Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 37630/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/11/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi dello Zavota e del Giuliano, entrambi condannati per i reati di resistenza e lesioni, devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge.

Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza con riferimento alla posizone di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia vizio di motivazione sul punto) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia l'eccessivo aumento della pena in sede di continuazione tra reati, deve, parimenti, rilevarsene la indeducibilità poiché, in presenza di accordo sulla pena, non sono deducibili vizi, men che mai di motivazione, sull'entità della pena convenuta tra le parti, a meno che non si versi in ipotesi di illegalità della pena, nella specie non ravvisabile tenuto conto del modesto aumento di pena (mesi quattro di reclusione) per la continuazione tra reati in presenza di pena già aumentata per la recidiva; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila eurD in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/11/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi dello Zavota e del Giuliano, entrambi condannati per i reati di resistenza e lesioni, devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza con riferimento alla posizone di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia vizio di motivazione sul punto) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia l'eccessivo aumento della pena in sede di continuazione tra reati, deve, parimenti, rilevarsene la indeducibilità poiché, in presenza di accordo sulla pena, non sono deducibili vizi, men che mai di motivazione, sull'entità della pena convenuta tra le parti, a meno che non si versi in ipotesi di illegalità della pena, nella specie non ravvisabile tenuto conto del modesto aumento di pena (mesi quattro di reclusione) per la continuazione tra reati in presenza di pena già aumentata per la recidiva; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila eurD in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 37630/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris