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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16734/2026

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[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 34020/25 Ritenuto che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha congruamente motivato in merito alla gravità del fatto, con riguardo al profilo attinente l'art. 131-bis c.p., in considerazione di quanto osservato sull'intensità del dolo e sul carattere non occasionale della condotta; ritenuto che appaiono ugualmente inammissibili per genericità le censure in punto di dolo, essendo reiterative delle medesime questioni sull'errore in cui sarebbe incorso l'imputato, escluso con motivazione non illogica; ritenuto che è manifestamente infondato anche il motivo sul mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 385 per la carenza del requisito della spontaneità del rientro in abitazione del tutto insussistente (vedi, Sez. 6 n. 1560 del 27/10/2020, Monticciolo, Rv. 280479); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 34020/25 Ritenuto che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha congruamente motivato in merito alla gravità del fatto, con riguardo al profilo attinente l'art. 131-bis c.p., in considerazione di quanto osservato sull'intensità del dolo e sul carattere non occasionale della condotta; ritenuto che appaiono ugualmente inammissibili per genericità le censure in punto di dolo, essendo reiterative delle medesime questioni sull'errore in cui sarebbe incorso l'imputato, escluso con motivazione non illogica; ritenuto che è manifestamente infondato anche il motivo sul mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 385 per la carenza del requisito della spontaneità del rientro in abitazione del tutto insussistente (vedi, Sez. 6 n. 1560 del 27/10/2020, Monticciolo, Rv. 280479); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. D P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 16734/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris