CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03896/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza del 1/2/ della Corte di appello di Roma, che, pur revocando la confisca di una somma di denaro, ha per il resto confermato quella del Tribunale di Roma in data 7/7/2015, con cui i predetti sono stati giudicati colpevoli del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Il primo motivo reitera genericamente le deduzioni difensive sulle quali la Corte di appello si è ampiamente soffermata, rilevando come gli elementi emersi, in particolare il numero di bustine contenenti la droga e la presenza di bustine di cellophane con ritagli circolari, comprovassero la destinazione allo spaccio e come il contegno della Sammarco, qualificato possesso di un foglietto con cifre e numeri, suffragasse il concorso di lei nell'attività di Trombetta, essendo irrilevante la revoca della confisca della somma di denaro, non influente sull'inquadramento della vicenda. 2.2. Il secondo motivo è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, sulla base di rilievi che si risolvono in una generica contestazione della motivazione, con la quale la Corte, non arbitrariamente, ha escluso la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche in ragione della negativa personalità dei ricorrenti e della gravità del fatto, e ha inoltre negato a Trombetta il beneficio della sospensione condizionale della pena, rilevando che non era possibile formulare una favorevole prognosi di non recidiva, anche alla luce delle precedenti segnalazioni di polizia inerenti alla detenzione di stupefacenti. Generica ed inerente al merito risulta infine la doglianza in ordine alla pena, che peraltro non si discosta. 3. All'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12