CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 19425/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12550/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])- gerardo.maurielloavvocatiavellinopec.it -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta individuale, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])- [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1223/2021depositata il 30/03/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. –con la sentenza indicata in epigrafe, l a Corte di Appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del tribunale di Avellino che ne aveva dichiarato il fallimento, quale titolare dell’omonima ditta individuale, su ricorso della creditrice [OSCURATO:PERSONA]; 2. – [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi , cui [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con separati controricorsi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 3. – i motivi sono così rubricati: 1 ) omesso esame di un fatto storico prospettato dalle parti e non scrutinato dal giudice del reclamo, ex art. 360, I c., n. 5, c.p.c. ; 2 ) violazione, falsa e/o erronea applicazione degli artt. 2495 c.c. e 10 l.f., ex art. 360, I c., n. 3, c.p.c.; 3)violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 14 l.f., ex art. 360, I c., n. 3, c.p.c. ; 4 ) violazione, falsa e/o erronea applicazione dell’art. 153 c.p.c., ex art. 360, I c., n. 3, c.p.c. ; 5 ) difetto di motivazione in relazione alla corretta applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 4. – va preliminarmente accolta l’eccezione , sollevata in controricorso e ribadita nelle memorie di entrambi gli intimati, di inammissibilità del ricorsoper difetto di valida procura speciale; 4.1. – infatti nella procura allegata al ricorso, priva di data (di cui il [OSCURATO:PERSONA] controricorrente sottolinea la sovrapponibilità a quella rilasciata dallo stesso fallito nella fase di reclamo ex art. 18 legge fall.), [OSCURATO:PERSONA] conferisce genericamente mandato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] «a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura e atti consequenziali, compresa la fase esecutiva ed eventuali opposizioni, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge», senza alcun riferimento alla sentenza impugnata né al giudizio di cassazione; 4.2. – l’ atto non rispetta le prescrizioni dettate dal l’art. 365 cod. proc. civ., in base al quale «il ricorso ̀ diretto alla Corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità̀, da un avvocato iscritto nell’apposito albo (..) munito di procura speciale»; 4.3. – come di recente ribadito dalle S ezioni unite di questa Corte, la norma suddetta pone due prerequisiti : l’iscrizione del difensore nell’albo speciale di cui al r.d.l. n. 1578/1933 e la specialità della procura, quest’ultima da intendersi nel senso che, per il ricorso in cassazione , l’espressa specificazione di legge delinea « un’area qualificata di specialit à̀ , che renda inequivoca la volontà̀ di colui che rilascia la procura di avere inteso attribuire il mandato, collegato a un contratto d’opera professionale, al proprio avvocato d’impugnare davanti alla Corte di cassazione uno specifico e individuato provvedimento giudiziario», sicché a tale procura non si addicono « formule generiche e, comunque, non puntuali, che evocano la difesa in “ogni stato e grado” o attribuiscono poteri e competenze al patrono del tutto estranei al giudizio di cassazione»; inoltre, «quel che serve indefettibilmente ̀ che risulti indicato il provvedimento avverso il quale si intenda ricorrere, provvedimento che, all’evidenza, deve essere stato pubblicato in epoca anteriore al rilascio della procura», conformemente a quanto stabilito dall’art. 125, terzo comma, cod. proc. civ.(Cass. Sez. U, 37434/2022); 4.4. – le stesse Sezioni unite hanno altresì evidenziato c he , qualora dalla procura risulti in modo assolutamente evidente la non riferibilità̀ al giudizio di cassazione , come nel caso in esame, non può nemmeno valorizzarsi il fatto che, a seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997 (che ha equiparato la procura redatta su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, a quella redatta a margine o in calce all’atto stesso), il requisito della specialità è integrato dalla collocazione topografica, con la conseguenza che la procura può considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere (Cass. Sez. U, 36057/2022, 36095/2022); 4.5. – l’ulteriore conclusione che «i l vigente art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite» deriva proprio d a l principio di specialità̀ della procura per il ricorso di cassazione , poiché una sanatoria con effetto ex tuncsarebbe incompatibile con la natura di procura speciale, la quale presuppone che il cliente, attraverso il mandato collegato al contratto d’opera, richieda all’avvocato «il proprio ministero di difensore abilitato a stare in giudizio davanti alle giurisdizioni superiori, a specifico riguardo di una data decisione»(Cass. Sez. U, 37434/2022 cit., che richiama anche Corte cost. n. 13/2022); 5. – il superiore rilievo risulta assorbente e preclude l’esame deimotivi, i quali sarebbero comunque inammissibili ( per difetto di autosufficienza o attinenza al merito ) o manifestamente infondati (in particolare, su cessazione dell’attività e cancellazione d al Registro imprese v. Cass. 28658/2020, 17 377/2020, 27288/2018); 6. –segue la declaratoria di inammissibilità , con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo; 7. – s ussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno dei due controricorrenti in Euro 5.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione delle spese in favore de gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , dichiarat i si antistatari. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello peril ricorso,