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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 20548/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31325/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO FINANZE DELL'UNGHERIA, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6774/2021 depositata il14/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che 1.- La società di diritto ungherese , identificata con l'acronimo EC, nel 1991 ha stipulato un contratto di fornitura con la società italiana [OSCURATO:SOCIETA] al fine di procurarsi materiale per la realizzazione di un impianto per la produzione di scatole in alluminio.

Per far fronte al corrispettivo della fornitura, la società ungherese EC ha ottenuto un prestito dalla banca inglese [OSCURATO:PERSONA], poi divenuta di proprietà della [OSCURATO:PERSONA].

Detto finanziamento è stato garantito nella misura del 71% dalla [OSCURATO:SOCIETA], ossia la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito alla Esportazione, istituita presso l'[OSCURATO:PERSONA] per le Assicurazioni.

Inizialmente la [OSCURATO:SOCIETA] era restia ad assicurare il finanziamento, non avendo garanzie circa la solvibilità della società garantita, ossia la società ungherese EC, ma poi si è determinata a rilasciare l'assicurazione a seguito di una serie di dichiarazioni rese dallo stato ungherese attraverso il Ministero delle Finanze di quel paese. 1.2.- E’ tuttavia accaduto che la società ungherese EC non ha restituito il finanziamento erogato dalla banca inglese, con la conseguenza che quest'ultima ha citato la Sace davanti ad una Corte del [OSCURATO:PERSONA], che ha imposto alla società garante di rifondere alla banca la somma che avrebbe dovuto essere restituita dalla società ungherese e che la Sace aveva assicurato.

Posta nelle condizioni di aver dovuto pagare l'ammontare garantito, la Sace ha quindi convenuto la Repubblica di Ungheria ed il ministero ungherese onde farsi corrispondere la somma versata alla banca inglese, sul presupposto che quegli enti pubblici avevano garantito il pagamento della società EC. 1.3.- Nel giudizio davanti al tribunale di Roma gli enti convenuti si sono costituiti ed hanno eccepito il difetto di giurisdizione nonché la prescrizione del diritto.

Il giudice di primo grado ha rigettato le eccezioni di difetto di giurisdizione, di legittimazione passiva e di immunità, ha accolto l'eccezione di prescrizione quanto alla domanda di responsabilità extracontrattuale, ed ha rigettato nel merito la domanda di responsabilità contrattuale, sul presupposto che le dichiarazioni rese dagli enti statali ungheresi costituivano delle lettere di patronage deboli, come tali non idonee a far sorgere alcuna obbligazione a carico del dichiarante.

Questa decisione è stata sostanzialmente confermata dalla Corte d’Appello di Roma, che ha escluso qualsiasi obbligazione a carico degli enti ungheresi e ha dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alla domanda di responsabilità extracontrattuale.

Questa decisione è stata impugnata per Cassazione dalla Sace, e Cass. n. 30989 del 2017 l’ha annullata con rinvio, affermando il principio di diritto secondo cui non può negarsi valore negoziale alle dichiarazioni rilasciate dagli enti pubblici ungheresi con le quali si è comunicata la responsabilità di tali enti pubblici per le obbligazioni assunte dalla committente. 1.4.-La causa è stata dunque riassunta davanti alla Corte d'appello di Roma che, in osservanza di tale principio di diritto, ha nuovamente interpretato quelle dichiarazioni ed ha condannato la Repubblica di Ungheria, il Ministero delle Finanze della Repubblica di Ungheria, nonché [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della somma di 134.391.988, 84 € in favore della Sace.

Questa decisione è qui impugnata da [OSCURATO:PERSONA], e dal Ministero finanze dell’Ungheria con quattro motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso per chiedere il rigetto della impugnazione.

Le parti hanno depositato memorie.

Considerato che 2.- In via pregiudiziale va osservato che, solo con la memoria, gli enti ungheresi ripropongono la questione di giurisdizione, già implicitamente decisa dalla precedente decisione di questa Corte: questione che dunque non è stata fatta valere né nel giudizio di rinvio, né con alcuno dei motivi di ricorso. 2.1.-Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione degli articoli 1362 e 1363 del codice civile.

La tesi è la seguente: secondo i ricorrenti la Corte d'appello avrebbe male interpretato le dichiarazioni unilaterali, ricavandone la diretta assunzione di un obbligo da parte degli enti pubblici nei confronti della societàSace s.p.a..

Questo errore sarebbe l'esito di una parziale lettura di quelle dichiarazioni, che invece avrebbero dovuto essere interpretate insieme: in particolare avrebbe dovuto farsi lettura congiunta della lettera del 27 Aprile con quella del 1 Febbraio, lettura congiunta da cui si ricava chiaramente che gli enti statali dichiaranti non hanno assunto alcuna obbligazione fideiussoria, ma si sono limitati ad accertare che la società garantita era di diritto pubblico, prevedendo la loro garanzia solo nel caso in cui fosse stata privatizzata, condizione questa mai avveratasi.

Dunque, a differenza di quanto supposto dalla Corte di Appello, il senso di quelle dichiarazioni era semplicemente quello di garantire la natura pubblica della società ungherese e di garantire le sue obbligazioni solo nel caso in cui quest'ultima fosse stata privatizzata: nel ritenere il contrario la Corte di appello avrebbe violato il canone ermeneutico dell'articolo 1362 del codice civile, che impone di indagare la comune intenzione delle parti, nonché il canone dell'articolo 1363 cc, che impone una interpretazione sistematica delle clausole contrattuali. 2.2.- Il secondo motivo prospetta una violazione degli articoli 1936 e 1937 del codice civile.

Secondo i ricorrenti la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che da quelle dichiarazioni sia sorta l'obbligazione fideiussoria in capo ai dichiaranti, ma tale errore è dovuto al fatto che, come detto con il primo motivo, gli enti ungheresi si sono limitati a certificare la natura pubblica della società, ed inoltre al fatto che l’obbligo di garanzia, ossia la fideiussione, presuppone una volontà chiara di obbligarsi a garantire, volontà che invece manca del tutto nelle dichiarazioni rese dagli enti statali ungheresi.

Questi due motivi che presentano connessione logica possono valutarsi insieme e sono infondati.

Due premesse vanno svolte: la prima è che Cass. n. 30989 del 2017 ha vincolato il giudice di rinvio ad un preciso principio di diritto: attribuire valore negoziale alle dichiarazioni degli enti ungheresi, quanto all'assunzione di responsabilità per le obbligazioni assunte dalla committente.

E dove si intendesse aderire all’ interpretazione proposta dai ricorrenti, vale a dire che quelle dichiarazioni altro non sono che la certificazione della natura pubblica della società ungherese, questo principio di diritto sarebbe disatteso, poiché il loro valore sarebbe quello di mere informative circa la natura della società committente, secondo l'interpretazione data dai giudici di merito della precedente fase, e cassata però dalla Corte di Cassazione nella citata decisione.

Va poi osservato che la questione se con quelle dichiarazioni gli enti ungheresi abbiano voluto impegnarsi a garantire la loro società, oppure no, è una questione di interpretazione della volontà delle parti che, come tale, costituisce accertamento in fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non censurabile in Cassazione se non per difetto di motivazione.

Com’è noto, altro è l'interpretazione della volontà delle parti, che è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, altro la qualificazione di tale volontà, che è attività giuridica come tale censurabile in Cassazione (v da ultimo Cass. 15603/ 2021).

Ciò posto, i motivi si dimostrano infondati nel merito in quanto, proprio a tener conto della interpretazione sistematica e della intenzione delle parti, si ricava l'assunzione esplicita di una obbligazione di garanzia da parte degli enti pubblici, dal momento che, sia nella lettera invocata dai ricorrenti stessi del 1 Febbraio 94, sia in quella del 27 Aprile del 94, che, secondo i ricorrenti va letta insieme con la precedente, è espressamente affermato che “sulla base delle precedenti affermazioni, la AV Rt è responsabile di tutti i debiti di Elzett-Certa” ed inoltre che “lo Stato ungherese è l'unico responsabile degli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] nel caso di insolvenza omessa in liquidazione di detta società”.

Si tratta, come è evidente, di dichiarazioni volte a garantire in modo esplicito i debiti della società e dunque non già soltanto a rafforzare il proposito di concederle credito, che è tipico delle lettere di patronage , ma piuttosto ad assumere direttamente l'obbligazione di garanzia in caso di inadempimento. 2.4.-Con il terzo motivo si prospetta violazione degli articoli 1938 e 1957 del codice civile.

La tesi degli enti ricorrenti è nel senso che, quand'anche si ritenesse che essi hanno assunto un'obbligazione fideiussoria, non si è tuttavia tenuto conto che si tratterebbe di una fideiussione nulla poiché non è previsto il massimo importo garantito, posto che l'espressione generica “per tutti i debiti” comporta una sorta di obbligo illimitato e, come tale, vietato dall'articolo 1938 cc.

Il motivo è inammissibile.

Non risulta che una tale questione sia stata posta nei gradi precedenti di giudizio, né i ricorrenti lo allegano.

Inoltre, è infondato, posto che chiaramente la garanzia è concessa in relazione al debito assunto, il quale è invece precisamente determinato nel contratto di finanziamento: ed è in relazione a tale ammontare che è fatta la dichiarazione di garanzia. 2.5.- Con il quarto motivo si prospetta violazione dell'articolo 2952 del codice civile.

Ritengono i ricorrenti che il diritto di Sace è comunque prescritto in quanto il termine per farlo valere è quello annuale e decorre dal giorno in cui, a norma dell'articolo 2952 del codice civile, si è verificato l'evento su cui si fonda il diritto dell'assicurato o della Sace, e quell'evento altro non è che il pagamento che SACE ha dovuto effettuare in favore della banca inglese che aveva concesso il finanziamento: cosi che, partendo da quella data, quando Sace ha agito nei confronti degli enti ricorrenti, il termine annuale era ampiamente scaduto.

Il motivo è infondato.

La norma invocata fa chiaramente riferimento al diritto nascente dal contratto di assicurazione, ossia al contratto fra la società [OSCURATO:SOCIETA]e la società inglese che ha concesso il finanziamento, nonché la società ungherese finanziata: va da sé, tuttavia, che la società [OSCURATO:SOCIETA]non agisce in base al contratto di assicurazione bensì in base alle dichiarazioni rese dagli enti pubblici ungheresi di cui si è detto in precedenza.

E dunque non fa valere un diritto derivante dal contratto di assicurazione, ma un diritto derivante da quelle dichiarazioni.

Lespese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]., seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 11.200,00, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA].

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31325/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO FINANZE DELL'UNGHERIA, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6774/2021 depositata il14/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.- La società di diritto ungherese , identificata con l'acronimo EC, nel 1991 ha stipulato un contratto di fornitura con la società italiana [OSCURATO:SOCIETA] al fine di procurarsi materiale per la realizzazione di un impianto per la produzione di scatole in alluminio. Per far fronte al corrispettivo della fornitura, la società ungherese EC ha ottenuto un prestito dalla banca inglese [OSCURATO:PERSONA], poi divenuta di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]. Detto finanziamento è stato garantito nella misura del 71% dalla [OSCURATO:SOCIETA], ossia la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito alla Esportazione, istituita presso l'[OSCURATO:PERSONA] per le Assicurazioni. Inizialmente la [OSCURATO:SOCIETA] era restia ad assicurare il finanziamento, non avendo garanzie circa la solvibilità della società garantita, ossia la società ungherese EC, ma poi si è determinata a rilasciare l'assicurazione a seguito di una serie di dichiarazioni rese dallo stato ungherese attraverso il Ministero delle Finanze di quel paese. 1.2.- E’ tuttavia accaduto che la società ungherese EC non ha restituito il finanziamento erogato dalla banca inglese, con la conseguenza che quest'ultima ha citato la Sace davanti ad una Corte del [OSCURATO:PERSONA], che ha imposto alla società garante di rifondere alla banca la somma che avrebbe dovuto essere restituita dalla società ungherese e che la Sace aveva assicurato. Posta nelle condizioni di aver dovuto pagare l'ammontare garantito, la Sace ha quindi convenuto la Repubblica di Ungheria ed il ministero ungherese onde farsi corrispondere la somma versata alla banca inglese, sul presupposto che quegli enti pubblici avevano garantito il pagamento della società EC. 1.3.- Nel giudizio davanti al tribunale di Roma gli enti convenuti si sono costituiti ed hanno eccepito il difetto di giurisdizione nonché la prescrizione del diritto. Il giudice di primo grado ha rigettato le eccezioni di difetto di giurisdizione, di legittimazione passiva e di immunità, ha accolto l'eccezione di prescrizione quanto alla domanda di responsabilità extracontrattuale, ed ha rigettato nel merito la domanda di responsabilità contrattuale, sul presupposto che le dichiarazioni rese dagli enti statali ungheresi costituivano delle lettere di patronage deboli, come tali non idonee a far sorgere alcuna obbligazione a carico del dichiarante. Questa decisione è stata sostanzialmente confermata dalla Corte d’Appello di Roma, che ha escluso qualsiasi obbligazione a carico degli enti ungheresi e ha dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alla domanda di responsabilità extracontrattuale. Questa decisione è stata impugnata per Cassazione dalla Sace, e Cass. n. 30989 del 2017 l’ha annullata con rinvio, affermando il principio di diritto secondo cui non può negarsi valore negoziale alle dichiarazioni rilasciate dagli enti pubblici ungheresi con le quali si è comunicata la responsabilità di tali enti pubblici per le obbligazioni assunte dalla committente. 1.4.-La causa è stata dunque riassunta davanti alla Corte d'appello di Roma che, in osservanza di tale principio di diritto, ha nuovamente interpretato quelle dichiarazioni ed ha condannato la Repubblica di Ungheria, il Ministero delle Finanze della Repubblica di Ungheria, nonché [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della somma di 134.391.988, 84 € in favore della Sace. Questa decisione è qui impugnata da [OSCURATO:PERSONA], e dal Ministero finanze dell’Ungheria con quattro motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso per chiedere il rigetto della impugnazione. Le parti hanno depositato memorie. Considerato che 2.- In via pregiudiziale va osservato che, solo con la memoria, gli enti ungheresi ripropongono la questione di giurisdizione, già implicitamente decisa dalla precedente decisione di questa Corte: questione che dunque non è stata fatta valere né nel giudizio di rinvio, né con alcuno dei motivi di ricorso. 2.1.-Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione degli articoli 1362 e 1363 del codice civile. La tesi è la seguente: secondo i ricorrenti la Corte d'appello avrebbe male interpretato le dichiarazioni unilaterali, ricavandone la diretta assunzione di un obbligo da parte degli enti pubblici nei confronti della societàSace s.p.a.. Questo errore sarebbe l'esito di una parziale lettura di quelle dichiarazioni, che invece avrebbero dovuto essere interpretate insieme: in particolare avrebbe dovuto farsi lettura congiunta della lettera del 27 Aprile con quella del 1 Febbraio, lettura congiunta da cui si ricava chiaramente che gli enti statali dichiaranti non hanno assunto alcuna obbligazione fideiussoria, ma si sono limitati ad accertare che la società garantita era di diritto pubblico, prevedendo la loro garanzia solo nel caso in cui fosse stata privatizzata, condizione questa mai avveratasi. Dunque, a differenza di quanto supposto dalla Corte di Appello, il senso di quelle dichiarazioni era semplicemente quello di garantire la natura pubblica della società ungherese e di garantire le sue obbligazioni solo nel caso in cui quest'ultima fosse stata privatizzata: nel ritenere il contrario la Corte di appello avrebbe violato il canone ermeneutico dell'articolo 1362 del codice civile, che impone di indagare la comune intenzione delle parti, nonché il canone dell'articolo 1363 cc, che impone una interpretazione sistematica delle clausole contrattuali. 2.2.- Il secondo motivo prospetta una violazione degli articoli 1936 e 1937 del codice civile. Secondo i ricorrenti la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che da quelle dichiarazioni sia sorta l'obbligazione fideiussoria in capo ai dichiaranti, ma tale errore è dovuto al fatto che, come detto con il primo motivo, gli enti ungheresi si sono limitati a certificare la natura pubblica della società, ed inoltre al fatto che l’obbligo di garanzia, ossia la fideiussione, presuppone una volontà chiara di obbligarsi a garantire, volontà che invece manca del tutto nelle dichiarazioni rese dagli enti statali ungheresi. Questi due motivi che presentano connessione logica possono valutarsi insieme e sono infondati. Due premesse vanno svolte: la prima è che Cass. n. 30989 del 2017 ha vincolato il giudice di rinvio ad un preciso principio di diritto: attribuire valore negoziale alle dichiarazioni degli enti ungheresi, quanto all'assunzione di responsabilità per le obbligazioni assunte dalla committente. E dove si intendesse aderire all’ interpretazione proposta dai ricorrenti, vale a dire che quelle dichiarazioni altro non sono che la certificazione della natura pubblica della società ungherese, questo principio di diritto sarebbe disatteso, poiché il loro valore sarebbe quello di mere informative circa la natura della società committente, secondo l'interpretazione data dai giudici di merito della precedente fase, e cassata però dalla Corte di Cassazione nella citata decisione. Va poi osservato che la questione se con quelle dichiarazioni gli enti ungheresi abbiano voluto impegnarsi a garantire la loro società, oppure no, è una questione di interpretazione della volontà delle parti che, come tale, costituisce accertamento in fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non censurabile in Cassazione se non per difetto di motivazione. Com’è noto, altro è l'interpretazione della volontà delle parti, che è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, altro la qualificazione di tale volontà, che è attività giuridica come tale censurabile in Cassazione (v da ultimo Cass. 15603/ 2021). Ciò posto, i motivi si dimostrano infondati nel merito in quanto, proprio a tener conto della interpretazione sistematica e della intenzione delle parti, si ricava l'assunzione esplicita di una obbligazione di garanzia da parte degli enti pubblici, dal momento che, sia nella lettera invocata dai ricorrenti stessi del 1 Febbraio 94, sia in quella del 27 Aprile del 94, che, secondo i ricorrenti va letta insieme con la precedente, è espressamente affermato che “sulla base delle precedenti affermazioni, la AV Rt è responsabile di tutti i debiti di Elzett-Certa” ed inoltre che “lo Stato ungherese è l'unico responsabile degli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] nel caso di insolvenza omessa in liquidazione di detta società”. Si tratta, come è evidente, di dichiarazioni volte a garantire in modo esplicito i debiti della società e dunque non già soltanto a rafforzare il proposito di concederle credito, che è tipico delle lettere di patronage , ma piuttosto ad assumere direttamente l'obbligazione di garanzia in caso di inadempimento. 2.4.-Con il terzo motivo si prospetta violazione degli articoli 1938 e 1957 del codice civile. La tesi degli enti ricorrenti è nel senso che, quand'anche si ritenesse che essi hanno assunto un'obbligazione fideiussoria, non si è tuttavia tenuto conto che si tratterebbe di una fideiussione nulla poiché non è previsto il massimo importo garantito, posto che l'espressione generica “per tutti i debiti” comporta una sorta di obbligo illimitato e, come tale, vietato dall'articolo 1938 cc. Il motivo è inammissibile. Non risulta che una tale questione sia stata posta nei gradi precedenti di giudizio, né i ricorrenti lo allegano. Inoltre, è infondato, posto che chiaramente la garanzia è concessa in relazione al debito assunto, il quale è invece precisamente determinato nel contratto di finanziamento: ed è in relazione a tale ammontare che è fatta la dichiarazione di garanzia. 2.5.- Con il quarto motivo si prospetta violazione dell'articolo 2952 del codice civile. Ritengono i ricorrenti che il diritto di Sace è comunque prescritto in quanto il termine per farlo valere è quello annuale e decorre dal giorno in cui, a norma dell'articolo 2952 del codice civile, si è verificato l'evento su cui si fonda il diritto dell'assicurato o della Sace, e quell'evento altro non è che il pagamento che SACE ha dovuto effettuare in favore della banca inglese che aveva concesso il finanziamento: cosi che, partendo da quella data, quando Sace ha agito nei confronti degli enti ricorrenti, il termine annuale era ampiamente scaduto. Il motivo è infondato. La norma invocata fa chiaramente riferimento al diritto nascente dal contratto di assicurazione, ossia al contratto fra la società [OSCURATO:SOCIETA]e la società inglese che ha concesso il finanziamento, nonché la società ungherese finanziata: va da sé, tuttavia, che la società [OSCURATO:SOCIETA]non agisce in base al contratto di assicurazione bensì in base alle dichiarazioni rese dagli enti pubblici ungheresi di cui si è detto in precedenza. E dunque non fa valere un diritto derivante dal contratto di assicurazione, ma un diritto derivante da quelle dichiarazioni. Lespese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]., seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 11.200,00, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei p
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