CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 luglio 2026
Cassazione n. 22626/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro1651 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiSERGIO CILIEGI, VALENTINA D'ORONZO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 571/2023 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 14/07/2023 R.G.N. 246/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del01/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2640/2024CONSIDERATO CHE Numero sezionale 1651/2026Numero di raccolta generale 22626/2026Data pubblicazione 02/07/20261. Con sentenza n. 82/2022 il Tribunale di Verona accertòl’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra DavideMarchioro e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dichiarò l’inefficacia dellicenziamento intimato in data 20 ottobre 2018, ordinando allasocietà la ricostituzione del rapporto e condannandola alpagamento delle retribuzioni maturate dal 12 novembre 2018sino all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro.Sulla base di tale sentenza il Marchioro intimò precetto in data19 maggio 2022 per il pagamento di euro 175.939,09.2. Nel giudizio di opposizione a precetto instaurato dalla societàil Tribunale ha respinto il ricorso dell’opponente.La Corte di Appello di Milano, con la qui sentenza impugnata, inparziale riforma della pronuncia di primo grado, ha limitato ildiritto del lavoratore a procedere ad esecuzione forzata per ilminore importo di € 132.823,42, confermando le restantistatuizioni di merito.3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente società con un unico motivo; ha resistito concontroricorso l’intimato.4. La Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. per manifesta infondatezza.5. La ricorrente ha depositato nei termini istanza per chiederela decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; è stato, quindi,instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensidell’art. 380 bis.1 c.p.c.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RITENUTO CHENumero registro generale 2640/2024Numero sezionale 1651/20261. Il motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, primo comNmumaero, dni r.a ccolta generale 22626/20264, c.p.c., violazione degli artt. 329, secondo comma, e 34D6at a pubblicazione 02/07/2026c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto chela società non avesse proposto appello alla statuizioneconcernente l’aliunde perceptum.2. Tuttavia, la parte ricorrente ha comunicato memoria, cui haallegato sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 541 del25/11/2024 che ha integralmente riformato la sentenza sull’ann. 82/2022, rigettando la domanda originaria del Marchioro.3. [OSCURATO:PERSONA] ravvisa quindi l’opportunità di instaurare ilcontraddittorio su tale pronuncia sopravvenuta e, nel contempo,di valutare la possibilità di una eventuale trattazione congiuntacon il procedimento connesso recante il numero di R.G.2091/2025. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo al fine di consentirel’instaurazione del contraddittorio sulla sentenza della Corte diAppello di Venezia n. 541/2024 e per eventuale trattazionecongiunta con il procedimento R.G. n. 2091/2025.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 1° aprile 2026.La PresidenteDott.ssa Adriana DoronzoNumero registro generale 2640/2024Numero sezionale 1651/2026Numero di raccolta generale 22626/2026Data pubblicazione 02/07/2026