considerare il comportamento illecito dei [OSCURATO:PERSONA]Garzione, che avrebbero dovuto chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere dal 31 luglio 1996, data dell'intervenuta transazione, e non continuare a chiedere il pagamento di un credito ormai venuto meno per effetto della stessa.

Sospeso dal giudice della revocazione, con ordinanza del 5 marzo 2013, il termine per esperire anche ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata ex art. 395 cod. proc. civ. (della quale era pure sospesa l'efficacia esecutiva), all'esito del giudizio - sentenza n. 1876/18 - l'impugnazione veniva respinta.

3. Avverso le due pronunce della Corte salernitana ricorre per cassazione il Fernicola, sulla base - come detto - di sei motivi.

3.1. Con il primo motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e degli artt. 183, comma 4, 168 e 169 cod. proc. civ.

Si censura la sentenza n. 1876/18 nella parte in cui afferma - pervenendo, su tali basi, ad escludere l'errore revocatorio addebitato al giudice di appello, per aver ritenuto che fosse fuori dalla portata della transazione il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 137/1984, giacché non ammesso al passivo fallimentare - che, sebbene la "mancanza di alcuni fogli del verbale" di transazione "impedisca" al giudice della revocazione "di conoscere le motivazioni della riduzione della somma ammessa al passivo rispetto alla domanda", nondimeno l'importo della "somma ammessa e il riferimento alla decorrenza degli interessi lasciano intendere che si sia ritenuto di non ammettere proprio il credito portato dal DI n. 137/84".

Lamenta il ricorrente che la sentenza, "pur dando atto della rilevanza ai fini della decisione del documento mancante", si è egualmente pronunciata sulla revocazione, così "contraddicendosi", mentre la Corte territoriale avrebbe dovuto "ordinare la ricostituzione del fascicolo", ovvero, in alternativa, rimettere la causa in istruttoria, accogliendo l'istanza di interrogatorio libero del curatore fallimentare, affinché riferisse sul contenuto della transazione.

Adempimenti, ambedue, necessari, in ragione del fatto che, avendo esso Fernicola prodotto il suddetto verbale - la cui esistenza si desumerebbe dal fatto che tale documento è stato senz'altro vagliato, allorché venne accolta, "inaudita altera parte", l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata - con i fascicoli del primo e del secondo grado del giudizio (mai ritirati, neppure per la redazione delle comparse conclusionali), il giudice della revocazione non avrebbe dovuto addebitargli gli effetti dell'incolpevole perdita di talune parti di detto documento.

3.2. Il secondo motivo denuncia - sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 345, commi 1 e 3, cod. proc. civ.

Si censurano entrambe le sentenze perché hanno escluso che l'intervenuta transazione riguardasse pure il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 137/1984, sia sulla base di eccezioni che il ricorrente assume nuove (la mancata opposizione ai decreti ingiuntivi, la girata cartolare dell'assegno e il mancato disconoscimento della girata), sia di un documento depositato per la prima volta in appello.

Si tratta, in particolare, della copia conforme dell'assegno (posto a fondamento della pretesa azionata in via monitoria), atteso che l'originale dello stesso era stato oggetto di sequestro, nell'ambito di un procedimento penale per i reati di usura ed estorsione contestati ai fratelli Garzione.

3.3. Il terzo motivo denuncia - nuovamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 1292, 1304 e 1965 cod. civ.

Si censurano le sentenze impugnate per aver dichiarato cessata la materia del contendere nei riguardi della curatela fallimentare, in ragione dell'intervenuta transazione, ritenendo, nel contempo, ancora obbligato il condebitore solidale Fernicola, quantunque il medesimo avesse dichiarato, sin dal primo grado di giudizio, di voler profittare della transazione, a norma dell'art. 1304, comma 1, cod. civ., diritto potestativo - come noto - esercitabile anche in corso di causa.

L'avvenuta estinzione per transazione, con contestuale pagamento dell'assegno relativo al credito di cui al decreto ingiuntivo n. 137/1984, costituirebbe, inoltre, fatto non specificamente contestato dai [OSCURATO:PERSONA]Garzione.

3.4. Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ. - "error in procedendo" ex artt. 99 e 112 cod. proc. civ.

Si censura la sentenza n. 1876/18 per avere rilevato "ex officio" che il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 137/1984 non era stato ammesso al passivo fallimentare, essendo quindi fuori dalla transazione.

Tale interpretazione, tuttavia, sarebbe non solo "ultra petitum", ma anche errata, giacché "in base alla documentazione versata in atti si evince: a) che la transazione fu autorizzata dal Tribunale a condizione che gli eredi Garzione rinunciassero al residuo credito ammesso al passivo; b) che il riconoscimento del credito in via privilegiata derivava dalle iscrizioni di ipoteche giudiziali di cui ai decreti ingiuntivi nn. 137/84, 140/84 e 141/84, e dunque anche quello relativo alla posizione del Fernicola.

Viene, in particolare, richiamata la comunicazione del curatore fallimentare, attestante che "nel credito transatto sono compresi i titoli per cui vi è controversia con i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]".

D'altra parte, un'ulteriore conferma verrebbe dal fatto che i [OSCURATO:PERSONA]Garzione, nel giudizio revocatorio, "hanno sostenuto che la transazione non poteva essere valida ed efficace per le parti non costituite nell'atto", ma ciò "non già perché il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 137/84 non fosse stato ricompreso nella domanda di ammissione al passivo e quindi nella transazione per il medesimo titolo, tanto che in sede di appello precisano di non avanzare alcuna domanda nei confronti della curatela del fallimento".

3.5. Il quinto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - "error in procedendo ex artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.

È lamentato "il contrasto della dichiarazione di transazione parziale resa dalla sentenza impugnata n. 1876/2018 rispetto al giudicato interno della sentenza n. 66/2013", atteso che quest'ultima - con affermazione non oggetto di impugnazione - avrebbe asserito che la transazione era, invece, totale, affermando che non risultano "elementi per ritenere che la transazione abbia riguardato soltanto una quota dei debiti oggetto" della stessa.

3.6. Il sesto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - "error in procedendo", censurando le sentenze impugnate perché "incorse in erronei apprezzamenti delle risultanze processuali" e perché "non hanno tenuto conto nemmeno delle richieste istruttorie su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, che sicuramente avrebbe potuto mettere a tacere ogni dubbio sulle perplessità avanzate in entrambe le decisioni".

4. [OSCURATO:PERSONA], nonché Dante, Guerino, Fabio, Stefano, Laura ed [OSCURATO:PERSONA] (l'una come gli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA]), hanno proposto ricorso, sulla base di tre motivi, per la cassazione delle sentenze n. 66/13, del 7 gennaio 2013, e n. 1876/18, del 6 dicembre 2018, della Corte di Appello di Salerno.

Premettono i ricorrenti una narrativa dei fatti di causa analoga a quella fornita dal Fernicola, ovvero che il loro dante causa ebbe ad opporre un decreto ingiuntivo - il n. 140/1984, del 30 luglio 1984 - emanato in relazione ad un supposto credito dei [OSCURATO:PERSONA], nascente da assegno bancario emesso dal già citato [OSCURATO:PERSONA] e girato (ma solo a scopo di "garanzia", secondo l'allora opponente) dal predetto [OSCURATO:PERSONA].

Accolta l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. dal primo giudice, quello di appello - nel pronunciarsi sul gravame dei convenuti opposti - dichiarava, quanto alla posizione del Leoni, l'intervenuta cessazione della materia del contendere, ritenendo il credito di cui al suddetto provvedimento monitorio (il n. 140/1984) rientrante nella transazione conclusa tra i [OSCURATO:PERSONA] e la curatela fallimentare del Cerbone.

Il giudice di appello, tuttavia, disponeva l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, quanto, appunto, al rapporto processuale tra il Leoni e [OSCURATO:PERSONA]Garzione.

Impugnata anche dal Leoni la sentenza d'appello ex art. 395 cod. proc. civ., il giudice della revocazione rigettava l'impugnazione, condannandolo, come del resto Fernicola, al pagamento delle spese di giudizio.

4.1. Quanto ai motivi di ricorso, il primo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - "violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.", censurando la statuizione di compensazione delle spese di lite disposta dalla sentenza n. 66/2013.

Si censura tale decisione perché essa, "oltre a non essere motivata, non sarebbe in ogni caso giustificata dalla natura del vizio che ha condotto alla riforma sul punto della sentenza di primo grado".

Richiamati, infatti, i principi affermati da questa Corte per cui i giusti motivi di compensazione debbono essere indicati in motivazione, o quanto meno evincersi dal complessivo tenore della sentenza, giacché l'esercizio del potere di compensare le spese non può risolversi in mero arbitrio, i ricorrenti evidenziano che, nel caso in esame, "la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l'accoglimento della sua richiesta" (ovvero, la conferma della revoca del decreto ingiuntivo), e quindi "la soccombenza degli eredi Grazione".

Più nello specifico, si osserva come sia stata la loro condotta ad aver provocato "sia la prosecuzione del processo di primo grado, sia il processo in appello, sia la necessità della revocatoria [recte: revocazione] per errore di fatto", sicché, dal giudizio, non sarebbe emerso alcun loro comportamento suscettibile di giustificare la compensazione.4.2.

Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - "violazione o falsa applicazione" dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ".

Si censura la medesima sentenza n. 66/2013 perché, "pur avendo dichiarato cessata la materia del contendere non ha offerto alcuna motivazione in ordine al perché ha adottato la compensazione delle spese", considerata anche la circostanza che gli appellanti eredi [OSCURATO:PERSONA]Granzione "erano soccombenti, in quanto dopo la transazione hanno sempre chiesto il rigetto dell'opposizione, il pagamento di un credito già riscosso, sia in primo grado che in secondo grado, oltre che in sede di revocatoria" (recte: revocazione).

4.3. Infine, il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - "error in procedendo", censurando la sentenza n. 1876/18 nella parte in cui ha escluso che la disposta compensazione delle spese costituisse "travisamento della vicenda in fatto", essendo invece "frutto di un apprezzamento giuridico delle risultanze processuali".

Nondimeno, tale pronuncia non si sarebbe avveduta dell'errore di fatto in cui è incorsa la sentenza n. 66/13, oggetto della revocazione, giacché il Leoni e il Fernicola avevano prodotto in giudizio, nel fascicolo di primo e secondo grado, una serie di documenti rilevanti per il buon esito dell'impugnazione ex art. 395 cod. proc. civ., la mancanza di buona parte dei quali (attestata dalla sentenza n. 1876, secondo cui "mancano alcuni fogli") ha impedito anche al giudice della revocazione una corretta percezione dei fatti, risultata, pertanto, "antitetica e contraddittoria".

5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ed [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, hanno resistito, con due distinti controricorsi, all'impugnazione sia del Fornicola che degli eredi Leoni, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto (i controricorsi di [OSCURATO:PERSONA] recando, nell'intestazione, la dicitura "controricorso con ricorso incidentale", senza però impugnare in alcuna loro parte le sentenze oggetto dei due ricorsi).

6. Ambo le parti controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

7. in via preliminare va disposta la riunione delle impugnazioni, che nella specie è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto esse investono lo stesso provvedimento (Cass. Sez.

Un., sent. 23 gennaio 2013, n. 1521, Rv. 624792-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 5, sent. 30 ottobre 2018, n. 27550, Rv. 651065-01).

8. Ciò premesso, entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, ex art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

8.1. Il ricorso principale, in particolare, si connota per le seguenti carenze, quanto alla parte dedicata all'esposizione del fatto: a) si omette di individuare le ragioni dell'opposizione al decreto ingiuntivo e si omette di indicare le ragioni della comparsa di costituzione dell'allora parte opposta; b) le carenze sub a) non risultano in alcun modo colmate dalle indicazioni delle ragioni poste a sostegno dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, le quali, anzi, rendono le stesse ancora più esiziali, oltre a risultare, alla loro volta, anche "ah intrinseco", incomprensibili ed inidonee ad individuare la vicenda controversa, ivi compresa la ragione della riunione con il giudizio di opposizione introdotto da [OSCURATO:PERSONA]; c) le segnalate carenze rendono incomprensibili, al di là della loro genericità, le brevi allegazioni che iniziano nella pagina 5 con la parola "dunque"; d) del pari generiche sono le indicazioni circa la vicenda fallimentare, indicate nella penultima proposizione della pagina 5, nonché quelle concernenti la costituzione della Curatela del [OSCURATO:PERSONA]; e) le segnalate inidoneità e carenze rendono poi incomprensibile quanto si dice in ordine al verbale di transazione del 31 luglio 1996 ed al decreto del Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, che si dice emesso a definizione di un non meglio individuato giudizio di opposizione al passivo; f) nessuna indicazione viene fornita delle ragioni della decisione di primo grado, che si dice pronunciata anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dapprima evocato solo per essere autore di una girata dell'assegno (secondo quanto risultante dalle ragioni della sospensione dell'esecuzione del decreto), e poi individuato come promotore di altro giudizio riunito; g) nessuna indicazione si fornisce delle ragioni dell'appello e delle difese che si dicono svolte dal Fernicola e del Leoni; h) nessuna indicazione si fornisce delle ragioni della sentenza n. 66 del 2013, pronunciata dalla Corte di Appello di Salerno, della quale si riporta solo il dispositivo; i) nessuna indicazione si dà delle ragioni della "revocatoria" [recte: revocazione], che si dice proposta dal Fernicola e del Leoni, nonché delle ragioni della decisione resa con la sentenza n. 1876 del 2018.

Nella descritta situazione, pertanto, l'esposizione del fatto risulta del tutto inidonea ad assolvere al requisito dell'art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.Va rilevato, poi, che nell'esposizione si fanno molteplici rinvii, peraltro assolutamente generici, ad una serie di atti, così immaginandosi che questa Corte, per comprendere il fatto sostanziale e processuale, debba procedere alla loro disamina.

In tal modo si viola il requisito di cui alla norma sopra indicata, che è di contenuto-forma del ricorso e non consente adempimenti con rinvii (oltretutto, generici) ad atti presenti aliunde Né la lettura dei motivi consente di acquisire lumi sullo svolgimento processuale.

8.1.1. Ciò premesso, va, dunque, dato seguito a quanto affermato, a più riprese, da questa Corte, nel ribadire che quello della esposizione sommaria dei fatti di causa, ponendosi quale specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una narrazione idonea garantire al giudice di legittimità "di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata" (Cass. Sez.

Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760-01).

La prescrizione di tale requisito, del resto, "risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato" (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2003 n. 2602, Rv. 560622-01), con la conseguenza che, perché possa ritenersi soddisfatto il requisito "de quo" occorre che il ricorso per cassazione rechi "l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito" (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266-01; in senso analogo pure Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2018, n. 5640, Rv. 648290-01).

8.2. In ogni caso, il ricorso principale - per quanto è dato (scarsamente) comprendere, in ragione di una narrativa dei fatti di causa non conforme, come detto, al disposto dell'art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - non sarebbe stato, comunque, suscettibile di accoglimento.

8.2.1. Il primo motivo, infatti, risulta non fondato.

A parte, invero, l'inammissibilità della censura di violazione dell'art. 2697 cod. civ. - che, notoriamente, "è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01) - deve rilevarsi l'insussistenza del denunciato profilo di contraddittorietà, per avere la sentenza dato atto della mancanza di alcune pagine del verbale di transazione ma, comunque, escluso l'esistenza dell'errore revocatorio.

Invero, la sentenza oggi impugnata - al pari di quella oggetto dell'iniziativa ex art. 395 cod. proc. civ. - ha ritenuto che il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 137/1984, azionato in via monitoria contro il Fernicola, fosse rimasto estraneo alla transazione intervenuta tra i creditori e il fallimento Cerbone, dando rilievo al fatto che sia "nel ricorso al fallimento" (per l'insinuazione allo stato passivo), sia "nel provvedimento di ammissione al passivo", si facesse esclusivo "riferimento ai crediti relativi ai decreti ingiuntivi del 30/7/84" e non anche a "quello relativo al DI n. 137/84, emesso il 23/7/1984" (e, difatti, già la sentenza impugnata per revocazione sottolineava come nel "verbale di verifica dello stato passivo del 5/1/1988" si facesse "riferimento ai crediti portati dai decreti ingiuntivi del 30/7/1984", mentre quello relativo alla posizione del Fernicola "è stato emesso in data 23/7/1984").

Ne consegue che, avendo la Corte territoriale fondato la propria decisione sull'implicito presupposto della irrilevanza delle carenze presenti nel verbale di transazione, basando, invero, su altri documenti - come già la pronuncia oggetto di revocazione - la conclusione che il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 137/1984 fosse rimasto estraneo alla transazione, sono prive di fondamento le doglianze del Fernicola secondo cui essa avrebbe dovuto "ordinare la ricostituzione del fascicolo" (per acquisire il testo integrale dell'accordo transattivo) o, in alternativa, rimettere la causa in istruttoria, accogliendo l'istanza di interrogatorio libero del curatore fallimentare, affinché riferisse sul contenuto della transazione.

8.2.2. Anche il secondo motivo del ricorso principale risulta non fondato.

Come detto, entrambe le sentenze impugnate pervengono alla conclusione che il Fernicola non avesse ragione di opporre il provvedimento monitorio emesso a suo carico in quanto il credito oggetto dello stesso non rientrava nella transazione conclusa dai creditori con la curatela del fallimento del Cerbone (emittente l'assegno, titolo del credito azionato in via monitoria).

Nessuna "eccezione nuova", dunque, è stata presa in esame dalla sentenza n. 66/13 (la sola, per vero, alla quale potrebbe addebitarsi la censura di violazione dell'art. 345 cod. proc. civ.), dal momento che essa - dopo aver dato atto come gli allora appellanti di Feo-Garzione avessero, effettivamente, lamentato che il Fernicola e il Leoni "non hanno proposto opposizione ai decreti ingiuntivi", e comunque "non hanno provato i fatti estintivi dell'obbligazione e non hanno disconosciuto le firme di girata apposte sul retro del rispettivo assegno" - ha accolto il gravame su tutt'altre basi.

La sentenza, infatti, nel dare atto - oltretutto, espressamente - che il Fernicola (e al suo pari, il Leoni) avesse, invece, sicuramente proposto opposizione, ha fondato l'accoglimento del gravame degli opposti sul rilievo che il credito azionato in via monitoria verso il medesimo, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non fosse riconnpreso nella già più volte citata transazione del 31 luglio 1996.

Quanto, poi, all'asserita "prova nuova", entrambe le sentenze danno atto che l'assegno (o meglio, entrambi gli assegni, cioè anche quello posto a fondamento del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Leoni), allegato in originale al ricorso monitorio, venne sottoposto a sequestro penale in corso di causa, sicché, in appello, venne prodotta copia dello stesso.

Non si tratta, all'evidenza, di produzione documentale "nuova", se è vero che questa Corte ha escluso la ricorrenza di una simile evenienza persino quando, alla produzione in copia di un documento, avvenuta in primo grado, faccia poi seguito la produzione, in appello, dell'originale (Cass. Sez. 1, sent. 26 gennaio 2016, n. 1366, Rv. 638327-01).

8.2.3. Il terzo motivo, egualmente, risulta non fondato.Le sentenze impugnate (in particolare, la n. 66 del 2013) hanno escluso che, anche rispetto al fallimento Cerbone, il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 137/1984 fosse stato oggetto di transazione (precisando, infatti, che l'accoglimento dell'appello era limitato alla posizione del Fernicola solo in ragione della insussistenza di "idoneo appello per la posizione del Cerbone").

Pertanto, non ricorre alcuna violazione della norma che consente al coobbligato solidale - nella specie, il Fernicola - di avvalersi della transazione conclusa dal creditore con altro condebitore.

8.2.4. Il quarto motivo, invece, risulta in parte inammissibile e in parte non fondato.

Non fondata, infatti, è la censura di violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc., non avendo la sentenza n. 66 del 2013 dato rilievo "ultra petitum" alla transazione, giacché i [OSCURATO:PERSONA]Garzione articolarono l'appello (vedi pag. 3 della sentenza) anche sul rilievo che il (solo) "D.I. n. 141/1984, emesso in data 30/7/1984" - ovvero, quello unicamente a carico del Cerbone - "non doveva essere esaminato (e confermato) per intervenuta transazione".

Ne consegue, dunque, che il tema dell'inefficacia della transazione, in relazione al credito di cui al decreto ingiuntivo n. 137/1984, venne implicitamente devoluto a giudice di appello, potendo farsi applicazione del principio secondo cui l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione "preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del «tantum devolutum quantum appellatum» il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi" (Cass. Sez. 3, ord. 13 aprile 2018, n. 9202, Rv. 648592-01).

Inammissibile, invece, è la censura con cui si indica come "errata" la decisione, "in base alla documentazione versata in atti", perché essa si risolve in una non consentita richiesta di rivisitazione delle risultanze istruttorie.

8.2.5. Infondato è il quinto motivo.

Non vi è violazione di alcun "giudicato interno", perché l'affermazione relativa alla insussistenza di "elementi per ritenere che la transazione abbia riguardato soltanto una quota dei debiti oggetto" della stessa non è riferita al credito di cui al decreto ingiuntivo n. 137/1984, ma - come si evince chiaramente dal testo della sentenza n. 66 del 2013 (cfr. pag. 4) - al credito di cui al decreto ingiuntivo n. 141/1984, ovvero quello emesso a carico del Leoni (in relazione al quale l'appello venne, infatti, rigettato).

8.2.6. Inammissibile, infine, è il sesto motivo del ricorso principale, che contesta un cattivo - più che omesso - apprezzamento di elementi istruttori.

Deve darsi seguito, infatti, al principio secondo cui l'eventuale "cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4), cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 i ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618).

9. Inammissibile è pure il ricorso incidentale, che, redatto con la stessa tecnica di quello principale, presenta lo stesso vizio di inidonea esposizione dei fatti di causa, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

10. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali e liquidate come da dispositivo.

11. In ragione della declaratoria di inammissibilità dei due ricorsi, sussiste a carico del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. , 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale, condannando [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], a rifondere - sia a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia a [OSCURATO:PERSONA] - le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi C 3.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quelli incidentali, se dovuto, delrulteriore importo a titolo di contributo unificato, par. i, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'esito di adu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 18474-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicilliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 151, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] ROMANIELLO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA]Aquino 83, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] MOSSUCCA, rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] ARENA e Roberto VITA; - controricorrenti - e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]AIUTO, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]AIUTO; - controricorrente - e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 151, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA]Aquino 83, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] MOSSUCCA, rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] ARENA e Roberto VITA; - controricorrenti - e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]AIUTO, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]AIUTO; - controricorrente - avverso le sentenze n. 66/13 e n. 1876/2018 della Corte di Appello di SALERNO, depositate il 17/01/2013 e il 06/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione delle sentenze n. 66/13, del 17 gennaio 2013, e n. 1876/18, del 6 dicembre 2018, entrambe pronunciate della Corte di Appello di Salerno. Esse, rispettivamente, hanno, l'una, accolto parzialmente il gravame - esperito da [OSCURATO:PERSONA] e da Francesco ed [OSCURATO:PERSONA] - contro la sentenza n. 583/06, del 25 settembre 2006, del Tribunale di Vallo della Lucania (pronuncia, questa, di accoglimento dell'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. proposta dal Fernicola avverso il decreto ingiuntivo n. 137/1984, emesso in favore dei predetti [OSCURATO:PERSONA]Garzione), nonché, l'altra, rigettato l'impugnazione del Fernicola, ex art. 395 cod. proc. civ., avverso la prima di tali pronunce della Corte salernitana. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di avere opposto - e con lui, con autonomo atto di citazione, anche tale [OSCURATO:PERSONA] - il suddetto decreto n. 137/1984, emesso il 23 luglio 1984 dal Presidente del Tribunale vallese, provvedimento che ingiungeva ad entrambi il pagamento, ai predetti [OSCURATO:PERSONA] e Garzione, della somma di £ 26.730.700; e ciò in relazione ad un assegno bancario del 18 aprile 1984, dell'importo di £ 25.000.000, emesso dal Cerbone e girato dal Ferincola in favore dei medesimi. A tale giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., instaurato dall'odierno ricorrente, veniva riunito quello incardinato dal Cerbone sul presupposto che l'assegno fosse stato da esso rilasciato - e girato dal Fernicola - solo a scopo di garanzia, non potendo pertanto essere messo all'incasso. Interrottosi il giudizio per il fallimento del Cerbone (al cui stato passivo, assume l'odierno ricorrente, si insinuavano la [OSCURATO:PERSONA] e i Garzione, in relazione al credito di cui all'opposto decreto ingiuntivo), lo stesso veniva riassunto nei confronti della curatela. Nelle more della sua definizione interveniva, il 31 luglio 1996, una transazione tra la medesima curatela e i [OSCURATO:PERSONA]Garzione, in relazione al credito ammesso con riserva allo stato passivo, in forza di provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania a conclusione del giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da costoro. Quanto, invece, al giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., lo stesso - dopo che la curatela, all'udienza dell'il aprile 1997, aveva chiesto un "brevissimo rinvio" per comprovare la cessazione della materia del contendere, in ragione dell'intervenuta transazione - veniva trattenuto in decisione il 7 luglio 2003, salvo però essere rimesso sul ruolo per mancanza del fascicolo della fase monitoria e, con esso, dell'originale dell'assegno del 18 aprile 1984. Rivelatesi vane le ricerche del fascicolo, la causa - alla quale erano state nel frattempo riunite altre due, sempre instaurate a norma dell'art. 645 cod. proc. civ. e di analogo tenore, giacché relative ad altri due decreti ingiuntivi (nn. 140/1984 e 141/1984) conseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai Garzione nei confronti, il primo, del Cerbone e di tale [OSCURATO:PERSONA], il secondo nei confronti del solo Cerbone - veniva definita con l'accoglimento delle proposte opposizioni e la revoca dei provvedimenti monitori, con condanna degli opposti a rifondere agli opponenti le spese di lite. Esperito gravame dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai Garzione solo nei confronti del Fernicola e del Leone (e non anche della curatela del fallimento Cerbone), il giudice di appello lo accoglieva parzialmente, ritenendo che l'intervenuta transazione avesse riguardato i soli crediti di cui ai decreti ingiuntivi nn. 140/1984 e 141/1984, con esclusione del decreto n. 137/1984, ovvero quello concernente - anche - la posizione del Fernicola. Di conseguenza, in parziale riforma della sentenza resa in prime cure, la Corte salernitana confermava nei confronti del Fernicola (e di esso soltanto, non essendovi stata alcuna iniziativa impugnatoria quanto alla posizione del Cerbone) il decreto ingiuntivo emesso, mentre revocava il provvedimento monitorio adottato nei confronti del Leoni - sul presupposto della cessazione del contendere per intervenuta transazione - compensando le spese processuali di ambo i gradi del giudizio, per la medesima ragione, quanto al rapporto processuale tra gli allora appellanti e il predetto Leoni. La sentenza "de qua", la n. 583/06, veniva impugnata per revocazione dal Fernicola (e, per quanto di seguito d'interesse, dal Leoni), lamentando, tra l'altro, errore di fatto sulla portata della transazione e - quanto alla posizione del Leoni - per avere il giudice di appello trascurato di considerare il comportamento illecito dei [OSCURATO:PERSONA]Garzione, che avrebbero dovuto chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere dal 31 luglio 1996, data dell'intervenuta transazione, e non continuare a chiedere il pagamento di un credito ormai venuto meno per effetto della stessa. Sospeso dal giudice della revocazione, con ordinanza del 5 marzo 2013, il termine per esperire anche ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata ex art. 395 cod. proc. civ. (della quale era pure sospesa l'efficacia esecutiva), all'esito del giudizio - sentenza n. 1876/18 - l'impugnazione veniva respinta. 3. Avverso le due pronunce della Corte salernitana ricorre per cassazione il Fernicola, sulla base - come detto - di sei motivi. 3.1. Con il primo motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e degli artt. 183, comma 4, 168 e 169 cod. proc. civ. Si censura la sentenza n. 1876/18 nella parte in cui afferma - pervenendo, su tali basi, ad escludere l'errore revocatorio addebitato al giudice di appello, per aver ritenuto che fosse fuori dalla portata della transazione il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 137/1984, giacché non ammesso al passivo fallimentare - che, sebbene la "mancanza di alcuni fogli del verbale" di transazione "impedisca" al giudice della revocazione "di conoscere le motivazioni della riduzione della somma ammessa al passivo rispetto alla domanda", nondimeno l'importo della "somma ammessa e il riferimento alla decorrenza degli interessi lasciano intendere che si sia ritenuto di non ammettere proprio il credito portato dal DI n. 137/84". Lamenta il ricorrente che la sentenza, "pur dando atto della rilevanza ai fini della decisione del documento mancante", si è egualmente pronunciata sulla revocazione, così "contraddicendosi", mentre la Corte territoriale avrebbe dovuto "ordinare la ricostituzione del fascicolo", ovvero, in alternativa, rimettere la causa in istruttoria, accogliendo l'istanza di interrogatorio libero del curatore fallimentare, affinché riferisse sul contenuto della transazione. Adempimenti, ambedue, necessari, in ragione del fatto che, avendo esso Fernicola prodotto il suddetto verbale - la cui esistenza si desumerebbe dal fatto che tale documento è stato senz'altro vagliato, allorché venne accolta, "inaudita altera parte", l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata - con i fascicoli del primo e del secondo grado del giudizio (mai ritirati, neppure per la redazione delle comparse conclusionali), il giudice della revocazione non avrebbe dovuto addebitargli gli effetti dell'incolpevole perdita di talune parti di detto documento. 3.2. Il secondo motivo denuncia - sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 345, commi 1 e 3, cod. proc. civ. Si censurano entrambe le sentenze perché hanno escluso che l'intervenuta transazione riguardasse pure il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 137/1984, sia sulla base di eccezioni che il ricorrente assume nuove (la mancata opposizione ai decreti ingiuntivi, la girata cartolare dell'assegno e il mancato disconoscimento della girata), sia di un documento depositato per la prima volta in appello. Si tratta, in particolare, della copia conforme dell'assegno (posto a fondamento della pretesa azionata in via monitoria), atteso che l'originale dello stesso era stato oggetto di sequestro, nell'ambito di un procedimento penale per i reati di usura ed estorsione contestati ai fratelli Garzione. 3.3. Il terzo motivo denuncia - nuovamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 1292, 1304 e 1965 cod. civ. Si censurano le sentenze impugnate per aver dichiarato cessata la materia del contendere nei riguardi della curatela fallimentare, in ragione dell'intervenuta transazione, ritenendo, nel contempo, ancora obbligato il condebitore solidale Fernicola, quantunque il medesimo avesse dichiarato, sin dal primo grado di giudizio, di voler profittare della transazione, a norma dell'art. 1304, comma 1, cod. civ., diritto potestativo - come noto - esercitabile anche in corso di causa. L'avvenuta estinzione per transazione, con contestuale pagamento dell'assegno relativo al credito di cui al decreto ingiuntivo n. 137/1984, costituirebbe, inoltre, fatto non specificamente contestato dai [OSCURATO:PERSONA]Garzione. 3.4. Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ. - "error in procedendo" ex artt. 99 e 112 cod. proc. civ. Si censura la sentenza n. 1876/18 per avere rilevato "ex officio" che il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 137/1984 non era stato ammesso al passivo fallimentare, essendo quindi fuori dalla transazione. Tale interpretazione, tuttavia, sarebbe non solo "ultra petitum", ma anche errata, giacché "in base alla documentazione versata in atti si evince: a) che la transazione fu autorizzata dal Tribunale a condizione che gli eredi Garzione rinunciassero al residuo credito ammesso al passivo; b) che il riconoscimento del credito in via privilegiata derivava dalle iscrizioni di ipoteche giudiziali di cui ai decreti ingiuntivi nn. 137/84, 140/84 e 141/84, e dunque anche quello relativo alla posizione del Fernicola. Viene, in particolare, richiamata la comunicazione del curatore fallimentare, attestante che "nel credito transatto sono compresi i titoli per cui vi è controversia con i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]". D'altra parte, un'ulteriore conferma verrebbe dal fatto che i [OSCURATO:PERSONA]Garzione, nel giudizio revocatorio, "hanno sostenuto che la transazione non poteva essere valida ed efficace per le parti non costituite nell'atto", ma ciò "non già perché il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 137/84 non fosse stato ricompreso nella domanda di ammissione al passivo e quindi nella transazione per il medesimo titolo, tanto che in sede di appello precisano di non avanzare alcuna domanda nei confronti della curatela del fallimento". 3.5. Il quinto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - "error in procedendo ex artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. È lamentato "il contrasto della dichiarazione di transazione parziale resa dalla sentenza impugnata n. 1876/2018 rispetto al giudicato interno della sentenza n. 66/2013", atteso che quest'ultima - con affermazione non oggetto di impugnazione - avrebbe asserito che la transazione era, invece, totale, affermando che non risultano "elementi per ritenere che la transazione abbia riguardato soltanto una quota dei debiti oggetto" della stessa. 3.6. Il sesto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - "error in procedendo", censurando le sentenze impugnate perché "incorse in erronei apprezzamenti delle risultanze processuali" e perché "non hanno tenuto conto nemmeno delle richieste istruttorie su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, che sicuramente avrebbe potuto mettere a tacere ogni dubbio sulle perplessità avanzate in entrambe le decisioni". 4. [OSCURATO:PERSONA], nonché Dante, Guerino, Fabio, Stefano, Laura ed [OSCURATO:PERSONA] (l'una come gli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA]), hanno proposto ricorso, sulla base di tre motivi, per la cassazione delle sentenze n. 66/13, del 7 gennaio 2013, e n. 1876/18, del 6 dicembre 2018, della Corte di Appello di Salerno. Premettono i ricorrenti una narrativa dei fatti di causa analoga a quella fornita dal Fernicola, ovvero che il loro dante causa ebbe ad opporre un decreto ingiuntivo - il n. 140/1984, del 30 luglio 1984 - emanato in relazione ad un supposto credito dei [OSCURATO:PERSONA], nascente da assegno bancario emesso dal già citato [OSCURATO:PERSONA] e girato (ma solo a scopo di "garanzia", secondo l'allora opponente) dal predetto [OSCURATO:PERSONA]. Accolta l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. dal primo giudice, quello di appello - nel pronunciarsi sul gravame dei convenuti opposti - dichiarava, quanto alla posizione del Leoni, l'intervenuta cessazione della materia del contendere, ritenendo il credito di cui al suddetto provvedimento monitorio (il n. 140/1984) rientrante nella transazione conclusa tra i [OSCURATO:PERSONA] e la curatela fallimentare del Cerbone. Il giudice di appello, tuttavia, disponeva l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, quanto, appunto, al rapporto processuale tra il Leoni e [OSCURATO:PERSONA]Garzione. Impugnata anche dal Leoni la sentenza d'appello ex art. 395 cod. proc. civ., il giudice della revocazione rigettava l'impugnazione, condannandolo, come del resto Fernicola, al pagamento delle spese di giudizio. 4.1. Quanto ai motivi di ricorso, il primo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - "violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.", censurando la statuizione di compensazione delle spese di lite disposta dalla sentenza n. 66/2013. Si censura tale decisione perché essa, "oltre a non essere motivata, non sarebbe in ogni caso giustificata dalla natura del vizio che ha condotto alla riforma sul punto della sentenza di primo grado". Richiamati, infatti, i principi affermati da questa Corte per cui i giusti motivi di compensazione debbono essere indicati in motivazione, o quanto meno evincersi dal complessivo tenore della sentenza, giacché l'esercizio del potere di compensare le spese non può risolversi in mero arbitrio, i ricorrenti evidenziano che, nel caso in esame, "la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l'accoglimento della sua richiesta" (ovvero, la conferma della revoca del decreto ingiuntivo), e quindi "la soccombenza degli eredi Grazione". Più nello specifico, si osserva come sia stata la loro condotta ad aver provocato "sia la prosecuzione del processo di primo grado, sia il processo in appello, sia la necessità della revocatoria [recte: revocazione] per errore di fatto", sicché, dal giudizio, non sarebbe emerso alcun loro comportamento suscettibile di giustificare la compensazione.4.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - "violazione o falsa applicazione" dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ". Si censura la medesima sentenza n. 66/2013 perché, "pur avendo dichiarato cessata la materia del contendere non ha offerto alcuna motivazione in ordine al perché ha adottato la compensazione delle spese", considerata anche la circostanza che gli appellanti eredi [OSCURATO:PERSONA]Granzione "erano soccombenti, in quanto dopo la transazione hanno sempre chiesto il rigetto dell'opposizione, il pagamento di un credito già riscosso, sia in primo grado che in secondo grado, oltre che in sede di revocatoria" (recte: revocazione). 4.3. Infine, il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - "error in procedendo", censurando la sentenza n. 1876/18 nella parte in cui ha escluso che la disposta compensazione delle spese costituisse "travisamento della vicenda in fatto", essendo invece "frutto di un apprezzamento giuridico delle risultanze processuali". Nondimeno, tale pronuncia non si sarebbe avveduta dell'errore di fatto in cui è incorsa la sentenza n. 66/13, oggetto della revocazione, giacché il Leoni e il Fernicola avevano prodotto in giudizio, nel fascicolo di primo e secondo grado, una serie di documenti rilevanti per il buon esito dell'impugnazione ex art. 395 cod. proc. civ., la mancanza di buona parte dei quali (attestata dalla sentenza n. 1876, secondo cui "mancano alcuni fogli") ha impedito anche al giudice della revocazione una corretta percezione dei fatti, risultata, pertanto, "antitetica e contraddittoria". 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ed [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, hanno resistito, con due distinti controricorsi, all'impugnazione sia del Fornicola che degli eredi Leoni, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto (i controricorsi di [OSCURATO:PERSONA] recando, nell'intestazione, la dicitura "controricorso con ricorso incidentale", senza però impugnare in alcuna loro parte le sentenze oggetto dei due ricorsi). 6. Ambo le parti controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7. in via preliminare va disposta la riunione delle impugnazioni, che nella specie è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto esse investono lo stesso provvedimento (Cass. Sez. Un., sent. 23 gennaio 2013, n. 1521, Rv. 624792-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 5, sent. 30 ottobre 2018, n. 27550, Rv. 651065-01). 8. Ciò premesso, entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, ex art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. 8.1. Il ricorso principale, in particolare, si connota per le seguenti carenze, quanto alla parte dedicata all'esposizione del fatto: a) si omette di individuare le ragioni dell'opposizione al decreto ingiuntivo e si omette di indicare le ragioni della comparsa di costituzione dell'allora parte opposta; b) le carenze sub a) non risultano in alcun modo colmate dalle indicazioni delle ragioni poste a sostegno dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, le quali, anzi, rendono le stesse ancora più esiziali, oltre a risultare, alla loro volta, anche "ah intrinseco", incomprensibili ed inidonee ad individuare la vicenda controversa, ivi compresa la ragione della riunione con il giudizio di opposizione introdotto da [OSCURATO:PERSONA]; c) le segnalate carenze rendono incomprensibili, al di là della loro genericità, le brevi allegazioni che iniziano nella pagina 5 con la parola "dunque"; d) del pari generiche sono le indicazioni circa la vicenda fallimentare, indicate nella penultima proposizione della pagina 5, nonché quelle concernenti la costituzione della Curatela del [OSCURATO:PERSONA]; e) le segnalate inidoneità e carenze rendono poi incomprensibile quanto si dice in ordine al verbale di transazione del 31 luglio 1996 ed al decreto del Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, che si dice emesso a definizione di un non meglio individuato giudizio di opposizione al passivo; f) nessuna indicazione viene fornita delle ragioni della decisione di primo grado, che si dice pronunciata anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dapprima evocato solo per essere autore di una girata dell'assegno (secondo quanto risultante dalle ragioni della sospensione dell'esecuzione del decreto), e poi individuato come promotore di altro giudizio riunito; g) nessuna indicazione si fornisce delle ragioni dell'appello e delle difese che si dicono svolte dal Fernicola e del Leoni; h) nessuna indicazione si fornisce delle ragioni della sentenza n. 66 del 2013, pronunciata dalla Corte di Appello di Salerno, della quale si riporta solo il dispositivo; i) nessuna indicazione si dà delle ragioni della "revocatoria" [recte: revocazione], che si dice proposta dal Fernicola e del Leoni, nonché delle ragioni della decisione resa con la sentenza n. 1876 del 2018. Nella descritta situazione, pertanto, l'esposizione del fatto risulta del tutto inidonea ad assolvere al requisito dell'art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.Va rilevato, poi, che nell'esposizione si fanno molteplici rinvii, peraltro assolutamente generici, ad una serie di atti, così immaginandosi che questa Corte, per comprendere il fatto sostanziale e processuale, debba procedere alla loro disamina. In tal modo si viola il requisito di cui alla norma sopra indicata, che è di contenuto-forma del ricorso e non consente adempimenti con rinvii (oltretutto, generici) ad atti presenti aliunde Né la lettura dei motivi consente di acquisire lumi sullo svolgimento processuale. 8.1.1. Ciò premesso, va, dunque, dato seguito a quanto affermato, a più riprese, da questa Corte, nel ribadire che quello della esposizione sommaria dei fatti di causa, ponendosi quale specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una narrazione idonea garantire al giudice di legittimità "di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata" (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760-01). La prescrizione di tale requisito, del resto, "risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato" (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2003 n. 2602, Rv. 560622-01), con la conseguenza che, perché possa ritenersi soddisfatto il requisito "de quo" occorre che il ricorso per cassazione rechi "l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito" (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266-01; in senso analogo pure Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2018, n. 5640, Rv. 648290-01). 8.2. In ogni caso, il ricorso principale - per quanto è dato (scarsamente) comprendere, in ragione di una narrativa dei fatti di causa non conforme, come detto, al disposto dell'art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - non sarebbe stato, comunque, suscettibile di accoglimento. 8.2.1. Il primo motivo, infatti, risulta non fondato. A parte, invero, l'inammissibilità della censura di violazione dell'art. 2697 cod. civ. - che, notoriamente, "è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01) - deve rilevarsi l'insussistenza del denunciato profilo di contraddittorietà, per avere la sentenza dato atto della mancanza di alcune pagine del verbale di transazione ma, comunque, escluso l'esistenza dell'errore revocatorio. Invero, la sentenza oggi impugnata - al pari di quella oggetto dell'iniziativa ex art. 395 cod. proc. civ. - ha ritenuto che il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 137/1984, azionato in via monitoria contro il Fernicola, fosse rimasto estraneo alla transazione intervenuta tra i creditori e il fallimento Cerbone, dando rilievo al fatto che sia "nel ricorso al fallimento" (per l'insinuazione allo stato passivo), sia "nel provvedimento di ammissione al passivo", si facesse esclusivo "riferimento ai crediti relativi ai decreti ingiuntivi del 30/7/84" e non anche a "quello relativo al DI n. 137/84, emesso il 23/7/1984" (e, difatti, già la sentenza impugnata per revocazione sottolineava come nel "verbale di verifica dello stato passivo del 5/1/1988" si facesse "riferimento ai crediti portati dai decreti ingiuntivi del 30/7/1984", mentre quello relativo alla posizione del Fernicola "è stato emesso in data 23/7/1984"). Ne consegue che, avendo la Corte territoriale fondato la propria decisione sull'implicito presupposto della irrilevanza delle carenze presenti nel verbale di transazione, basando, invero, su altri documenti - come già la pronuncia oggetto di revocazione - la conclusione che il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 137/1984 fosse rimasto estraneo alla transazione, sono prive di fondamento le doglianze del Fernicola secondo cui essa avrebbe dovuto "ordinare la ricostituzione del fascicolo" (per acquisire il testo integrale dell'accordo transattivo) o, in alternativa, rimettere la causa in istruttoria, accogliendo l'istanza di interrogatorio libero del curatore fallimentare, affinché riferisse sul contenuto della transazione. 8.2.2. Anche il secondo motivo del ricorso principale risulta non fondato. Come detto, entrambe le sentenze impugnate pervengono alla conclusione che il Fernicola non avesse ragione di opporre il provvedimento monitorio emesso a suo carico in quanto il credito oggetto dello stesso non rientrava nella transazione conclusa dai creditori con la curatela del fallimento del Cerbone (emittente l'assegno, titolo del credito azionato in via monitoria). Nessuna "eccezione nuova", dunque, è stata presa in esame dalla sentenza n. 66/13 (la sola, per vero, alla quale potrebbe addebitarsi la censura di violazione dell'art. 345 cod. proc. civ.), dal momento che essa - dopo aver dato atto come gli allora appellanti di Feo-Garzione avessero, effettivamente, lamentato che il Fernicola e il Leoni "non hanno proposto opposizione ai decreti ingiuntivi", e comunque "non hanno provato i fatti estintivi dell'obbligazione e non hanno disconosciuto le firme di girata apposte sul retro del rispettivo assegno" - ha accolto il gravame su tutt'altre basi. La sentenza, infatti, nel dare atto - oltretutto, espressamente - che il Fernicola (e al suo pari, il Leoni) avesse, invece, sicuramente proposto opposizione, ha fondato l'accoglimento del gravame degli opposti sul rilievo che il credito azionato in via monitoria verso il medesimo, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non fosse riconnpreso nella già più volte citata transazione del 31 luglio 1996. Quanto, poi, all'asserita "prova nuova", entrambe le sentenze danno atto che l'assegno (o meglio, entrambi gli assegni, cioè anche quello posto a fondamento del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Leoni), allegato in originale al ricorso monitorio, venne sottoposto a sequestro penale in corso di causa, sicché, in appello, venne prodotta copia dello stesso. Non si tratta, all'evidenza, di produzione documentale "nuova", se è vero che questa Corte ha escluso la ricorrenza di una simile evenienza persino quando, alla produzione in copia di un documento, avvenuta in primo grado, faccia poi seguito la produzione, in appello, dell'originale (Cass. Sez. 1, sent. 26 gennaio 2016, n. 1366, Rv. 638327-01). 8.2.3. Il terzo motivo, egualmente, risulta non fondato.Le sentenze impugnate (in particolare, la n. 66 del 2013) hanno escluso che, anche rispetto al fallimento Cerbone, il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 137/1984 fosse stato oggetto di transazione (precisando, infatti, che l'accoglimento dell'appello era limitato alla posizione del Fernicola solo in ragione della insussistenza di "idoneo appello per la posizione del Cerbone"). Pertanto, non ricorre alcuna violazione della norma che consente al coobbligato solidale - nella specie, il Fernicola - di avvalersi della transazione conclusa dal creditore con altro condebitore. 8.2.4. Il quarto motivo, invece, risulta in parte inammissibile e in parte non fondato. Non fondata, infatti, è la censura di violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc., non avendo la sentenza n. 66 del 2013 dato rilievo "ultra petitum" alla transazione, giacché i [OSCURATO:PERSONA]Garzione articolarono l'appello (vedi pag. 3 della sentenza) anche sul rilievo che il (solo) "D.I. n. 141/1984, emesso in data 30/7/1984" - ovvero, quello unicamente a carico del Cerbone - "non doveva essere esaminato (e confermato) per intervenuta transazione". Ne consegue, dunque, che il tema dell'inefficacia della transazione, in relazione al credito di cui al decreto ingiuntivo n. 137/1984, venne implicitamente devoluto a giudice di appello, potendo farsi applicazione del principio secondo cui l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione "preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del «tantum devolutum quantum appellatum» il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi" (Cass. Sez. 3, ord. 13 aprile 2018, n. 9202, Rv. 648592-01). Inammissibile, invece, è la censura con cui si indica come "errata" la decisione, "in base alla documentazione versata in atti", perché essa si risolve in una non consentita richiesta di rivisitazione delle risultanze istruttorie. 8.2.5. Infondato è il quinto motivo. Non vi è violazione di alcun "giudicato interno", perché l'affermazione relativa alla insussistenza di "elementi per ritenere che la transazione abbia riguardato soltanto una quota dei debiti oggetto" della stessa non è riferita al credito di cui al decreto ingiuntivo n. 137/1984, ma - come si evince chiaramente dal testo della sentenza n. 66 del 2013 (cfr. pag. 4) - al credito di cui al decreto ingiuntivo n. 141/1984, ovvero quello emesso a carico del Leoni (in relazione al quale l'appello venne, infatti, rigettato). 8.2.6. Inammissibile, infine, è il sesto motivo del ricorso principale, che contesta un cattivo - più che omesso - apprezzamento di elementi istruttori. Deve darsi seguito, infatti, al principio secondo cui l'eventuale "cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4), cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 i ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618). 9. Inammissibile è pure il ricorso incidentale, che, redatto con la stessa tecnica di quello principale, presenta lo stesso vizio di inidonea esposizione dei fatti di causa, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. 10. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali e liquidate come da dispositivo. 11. In ragione della declaratoria di inammissibilità dei due ricorsi, sussiste a carico del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. , 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale, condannando [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], a rifondere - sia a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia a [OSCURATO:PERSONA] - le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi C 3.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quelli incidentali, se dovuto, delrulteriore importo a titolo di contributo unificato, par. i, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito di adu
Sentenza Cassazione n. 25456/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris