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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 37744/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 11555/24 del 08/02/2024 della Prima Sezione penale di questa Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe questa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 20 marzo 2023 della Corte di appello di Bari che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza, avanzata dal predetto, di applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in relazione ai reati per i quali egli era stato condannato con: a) sentenza della Corte d'appello di Bari del 9 aprile 2013, irrevocabile il 13 maggio 2014, di condanna per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti commesso in Bitonto sino al 26 luglio 2010 e altri reati in materia di sostanze stupefacenti; b) sentenza della Corte d'appello di Bari del 28 giugno 2016, irrevocabile in data 11 novembre 2016, di condanna per i reati di ricettazione e detenzione di armi, commessi in data 25 maggio 2009 in Bitonto; c) sentenza della Corte di assise di appello di Bari del 24 maggio 2021, irrevocabile il 22 novembre 2022, per i reati di omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il Digiacomantonio aveva chiesto che fosse accertato che i reati di cui alle sentenze sopra indicate alle lettere a) e b), per i quali l'unicità del disegno criminoso era stata già riconosciuta con altra ordinanza della Corte di appello di Bari, erano unificati dal vincolo della continuazione unitamente a quelli per i quali è stata pronunciata la sentenza indicata alla lettera c), ma la sua istanza è stata rigettata. [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che i due omicidi, uno tentato e l'altro consumato, fossero stati ideati nelle loro linee essenziali già nel momento in cui egli aveva aderito all'associazione criminale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Difatti egli ed altri soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti nel Comune di Bitonto erano stati reclutati da [OSCURATO:PERSONA] che capeggiava la predetta associazione ed aveva progettato di estendere la sua operatività a tale Comune.

Il territorio di Bitonto era, però, controllato da altra associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, cosicché la estensione del raggio di azione del sodalizio diretto da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato possibile solo a seguito di un conflitto con l'associazione avversaria. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto permanere all'interno dell'associazione diretta da [OSCURATO:PERSONA] solo partecipando all'annientamento dell'associazione nemica.

I reati di omicidio e tentato omicidio rappresentavano quindi non meri reati-fine del reato associativo, ma reati «mezzo», in quanto la loro consumazione era necessaria affinché il Digiacomantonio potesse entrare a far parte e permanere nel sodalizio diretto da [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello, con l'ordinanza del 20 marzo 2023, secondo quanto affermato nella sentenza della Prima Sezione penale di questa Corte di cassazione indicata in epigrafe, ha escluso che i reati di cui alle sentenze indicate alle lettere a) e c) fossero espressione di un unico disegno criminoso, poiché non vi erano elementi dai quali desumere che al momento della adesione del Digiacomantonio all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti egli avesse previsto e voluto i reati di omicidio e tentato omicidio di cui alla sentenza indicata alla lettera c), considerato anche che all'epoca dell'adesione le vittime erano detenute e non erano prevedibili le successive condotte di queste una volta scarcerate, consistite nell'adesione al gruppo criminale contrapposto.

La Corte di cassazione, con la sentenza impugnata in questa sede, ha ritenuto condivisibili gli argomenti posti dal Giudice dell'esecuzione a fondamento del rigetto dell'istanza.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, denunciando l'errore materiale consistito nel ritenere che i reati di omicidio e tentato omicidio costituissero reati-fine del sodalizio finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti e non reati «mezzo» come, invece, affermato dal Digiacomantonio nei suoi atti difensivi.

Nel ricorso si ribadisce che solo a seguito dell'eliminazione dei componenti del gruppo contrapposto il Digiacomantonio avrebbe potuto entrare nell'associazione criminale per la partecipazione alla quale era stato condannato con la sentenza sopra indicata alla lettera a), cosicché il rigetto del ricorso risulta conseguenza diretta di tale errore percettivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è palesemente inammissibile.

I profili addotti dal ricorrente non attengono affatto ad un errore percettivo, ma appaiono volti a formulare una critica alle valutazioni operate dal Giudice dell'esecuzione e poi condivise da questa Corte di cassazione.

In tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667).

In particolare, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali (Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248).

La circostanza che il ricorrente pone a sostegno dell'unicità del disegno criminoso, ossia l'essere i reati di omicidio reati «mezzo» dell'associazione criminale, ossia reati commessi dal Digiacomantonio allo scopo di dare vita all'associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], destinata ad operare sul territorio del Comune di Bitonto, avrebbe dovuto costituire il punto di arrivo degli argomenti che l'odierno ricorrente ha addotto per sostenere la unicità del disegno criminoso e quindi il risultato della valutazione da parte del Giudice dell'esecuzione delle sentenze di condanna e degli altri elementi di prova, valutazione che invece si è rivelata diversa da quella auspicata dal Digiacomantonio e che è stata poi avallata da questa Corte di cassazione.

Ne deriva che la critica che il ricorrente muove alla sentenza della Corte di cassazione, come correttamente osservato dal Procuratore generale, non configura un mero errore percettivo, bensì di valutazione giuridica sulla concreta fondatezza dei motivi di ricorso addotti nel giudizio conclusosi con la sentenza qui impugnata, valutazione che, seppur non condivisa dal ricorrente, non può farsi rientrare in alcun modo nella sfera di ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. 2.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 11555/24 del 08/02/2024 della Prima Sezione penale di questa Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe questa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 20 marzo 2023 della Corte di appello di Bari che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza, avanzata dal predetto, di applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in relazione ai reati per i quali egli era stato condannato con: a) sentenza della Corte d'appello di Bari del 9 aprile 2013, irrevocabile il 13 maggio 2014, di condanna per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti commesso in Bitonto sino al 26 luglio 2010 e altri reati in materia di sostanze stupefacenti; b) sentenza della Corte d'appello di Bari del 28 giugno 2016, irrevocabile in data 11 novembre 2016, di condanna per i reati di ricettazione e detenzione di armi, commessi in data 25 maggio 2009 in Bitonto; c) sentenza della Corte di assise di appello di Bari del 24 maggio 2021, irrevocabile il 22 novembre 2022, per i reati di omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il Digiacomantonio aveva chiesto che fosse accertato che i reati di cui alle sentenze sopra indicate alle lettere a) e b), per i quali l'unicità del disegno criminoso era stata già riconosciuta con altra ordinanza della Corte di appello di Bari, erano unificati dal vincolo della continuazione unitamente a quelli per i quali è stata pronunciata la sentenza indicata alla lettera c), ma la sua istanza è stata rigettata. [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che i due omicidi, uno tentato e l'altro consumato, fossero stati ideati nelle loro linee essenziali già nel momento in cui egli aveva aderito all'associazione criminale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Difatti egli ed altri soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti nel Comune di Bitonto erano stati reclutati da [OSCURATO:PERSONA] che capeggiava la predetta associazione ed aveva progettato di estendere la sua operatività a tale Comune. Il territorio di Bitonto era, però, controllato da altra associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, cosicché la estensione del raggio di azione del sodalizio diretto da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato possibile solo a seguito di un conflitto con l'associazione avversaria. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto permanere all'interno dell'associazione diretta da [OSCURATO:PERSONA] solo partecipando all'annientamento dell'associazione nemica. I reati di omicidio e tentato omicidio rappresentavano quindi non meri reati-fine del reato associativo, ma reati «mezzo», in quanto la loro consumazione era necessaria affinché il Digiacomantonio potesse entrare a far parte e permanere nel sodalizio diretto da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, con l'ordinanza del 20 marzo 2023, secondo quanto affermato nella sentenza della Prima Sezione penale di questa Corte di cassazione indicata in epigrafe, ha escluso che i reati di cui alle sentenze indicate alle lettere a) e c) fossero espressione di un unico disegno criminoso, poiché non vi erano elementi dai quali desumere che al momento della adesione del Digiacomantonio all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti egli avesse previsto e voluto i reati di omicidio e tentato omicidio di cui alla sentenza indicata alla lettera c), considerato anche che all'epoca dell'adesione le vittime erano detenute e non erano prevedibili le successive condotte di queste una volta scarcerate, consistite nell'adesione al gruppo criminale contrapposto. La Corte di cassazione, con la sentenza impugnata in questa sede, ha ritenuto condivisibili gli argomenti posti dal Giudice dell'esecuzione a fondamento del rigetto dell'istanza. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, denunciando l'errore materiale consistito nel ritenere che i reati di omicidio e tentato omicidio costituissero reati-fine del sodalizio finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti e non reati «mezzo» come, invece, affermato dal Digiacomantonio nei suoi atti difensivi. Nel ricorso si ribadisce che solo a seguito dell'eliminazione dei componenti del gruppo contrapposto il Digiacomantonio avrebbe potuto entrare nell'associazione criminale per la partecipazione alla quale era stato condannato con la sentenza sopra indicata alla lettera a), cosicché il rigetto del ricorso risulta conseguenza diretta di tale errore percettivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è palesemente inammissibile. I profili addotti dal ricorrente non attengono affatto ad un errore percettivo, ma appaiono volti a formulare una critica alle valutazioni operate dal Giudice dell'esecuzione e poi condivise da questa Corte di cassazione. In tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667). In particolare, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali (Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248). La circostanza che il ricorrente pone a sostegno dell'unicità del disegno criminoso, ossia l'essere i reati di omicidio reati «mezzo» dell'associazione criminale, ossia reati commessi dal Digiacomantonio allo scopo di dare vita all'associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], destinata ad operare sul territorio del Comune di Bitonto, avrebbe dovuto costituire il punto di arrivo degli argomenti che l'odierno ricorrente ha addotto per sostenere la unicità del disegno criminoso e quindi il risultato della valutazione da parte del Giudice dell'esecuzione delle sentenze di condanna e degli altri elementi di prova, valutazione che invece si è rivelata diversa da quella auspicata dal Digiacomantonio e che è stata poi avallata da questa Corte di cassazione. Ne deriva che la critica che il ricorrente muove alla sentenza della Corte di cassazione, come correttamente osservato dal Procuratore generale, non configura un mero errore percettivo, bensì di valutazione giuridica sulla concreta fondatezza dei motivi di ricorso addotti nel giudizio conclusosi con la sentenza qui impugnata, valutazione che, seppur non condivisa dal ricorrente, non può farsi rientrare in alcun modo nella sfera di ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
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