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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 40215/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 20-4269/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 30 settembre 2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Marsala il 13 novembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione.

Atteso che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. in punto di determinazione di pena, è manifestamente infondato, poiché - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza - nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie [si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla congruità del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo al valore economico del ciclomotore, al contegno dell'imputato che ha dolosamente occultato il mezzo, ai precedenti penali dell'imputato e all'assenza di qualsivoglia elemento di segno positivo in suo favore, non potendo ritenersi tale l'apertura della rimessa ove il mezzo era custodito].

Considerato pure che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, Sent. n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590).

Ritenuto, quindi, che il predetto motivo è manifestamente inammissibile, poiché afferente al trattamento punitivo rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Ritenuto, altresì, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 20-4269/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 30 settembre 2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Marsala il 13 novembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione. Atteso che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. in punto di determinazione di pena, è manifestamente infondato, poiché - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza - nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie [si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla congruità del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo al valore economico del ciclomotore, al contegno dell'imputato che ha dolosamente occultato il mezzo, ai precedenti penali dell'imputato e all'assenza di qualsivoglia elemento di segno positivo in suo favore, non potendo ritenersi tale l'apertura della rimessa ove il mezzo era custodito]. Considerato pure che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, Sent. n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). Ritenuto, quindi, che il predetto motivo è manifestamente inammissibile, poiché afferente al trattamento punitivo rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ritenuto, altresì, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 40215/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris