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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 marzo 2021

Cassazione n. 14564/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 1312/2019 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 06/07/2020 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S ARA2.NO ; lette/se ite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA].

Uk.

AQJLU Uditi difensor, 7/r [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 6 luglio 2020 la Corte di appello di Napoli ha disposto, ai sensi dell'art. 41, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, la liquidazione e cancellazione dal registro delle imprese della ditta individuale Pierro Italia, formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA], ma bene ritenuto riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e oggetto di confisca disposta ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. 2.

Avverso l'anzidetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento.

2.1. Con il primo motivo deduce "vizio di citazione" e violazione del contraddittorio, dolendosi di non aver potuto "direttamente e fattivamente affrontare le questioni connesse al giudizio", in quanto il decreto di fissazione dell'udienza camerale recava l'indicazione "autorizzazione all'acquisto di merce", mentre il tema affrontato e deciso è stato quello della cessazione dell'attività dell'impresa e della sua cancellazione.

2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione per avere il provvedimento impugnato disposto la liquidazione, prevista per le società ma non per le imprese individuali, nonché per non aver dato conto e ragione della conclusione adottata, avulsa da una puntuale analisi del substrato fattuale della vicenda in esame.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va rilevato, in via pregiudiziale, che i motivi di critica esposti nel ricorso, sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], non possono di per sé essere presi in esame, l'atto innpugnatorio dovendo considerarsi tamquam non esset, perché non corredato dalla necessaria procura speciale della ricorrente, terza interessata, in favore del difensore.

Come statuito da consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione, in quanto il terzo, portatore di un interesse di natura esclusivamente civilistica e patrimoniale, può stare in giudizio unicamente con il ministero di un difensore munito di procura speciale, secondo la regola, di analogica interpretazione, dettata dall'art. 100 cod. proc. pen., al pari di quanto prevede per il giudizio civile l'art. 83 cod. proc. civ.

Esso è gravato, dunque, da un onere di patrocinio che è adempiuto soltanto conferendo procura speciale al difensore.

Se, dunque, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che dispone la confisca proposto dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, la stessa regula iuris vale anche con riferimento alle impugnazioni di provvedimenti, in tesi incidenti su diritti di terzi, in quanto decisiva è la tipologia di interesse -civilistico- di cui il terzo è portatore.

2. Ne( caso in esame, il ricorso per cassazione non reca in calce alcuna procura speciale che, del resto, neppure risulta richiamata nel predetto atto, sottoscritto dal difensore.

Ed anzi deve rilevarsi che non si rinviene nemmeno la nomina del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].

D'altro canto, l'atto di nomina e di procura speciale, dei quali questa Corte, all'udienza del 4 marzo 2021, aveva disposto l'acquisizione nell'ipotesi di eventuale incompleta trasmissione degli atti, nemmeno stato rinvenuti nel fascicolo nella disponibilità della Corte di appello, come da attestazione del funzionario di cancelleria in data 18 marzo 2021.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità segue per la legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende dell'equa somma di euro

3.000. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 mag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 1312/2019 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 06/07/2020 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S ARA2.NO ; lette/se ite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. Uk. AQJLU Uditi difensor, 7/r [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 6 luglio 2020 la Corte di appello di Napoli ha disposto, ai sensi dell'art. 41, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, la liquidazione e cancellazione dal registro delle imprese della ditta individuale Pierro Italia, formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA], ma bene ritenuto riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e oggetto di confisca disposta ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. 2. Avverso l'anzidetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento. 2.1. Con il primo motivo deduce "vizio di citazione" e violazione del contraddittorio, dolendosi di non aver potuto "direttamente e fattivamente affrontare le questioni connesse al giudizio", in quanto il decreto di fissazione dell'udienza camerale recava l'indicazione "autorizzazione all'acquisto di merce", mentre il tema affrontato e deciso è stato quello della cessazione dell'attività dell'impresa e della sua cancellazione. 2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione per avere il provvedimento impugnato disposto la liquidazione, prevista per le società ma non per le imprese individuali, nonché per non aver dato conto e ragione della conclusione adottata, avulsa da una puntuale analisi del substrato fattuale della vicenda in esame. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va rilevato, in via pregiudiziale, che i motivi di critica esposti nel ricorso, sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], non possono di per sé essere presi in esame, l'atto innpugnatorio dovendo considerarsi tamquam non esset, perché non corredato dalla necessaria procura speciale della ricorrente, terza interessata, in favore del difensore. Come statuito da consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione, in quanto il terzo, portatore di un interesse di natura esclusivamente civilistica e patrimoniale, può stare in giudizio unicamente con il ministero di un difensore munito di procura speciale, secondo la regola, di analogica interpretazione, dettata dall'art. 100 cod. proc. pen., al pari di quanto prevede per il giudizio civile l'art. 83 cod. proc. civ. Esso è gravato, dunque, da un onere di patrocinio che è adempiuto soltanto conferendo procura speciale al difensore. Se, dunque, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che dispone la confisca proposto dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, la stessa regula iuris vale anche con riferimento alle impugnazioni di provvedimenti, in tesi incidenti su diritti di terzi, in quanto decisiva è la tipologia di interesse -civilistico- di cui il terzo è portatore. 2. Ne( caso in esame, il ricorso per cassazione non reca in calce alcuna procura speciale che, del resto, neppure risulta richiamata nel predetto atto, sottoscritto dal difensore. Ed anzi deve rilevarsi che non si rinviene nemmeno la nomina del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. D'altro canto, l'atto di nomina e di procura speciale, dei quali questa Corte, all'udienza del 4 marzo 2021, aveva disposto l'acquisizione nell'ipotesi di eventuale incompleta trasmissione degli atti, nemmeno stato rinvenuti nel fascicolo nella disponibilità della Corte di appello, come da attestazione del funzionario di cancelleria in data 18 marzo 2021. 3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità segue per la legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende dell'equa somma di euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 mag
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