CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00103/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/07/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 29 luglio 2020 (dep. il 30 luglio 2019), a seguito dell'appello interposto dagli imputati, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del 20 novembre 2019 con la quale il Tribunale di Modena all'esito di giudizio abbreviato - aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] STEFAN e Lucica STEFAN per il delitto, commesso in concorso, di tentato furto con strappo aggravato ed aveva condannato: - il primo alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 281,00 di multa; - la seconda alla pena di anno uno, mese uno e giorni dieci di reclusione ed euro 347,00 di multa; - oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la decisione di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione con un unico atto, articolando quattro motivo (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) a cagione della mancata qualificazione del fatto quale ipotesi di tentato furto aggravato perché commesso con destrezza. 2.2. Con il secondo motivo sono state allegate la violazione della legge penale, in particolare dell'art. 99 cod. pen., e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) con riguardo alla ritenuta recidiva. 2.3. Con il terzo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale, in particolare dell'art. 62-bis cod. pen., e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Con il quarto motivo sono state denunciate la violazione della legge penale, in particolare dell'art. 163 cod. pen., e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione alla mancata concessione a [OSCURATO:PERSONA] STEFAN della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Con il primo motivo ci si è doluti - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - della mancata qualificazione del fatto come ipotesi di tentato furto aggravato perché commesso con destrezza. Ad avviso dei ricorrenti, non troverebbe riscontro processuale la circostanza, affermata dalla Corte territoriale (la quale avrebbe invertito l'onere della prova), che Lucica STEFAN abbia usato violenza al fine di impossessarsi dell'orologio di Maurizio [OSCURATO:PERSONA]. Piuttosto, l'imputata avrebbe cercato di sottrarre l'orologio con una mossa fulminea e, resasi conto di non poter perpetrare il furto, si sarebbe astenuta dall'afferrare la res: dunque, il reato sarebbe rimasto allo stadio del tentativo. Inoltre, erroneamente la Corte di merito avrebbe attribuito all'imputata il dolo alternativo, poiché l'intento di lei era solo quello di commettere un furto con destrezza (e non riuscendo a perpetrarlo ha rinunciato a porre in essere una condotta violenta); e, trattandosi di delitto tentato, per affermare la sussistenza del dolo alternativo sarebbe stato necessario accertare che gli atti posti in essere fossero univocamente idonei a realizzare il furto con strappo, conclusione cui non può pervenirsi quantomeno con certezza. 1.1. La Corte territoriale ha esposto in maniera congrua e logica nonché conforme al diritto (cfr. Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268148 - 01: «In tema di furto, l'aggravante della destrezza si caratterizza per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui, mentre! lo "strappo", di cui all'art. 624 bis cod. pen., è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene») delle ragioni per cui nella specie ha ravvisato il delitto tentato in imputazione, dando conto della condotta violenta dell'imputata (consistita in un'azione violenta sia pure posta in essere dopo essersi avvicinata alla persona offesa con un pretesto, in particolare volta a strappare dal polso di Maurizio [OSCURATO:PERSONA] l'orologio da polso che quest'ultimo indossava, non essendo il reato giunto a consumazione per la reazione dell'offeso che ha allontanato la donna da sé con una forte spinta), ritenuta provata alla luce del puntuale riferimento alle dichiarazioni dello stesso offeso, di cui in maniera del tutto generica (nella sola enunciazione del motivo) è stato addotto il travisamento. Rispetto a tale impianto argomentativo il ricorso è privo di specificità, avendo in sostanza reiterato le allegazioni già prospettate con l'atto di appello e disattese, nei termini appena esposti, dalla sentenza impugnata ed avendo, piuttosto, offerto un diverso apprezzamento di fatto non consentito in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). Lo stesso è a dirsi con riferimento all'elemento soggettivo del delitto, a proposito del quale la difesa ha assunto che la Corte di merito avrebbe attribuito all'imputata un dolo alternativo: tale dato non si trae in alcun modo dalla sentenza impugnata (avendo anche sul punto il ricorrente reiterato le allegazioni mosse con il gravame avverso la sentenza di primo grado, secondo cui l'imputata avrebbe avuto quantomeno la volontà di porre in essere lo strappo o comunque di impossessarsi della res con destrezza); invero, il Giudice di appello ha ritenuto che Lucica STEFAN abbia cercato di strappare l'orologio all'offeso, essendosi approssimata al PAGLIA «per depredarl[o]» senza far riferimento in alcun modo alla volontà dell'imputata di agire con destrezza, non occorrendo dilungarsi per rilevare che anche sotto tale profilo il ricorso finisce col perorare irritualmente un diverso apprezzamento del fatto. 2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione dell'art. 99 cod. pen. e il vizio di motivazione, assumendo che nella specie sarebbe stato erroneamente applicato l'aumento per la recidiva sulla scorta di un riferimento al solo dato formale dei precedenti penali a carico degli imputati (peraltro non specifici con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] STEFAN), in violazione dei princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità, in forza dei quali è escluso ogni automatismo al riguardo, e senza rendere la prescritta motivazione nonostante le doglianze difensive avanzate sul punto. 2.1. Anche il motivo in esame è inammissibile. La Corte territoriale, a fronte delle doglianza difensiva e contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, ha indicato in maniera esplicita le ragioni per cui ha ritenuto che il delitto in imputazione sia espressivo della significativa pericolosità sociale di entrambi gli imputati, evidenziando come - nonostante abbiano già riportato condanna penale - non abbiano mutato comportamento ed anzi abbiano manifestato una pericolosità accentuata, dimostrata dalle specifiche modalità della condotta e dalla loro capacità di scegliere la vittima. Con tale motivazione, congrua e logica e conforme al diritto (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 - 01; Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803 - 01), il ricorso non si confronta in alcun modo. 3. Con il terzo motivo sono state allegate la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, la Corte territoriale avrebbe confermato la decisione del primo Giudice anche in ordine al trattamento sanzionatorio e non avrebbe ravvisato i presupposti delle circostanze attenuanti generiche, unicamente rilevando il difetto di elementi positivi da apprezzare a tal fine. Tuttavia, tale soluzione sarebbe non condivisibile e contraddittoria, poiché ragioni di proporzione della pena rispetto alla concreta gravità del fatto e di uguaglianza di trattamento rispetto a situazioni analoghe avrebbero imposto di determinare le sanzioni nella misura minima e comunque più ridotta. Inoltre nella specie, la Corte di appello avrebbe fatto solo un generico richiamo ai criteri posti dall'art. 133 cod. pen., non rendendo la motivazione prescritta (in ossequio alla giurisprudenza costituzionale relativa all'art. 27, comma 3, Cost. e alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità) quando, come nella specie, ci si discosta dai minimi edittali. 3.1. Nel caso in esame, nell'esercizio del potere discrezionale riservato al giudice di merito (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), la Corte di appello ha escluso la sussistenza dei presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento sia al difetto di elementi positivi sia alla mancanza di resipiscenza degli imputati ed evidenziando pure come la pena sia stata determinata nella misura minima (per vero, quanto alla pena detentiva partendo da una pena base di un anno di reclusione inferiore a quella minima ex art. 56, comma 2, e 624- bis, commi 1 e 2, cod. pen., di anno uno e mesi quattro di reclusione, e dunque muovendo da una base di calcolo più favorevole per gli imputati, e quanto alla multa nella misura di euro 313,00, appena superiore al minimo di euro 313,00). Rispetto a tale iter il ricorso ha mosso censure del tutto generiche, anche nella parte in cui ha fatto riferimento a analoghe fattispecie, senza che occorra dilungarsi per rimarcare che, in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato ad altri non può essere considerato ex se come indice del vizio di motivazione neppure nel medesimo procedimento e tra i coimputati (anche se correi), (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264020 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane, Rv. 252880 - 01). 4. Con il quarto motivo sono state denunciate la violazione dell'art. 163 cod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione a [OSCURATO:PERSONA] STEFAN della sospensione condizionale della pena, che la Corte di appello avrebbe negato in maniera erronea e comunque con motivazione contraddittoria, ritenendo - pur in assenza di precedenti specifici a carico dell'imputato - che egli sia propenso all'illegalità e, dunque, valorizzando un dato fattuale ambivalente (ossia il medesimo precedente). 4.1. La Corte territoriale ha escluso i presupposti per concedere il beneficio sulla scorta della precedente condanna riportata da [OSCURATO:PERSONA] STEFAN, pur dando atto che essa aveva a oggetto un reato di indole diversa da quello in contestazione nel presente giudizio e, tuttavia, evidenziando come esso sia stato commesso solo pochi anni prima, ravvisando un forte «propensione all'illegalità» dello STEFAN, già rimarcata allorché (facendo riferimento alla specifica condotta in imputazione) ne ha affermato un'accresciuta pericolosità sociale (così applicando la recidiva). Si tratta di un valutazione di merito che non viola la legge, non essendo prescritto che la prognosi sfavorevole in ordine alla concessione della sospensione condizionale possa essere tratta solo dalla commissione di precedenti reati della stessa indole; e che è stata logicamente argomentata sulla scorta degli elementi in atti. E rispetto ad essa, a ben vedere, il ricorso ha chiesto irritualmente a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento di fatto. 5. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p..p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 3.000,00, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil