Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 28644/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza 12 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza descritta in epigrafe, resa ai sensi dell'art 444 e ss in relazione all'ipotesi di reato di cui C.0 P • all'ad 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 loro ascritta in concorso devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non deducibili in relazione alla tipologia della sentenza impugnata.

Ritenuto in particolare che nessuna delle censure proposte ( quella del [OSCURATO:PERSONA] con la quale si rivendica l'applicazione alla specie dell'art. 114 cod.

Pen. nonchè quella afferente l'omessa applicazione degli artt. 112, 113 e 114 cod.

Pen. prospettata dal ricorso dell'altro imputato, [OSCURATO:PERSONA]) rientrano tra quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza 12 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza descritta in epigrafe, resa ai sensi dell'art 444 e ss in relazione all'ipotesi di reato di cui C.0 P • all'ad 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 loro ascritta in concorso devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non deducibili in relazione alla tipologia della sentenza impugnata. Ritenuto in particolare che nessuna delle censure proposte ( quella del [OSCURATO:PERSONA] con la quale si rivendica l'applicazione alla specie dell'art. 114 cod. Pen. nonchè quella afferente l'omessa applicazione degli artt. 112, 113 e 114 cod. Pen. prospettata dal ricorso dell'altro imputato, [OSCURATO:PERSONA]) rientrano tra quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28644/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris