CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 07306/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro veniva contestato a [OSCURATO:PERSONA] il delitto di partecipazione alla cosca Pardea-Ranisi, affiliata alla 'ndrangheta calabrese ed operante nel territorio del Comune di Zungri (VV) (art. 416 bis cod. pen., capo A), ed il reato di estorsione pluriaggravato, anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. dal fine di voler agevolare la stessa cosca mafiosa (capo E4). Tale ordinanza veniva, poi, annullata con ordinanza emessa il 18/1/2020 dal Tribunale del riesame, adito dal Montella, che non riconosceva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. 2. A seguito di pronuncia di condanna del Mantella alla pena di anni dodici di reclusione emessa in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, in relazione ai delitti oggetto del precedente annullamento, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 10/5/2022 emetteva nei confronti del Mantella nuova ordinanza di custodia cautelare, e lo stesso Tribunale, pronunciatosi in sede di riesame il 26/5/2022, ha confermato tale provvedimento. 3. Avverso tale provvedimento il Mantella ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi di impugnazione: 3.1. Violazione di legge, con riferimento all'art. 292 comma 3 ter cod. proc. pen., per aver ritenuto il Tribunale del riesame di poter integrare la motivazione del provvedimento genetico, attività preclusa dal difetto assoluto di motivazione di questo, che il ricorrente assume potersi riconoscere nel caso di specie. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari: il Tribunale del riesame non avrebbe preso atto del documentato recesso del ricorrente dal sodalizio di cui si tratta, affermando che il decorso del tempo non potrebbe assumere rilievo nella situazione in esame. Ciò anche sull'erroneo presupposto secondo cui il ricorrente dovrebbe ritenersi affiliato ad una "mafia storica", mentre l'indagine riguardava solo gruppi di recente costituzione, e senza alcuna presa d'atto, da parte del Tribunale del riesame, che il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato il Montella come intraneo al sodalizio nel 2012, con la dote della "santa", per poi distaccarsi insieme al fratello Salvatore dopo circa un anno. 4. Con atto in data 24/10/2022 il Mantella ha dichiarato di rinunciare al ricorso, sul presupposto dell'intervenuta sostituzione della misura originariamente disposta. 5. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, al quale non può conseguire condanna alle spese processuali o ad altri oneri accessori. In tema di impugnazioni, infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, il 4 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] mperiali Geppino R :[OSCURATO:PERSONA]