Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 luglio 2024

Cassazione n. 30407/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente sul ricorso iscritto al n.24614/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- Contro MINISTERO DELL'INTERNODipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione –[OSCURATO:PERSONA] dei Servizi civili per l’immigrazione e l’asilo - UNITA' DUBLINO, in persona del Ministro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - U.T.G., -intimati - avverso il DECRETO d el TRIBUNALE ANCONA n. 3602/2024 depositata il 17/10/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A.RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato in data 4.7.2024 l’odierno ricorrente, proveniente dal Pakistan, ha impugnato il provvedimento notificato in data 14.6.2024, con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] costituita presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, [OSCURATO:PERSONA] dei Servizi civili per l’immigrazione e l’asilo, aveva disposto la ripresa in carico e trasferimento del richiedente asilo ai sensi dell’art. 18 lett. b) del Regolamento UE 604/2013 (Dublino III).

Il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso.

Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi.

L'Avvocatura dello Stato non tempestivamente costituita per le amministrazioni intimate ha depositato istanza per la eventuale partecipazione alla discussione orale.

In data 14.2.2025 è stata emessa proposta di definizione anticipata sul rilievo che la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, è priva della certificazione da parte del difensore della data di rilascio, ai sensi dell'art. 19 ter, comma 6, d.gs.150/2011, disposizione questa del tutto analoga all’art. 35bis, tredicesimo comma d.lgs. 25/2008 (Cass.28646/2022).

Di conseguenza, nella proposta si rileva che il presente ricorso per cassazione è inammissibile (Cass. Sez.Un. n. 15177/2021), né tale originaria mancanza può essere sanata da un rilascio postumo, poiché detta attestazione deve intervenire contestualmente all'atto del conferimento della procura, venendo meno, altrimenti, la sua funzione certificatoria(Cass. 27232/2020), e si propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

Il ricorrente ha chiesto la decisione deducendo che nel caso de quo detta certificazione è stata apposta in epigrafe al ricorso, laddove si dichiara espressamente, dalla riga 12 : “in forza di procura speciale rilasciata in data 09.11.2024 in calce al presente ricorso e quindi in data successiva a quella del provvedimento impugnato, ed anteriore a quella della notifica del ricorso,perfetto adempimento di quanto stabilito dall’art. 19 ter, comma 6, d.lgs.150/2011”. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il ricorso è inammissibile per difetto di procura.

In materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente.

Tale principio trova applicazione anche nei procedimenti instaurati avverso i provvedimenti dell'[OSCURATO:PERSONA], atteso che l'art. 3, comma 3 septies, del citato d.lgs., con riferimento alla procura speciale, ha la medesima formulazione del richiamato art. 35 bis, comma 13 ( si veda Cass. n. 24265 del 04/08/2022) Di conseguenza i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, devono essere applicati anche ai procedimenti instaurati avverso i provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA], visto che l’art. 3, comma 3 septies,del d.lgs. n. 25 del 2008 ha, a proposito della procura speciale per il ricorso per cassazione, la medesima formulazione del successivo art. 35-bis, comma 13, del medesimo d.lgs. n. 25 del 2008, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di conformità a Costituzione (tra le tante: Cass. 21 marzo 2022, n. 9110; Cass. 17 marzo 2022, n. 8755; Cass. 6 ottobre 2021, n. 27188).

Inoltre, anche qualora la domanda riguardila protezione speciale si applica l'art. 19 ter, comma 6, d.gs.150/2011, disposizione questa del tutto analoga all’art. 35bis, tredicesimo comma d.lgs. 25/2008 (Cass. 28646/2022). 2.- Quanto al resto, deve osservarsi che l'attuale quadro normativo sopra richiamato come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte impone una specifica autentica della firma e della data, sia pure senza formule sacramentali e non basta quindi che nella epigrafe del ricorso si affermi in quale data è stata rilasciata la procura.

Il difensore pertanto non può limitarsi ad autenticare la sola firma del suo cliente ma deve anche certificare la veridicità della data anche con un'unica sottoscrizione.

Diversamente l'attestazione della data di rilascio della procura resta una semplice dichiarazione del cliente, il quale sottoscrive la procura, ma non una certificazione attribuibile , come invece richiede la norma, al difensore.

Lo specifico onere imposto al difensore non ammette che la data della procura risulti attestata da mezzi diversi dalla certificazione del difensore 3.-La procura in base alla quale è stato proposto il ricorso riporta invero la data del 12.11.2024 e così nel corpo del testo ma non vi è alcuna certificazione in ordine alla suddetta data di rilascio, poiché dopo la firma del ricorrente segue solo la dicitura “è autentica” e la firma del difensore, il che certifica l’autenticità della firma ma non la effettività della data e segnatamente che la procura sia stata effettivamente rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato siccome previsto dall'art. 35 bis comma 13 Dlgs 25/2008.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della controparte Ai sensi dell’art.380-bis, comma 3, c.p.c., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, come nel caso di specie, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 c.p.c., regola che si applica anche nel caso di specie con esclusione del comma terzo dal momento che non vi è costituzione di controparte.

Il ricorrente deve quindi essere condannato al pagamento al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad euro 1.500,00 Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad euro 1.500,00 ex art.96, comma 4, c.p.c.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente sul ricorso iscritto al n.24614/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- Contro MINISTERO DELL'INTERNODipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione –[OSCURATO:PERSONA] dei Servizi civili per l’immigrazione e l’asilo - UNITA' DUBLINO, in persona del Ministro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - U.T.G., -intimati - avverso il DECRETO d el TRIBUNALE ANCONA n. 3602/2024 depositata il 17/10/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A.RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato in data 4.7.2024 l’odierno ricorrente, proveniente dal Pakistan, ha impugnato il provvedimento notificato in data 14.6.2024, con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] costituita presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, [OSCURATO:PERSONA] dei Servizi civili per l’immigrazione e l’asilo, aveva disposto la ripresa in carico e trasferimento del richiedente asilo ai sensi dell’art. 18 lett. b) del Regolamento UE 604/2013 (Dublino III). Il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi. L'Avvocatura dello Stato non tempestivamente costituita per le amministrazioni intimate ha depositato istanza per la eventuale partecipazione alla discussione orale. In data 14.2.2025 è stata emessa proposta di definizione anticipata sul rilievo che la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, è priva della certificazione da parte del difensore della data di rilascio, ai sensi dell'art. 19 ter, comma 6, d.gs.150/2011, disposizione questa del tutto analoga all’art. 35bis, tredicesimo comma d.lgs. 25/2008 (Cass.28646/2022). Di conseguenza, nella proposta si rileva che il presente ricorso per cassazione è inammissibile (Cass. Sez.Un. n. 15177/2021), né tale originaria mancanza può essere sanata da un rilascio postumo, poiché detta attestazione deve intervenire contestualmente all'atto del conferimento della procura, venendo meno, altrimenti, la sua funzione certificatoria(Cass. 27232/2020), e si propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. Il ricorrente ha chiesto la decisione deducendo che nel caso de quo detta certificazione è stata apposta in epigrafe al ricorso, laddove si dichiara espressamente, dalla riga 12 : “in forza di procura speciale rilasciata in data 09.11.2024 in calce al presente ricorso e quindi in data successiva a quella del provvedimento impugnato, ed anteriore a quella della notifica del ricorso,perfetto adempimento di quanto stabilito dall’art. 19 ter, comma 6, d.lgs.150/2011”. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il ricorso è inammissibile per difetto di procura. In materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente. Tale principio trova applicazione anche nei procedimenti instaurati avverso i provvedimenti dell'[OSCURATO:PERSONA], atteso che l'art. 3, comma 3 septies, del citato d.lgs., con riferimento alla procura speciale, ha la medesima formulazione del richiamato art. 35 bis, comma 13 ( si veda Cass. n. 24265 del 04/08/2022) Di conseguenza i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, devono essere applicati anche ai procedimenti instaurati avverso i provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA], visto che l’art. 3, comma 3 septies,del d.lgs. n. 25 del 2008 ha, a proposito della procura speciale per il ricorso per cassazione, la medesima formulazione del successivo art. 35-bis, comma 13, del medesimo d.lgs. n. 25 del 2008, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di conformità a Costituzione (tra le tante: Cass. 21 marzo 2022, n. 9110; Cass. 17 marzo 2022, n. 8755; Cass. 6 ottobre 2021, n. 27188). Inoltre, anche qualora la domanda riguardila protezione speciale si applica l'art. 19 ter, comma 6, d.gs.150/2011, disposizione questa del tutto analoga all’art. 35bis, tredicesimo comma d.lgs. 25/2008 (Cass. 28646/2022). 2.- Quanto al resto, deve osservarsi che l'attuale quadro normativo sopra richiamato come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte impone una specifica autentica della firma e della data, sia pure senza formule sacramentali e non basta quindi che nella epigrafe del ricorso si affermi in quale data è stata rilasciata la procura. Il difensore pertanto non può limitarsi ad autenticare la sola firma del suo cliente ma deve anche certificare la veridicità della data anche con un'unica sottoscrizione. Diversamente l'attestazione della data di rilascio della procura resta una semplice dichiarazione del cliente, il quale sottoscrive la procura, ma non una certificazione attribuibile , come invece richiede la norma, al difensore. Lo specifico onere imposto al difensore non ammette che la data della procura risulti attestata da mezzi diversi dalla certificazione del difensore 3.-La procura in base alla quale è stato proposto il ricorso riporta invero la data del 12.11.2024 e così nel corpo del testo ma non vi è alcuna certificazione in ordine alla suddetta data di rilascio, poiché dopo la firma del ricorrente segue solo la dicitura “è autentica” e la firma del difensore, il che certifica l’autenticità della firma ma non la effettività della data e segnatamente che la procura sia stata effettivamente rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato siccome previsto dall'art. 35 bis comma 13 Dlgs 25/2008. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della controparte Ai sensi dell’art.380-bis, comma 3, c.p.c., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, come nel caso di specie, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 c.p.c., regola che si applica anche nel caso di specie con esclusione del comma terzo dal momento che non vi è costituzione di controparte. Il ricorrente deve quindi essere condannato al pagamento al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad euro 1.500,00 Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad euro 1.500,00 ex art.96, comma 4, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
Decreto Cassazione n. 30407/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris