CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26705/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per cinque episodi di furto; Considerato che i due motivi di ricorso, che contestano la responsabilità dell'imputato, si risolvono in affermazioni apodittiche e meramente congetturali, non riconducibili al novero dei vizi consentiti ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen., peraltro già esaurientemente confutate dal giudice di appello (cfr. pagg. 4 e 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/0