CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00192/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6508‒2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del liquidatoree legale rappresentante pro tempore , d ott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Roma, alla via della Scrofa 57 è elettivamente domiciliata; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - Oggetto: Tributi– estinzione del processo avverso la sentenza n. 1040/01/2021 della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli inviti al pagamento con cui l’Agenzia delle dogane richiedeva alla predetta cooperativa, con riferimento agli anni d’imposta dal 2008 al 2011 il versamento delle accise sull’energia elettrica dalla medesima autoprodotta da fonti rinnovabili e poi fornita ai propri consorziati, la CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello proposto dall’amministrazione doganale avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo l’inapplicabilità dell’agevolazione prevista dall’art. 52 del d.lgs. n. 504 del 1995 in quanto la cooperativa non aveva autoconsumato l’energia prodotta ma l’aveva ceduta ai propri consorziati. Sosteneva, inoltre, quanto all’applicabilità dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000, invocata dalla società consortile, che «nessuno dei provvedimenti assunti dalla A.F., che hanno riconosciuto alla “[OSCURATO:SOCIETA].” la qualifica di soggetto esente da accisa, sono stati resi all’esito di una regolare procedura di interpello» di cui alla citata disposizione e che «La richiesta di rilascio codice ditta presentata all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], nonché i provvedimenti di autorizzazione rilasciati dagli Uffici delle [OSCURATO:PERSONA] che riferivano al Consorzio le sole addizionali provinciali e che accettavano le polizze fideiussorie a garanzia di quest’ultime (e non per il pagamento delle accise) non avevano neppure valore di quesito, ma comunque le risposte non potevano vincolare l’amministrazione doganale in ordine all’accertamento del tributo». Infine, i giudici di appello sostenevano che il principio di buona fede e di legittimo affidamento di cui all’art. 10 della legge n. 212 del 2000, pure invocato dalla ricorrente, operasse solo con riferimento alle sanzioni e agli interessi ma non escludeva la debenza del tributo. 2. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato asei motivi cui replica l’intimata con controricorso. 3.La ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per avere depositato presso la cancelleria del T ribunale di Forlì accordi di ristrutturazione del debito con transazione fiscale ed effettuato il pagamento di tutte le posizioni debitorie. Considerato che: 1. Va preliminarmente esaminata l’istanza di estinzione depositatadalla ricorrente che ha prodotto documentazione da cui risulta che la stessa ha avanzato al Tribunale di Forlì accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale ex art. 182-ter l.f. omolgatodal predetto Tribunale con decreto del 10 novembre 2022. 2. Neldecreto di omologa si dà atto che la proposta formulata da FERs.c.p.a. ai sensi dell’art. 182 - ter l.fall. (c.d. transazione fiscale) prevedeva «l’integrale rinuncia al contenzioso fiscale pendente in ogni grado di giudizio». 3. Nello stesso decreto si dà, altresì, atto, per quanto qui di interesse, che «con riferimento alla transazione fiscale, entro il termine di 90 giorni, con comunicazione trasmessa a mezzo p.e.c. in data 16/09/2022, successivamente integrata a mezzo p.e.c. indata 19/09/2022, l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha espresso il proprio assenso all’accordo proposto, precisando che l’assenso riguardava tutti gli uffici dell’ADM del territorio (“che con nota prot. 18699 del 14/09/2022 la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marche ha dato atto dei pervenuti pareri favorevoli all’accettazione della proposta da parte delle predette [OSCURATO:PERSONA], unitamente alle deleghe degli Uffici delle [OSCURATO:PERSONA] coinvolti e per l’effetto ha formulato, come previsto dall’art. 182-ter L.F., il definitivo parere favorevole all’adesione della proposta di transazione fiscale in oggetto ed al contempo ha invitato lo scrivente Ufficio ad esprimere un formale atto di adesione all’accordo proposto”; nella comunicazione successiva del 19/09/2022 si è precisato: “Ad integrazione della nota prot. 12758 del 16/09/2022 si conferma che l’assenso all’accordo di cui all’oggetto riguarda tutti gli Uffici delle [OSCURATO:PERSONA] interessati come da relative deleghe allegate”)». 4. Sussistono, dunque, i presupposti per la dichiarazione di estinzione del processo che, pertanto, può essere dichiarata in accoglimento dell’istanza in tal senso avanzata dalla società ricorrente, con integrale compensazione delle spese processuali. Il che rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso proposti dalla ricorrente. 5. Non ricorrono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato P.Q.M. dichiara l’estinzi