CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 40434/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 10978/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, di conferma della decisione del Tribunale di Foggia, che l'ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione per il reato di furto pluriaggravato di gas, in continuazione. Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità, in quanto asseritamente affermata sulla base della mera intestazione dell'utenza, è inammissibile, siccome versato in fatto e comunque generico, come, del resto, aveva già rilevato la Corte di appello nello scrutinare l'analogo motivo di gravame. Al riguardo, per costante giurisprudenza, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato o generico. D'altra parte, nella specie, la Corte territoriale ha, comunque, evidenziato plurime circostanze convergenti nel senso dell' ascrizione dell'allaccio abusivo all'imputato (cfr. pag. 2-3 della sentenza impugnata) confutando razionalmente tutte le osservazioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali. A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, il ricorrente si limita a sostenere la propria alternativa valutazione dei fatti e delle prove, secondo uno schema deduttivo inammissibile, e per la genericità estrinseca derivata dalla a-specificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Rv. 240109; più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Rv. 277710). Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta i medesimi vizi in ordine alla mancata esclusione della recidiva, avendo i giudici di merito valorizzato il mero dato dei precedenti penali a carico, è inammissibile per genericità estrinseca, in quanto omette il dovuto confronto con la motivazione della sentenza impugnata che, sul punto, ha fornito adeguata risposta alle doglianze difensive, in particolare, evidenziando la maggiore pericolosità sociale del prevenuto e la acclarata inidoneità dei precedenti a inibire successive condotte illecite. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022