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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 07642/2023

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[OSCURATO:PERSONA] S.N.C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via B. Tortolini, n. 13; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 65H47 G914L), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 78A23 G914U), [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via G. P. da Palestrina, n. 55; -controricorrenti - R.G.N.17084/’18 C.C. 15/02/2023 Appalto privato avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 128/2018 (pubblicata in data 27 marzo 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettele memorie depositate dalle difese ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 193/2017, il Tribunale di Pordenone accoglieva la domanda proposta dalla s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] c. e dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c., nonché nei confronti dei soci illimitatamente responsabili di dette società, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diretta all’ottenimento della corresponsione dell’importo a saldo dei lavori eseguiti dall’attrice per impianti termoidraulici in vari cantieri delle suddette società convenute, condannando, in solido tra loro, la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s. e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di euro 30.731,23 (oltre iva, rivalutazione monetaria ed interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002, dal dovuto al soddisfo), nonché l’[OSCURATO:PERSONA], in solido con i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, sempre in favore dell’attrice, della somma di euro 31.087,20, per i lavori ancora da fatturare, e della somma di euro 15.533,00 (oltre iva, rivalutazione monetaria ed interessi al tasso previsto dal d. lgs. n. 231/2002, dal dovuto al saldo).

2. Decidendo sull’appello formulato da [OSCURATO:PERSONA], dall’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e nella costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., la Corte di appello di Trieste, con sentenza n. 128/2018 (pubblicata il 27 marzo 2018), accoglieva il gravame e, in riforma dell’impugnata pronuncia, dichiarava il difetto di legittimazione attiva della suddetta società appellata (attrice in primo grado) e compensava per intero, tra leparti, le spese di entrambi i gradi di giudizio.

A sostegno dell’adottata decisione, la Corte friulana ravvisava la fondatezza dell’assorbente motivo di appello, con il quale era stata contestata la ritenuta sussistenza – con la sentenza del giudice di prime cure - della legittimazione ad agire della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., nonostante la stessa fosse stata cancellata dal registro delle imprese il 27 gennaio 2011 e benché inattiva dal 31 dicembre 2010.

Rileva, altresì, il giudice di appello che anche i soci difettavano di legittimazione, non trasferendosi agli stessi le mere pretese ancorché azionate o azionabili in giudizio né i diritti di credito ancora incerti e illiquidi.

3. Avverso la citata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resistito con un unico controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e l’[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, nonché, in proprio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Le difese di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte, nonché l’errore di percezione del giudice sulla visura camerale in atti, dal cui contenuto oggettivo non emergeva la cancellazione dal registro delle imprese bensì la permanenza in esso con inattività e risultava attestata la sola cancellazione dall’albo delle imprese artigiane.

2. Con la seconda censura, la ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla permanenza nel registro delle imprese, essendo essa società solo inattiva e cancellata soltanto dall’albo delle imprese artigiane.

3. Con la terza doglianza, la ricorrente ha prospettato – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., come modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003, e ritenuto applicabile anchealle società di persone, nonché degli artt. 2188 e ss., sul registro delle imprese, oltre che dell’art. 5 della legge n. 443/1985, sull’albo delle imprese artigiane.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2312 c.c., sul presupposto che, nel caso di specie e diversamente da quanto statuito con l’impugnata sentenza, l’azione giudiziale avrebbe dovuto intendersi legittimamente esperita dai due soci che avevano firmato il mandato alle liti, in base al principio che, ove una società si estingua a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, le obbligazioni si trasferiscono ai soci.

5. Con la quinta ed ultima censura, la ricorrente ha dedotto – in ordine all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1665 e 1667 c.c., avuto riguardo al mancato riconoscimento del diritto al corrispettivo in suo favore per effetto dell’esecuzione dei lavori appaltati e comprovati dalla documentazione acquisita in giudizio.

6. In via preliminare bisogna farsi carico delle eccezioni pregiudiziali, di natura processuale, formulate dalle parti controricorrenti.

La prima – sulla nullità della notificazione del ricorso – è infond ata, sia perché essa risulta eseguita regolarmente presso il difensore domiciliatario indicato per il grado di appello (e nei confronti delle due società in persona del legale rappresentante pro - tempore , identificantesi anche con il liquidatore), sia perché essa deve intendersi sanata per effetto della costituzione delle due società intimate mediante controricorso, con il quale si sono difese anche nel merito rispetto ai motivi prospettati dalla ricorrente.

La seconda, la terza e la quarta sono palesemente prive di fondamento, siccome non risulta violato l’art. 360, comma 1, c.p.c. in relazione alle prescrizioni di cui ai nn. 3), 4) e 6), poiché sono presenti –nel testo del ricorso – sia l’esposizione sommaria dei fatti di causa, sia l’indicazione delle norme ritenute asseritamente violate (come dimostrato dai motivi precedentemente riportati), sia il richiamo dei documenti sui quali il ricorso è fondato (con specifica elencazione riportata in calce allo stesso).

7. Ciò chiarito, osserva il collegio che i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto all’evidenza connessi.

Essi sono fondati e devono, perciò, essere accolti per le ragioni che seguono.

Occorre ripetere che l’impugnata sentenza, con la quale venne accolto l’appello, è stata fondata sulla ravvisata (ma, in effetti, travisata) sussistenza – ritenuta emergente dalla prodotta visura camerale del 27 gennaio 2011, acquisita agli atti – del difetto di legittimazione attiva della società ricorrente (appellata) al momento dell’introduzione della causa, sul presupposto che essa fosse stata precedentemente cancellata dal registro delle imprese.

Senonché, con i motivi in esame, si deduce – di contro - che, alla data di instaurazione del giudizio, la Termoidraulica di [OSCURATO:PERSONA] e Falcomer (che aveva eseguito i lavori oggetto dell’appalto oggetto di causa) –come, del resto, riscontrato dai documenti incorporati nel primo motivo (in osservanza del principio di specificità) e coincidenti con quelli che erano stati prodotti nel giudizio di merito – era stata solo cancellata dall’albo delle imprese artigiane (a decorrere dal 31 dicembre 2010), ma non dal registro delle imprese, per come risultante dalla visura dell’archivio ufficiale della CCIAA, in cui era riportato che detta società risultava iscritta dal 31 dicembre 2010 come “inattiva”, e, quindi, non propriamente cancellata, ragion per cui non si sarebbe potuta ritenere – come, invece, statuito nell’impugnata sentenza – la sua carenza di legittimazione attiva al momento dell’instaurazione della causa per far valere la pretesa al riconoscimento del suo credito nei confronti delle parti committenti.

Infatti, deve ritenersi indiscutibile (sulla base della univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr. Cass.

SU nn. 6070 e 6071 del 2013) la correttezza del principio – a cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi – in base al quale la permanenza dell’iscrizione nel registro delle imprese della società di persone di cui sia attestata la sola inattività non comporta né il difetto di legittimazione attiva o passiva rispetto alla titolarità delle sue situazioni né la carenza della sua legittimazione a stare in giudizio, essendo irrilevante che essa sia stata cancellata dall’albo delle imprese artigiane (la cui iscrizione rappresenta, essenzialmente, la condizione per la concessione delle varie agevolazioni previste a favore di tali tipi di imprese).

In altri termini, ove la società di persone non è (più o ancora) sostanzialmente operativa ma risulti comunque regolarmente iscritta, anche se emerga l’annotazione di essere “inattiva” dalla relativa visura, rimane giuridicamente esistente e conserva, perciò, la piena capacità e legittimazione a compiere tutti gli atti che la riguardano, permanendo gli ordinari effetti pubblicitari correlati alla sua iscrizione (cfr., da ultimo, Cass. n. 17957/2021).

Infatti, la società inattiva, ma non cancellata dal registro delle imprese, che si ha nella situazione in cui la società, per quanto esistente, non è operativa sotto il profilo gestionale, non può determinare gli effetti estintivi e successori riconducibili alla cancellazione dal registro delle imprese (più esattamente, con la iscrizione della cessazione della società nel registro delle imprese).

Ed invero, la disciplina di cui all'art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 6/2003), secondo la quale l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono i rapporti giuridici dell'ente, è estesa alle società di persone quanto agli effetti estintivi.

In definitiva, quindi, è solo la cancellazione della società dal registro delle imprese – dalla quale consegue l’estinzione stessa – che priva la medesima della legittimazione ad agire o resistere in giudizio (e ciò anche se non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti).

8. In conclusione, vanno accolti i primi tre motivi, con conseguente assorbimento degli altri due.

Da ciò derivano la cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, che – oltre ad unif ormarsi al principio di diritto enunciato –provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi e dichiara assorbiti i restanti.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 15 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] S.N.C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via B. Tortolini, n. 13; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 65H47 G914L), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 78A23 G914U), [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via G. P. da Palestrina, n. 55; -controricorrenti - R.G.N.17084/’18 C.C. 15/02/2023 Appalto privato avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 128/2018 (pubblicata in data 27 marzo 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettele memorie depositate dalle difese ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 193/2017, il Tribunale di Pordenone accoglieva la domanda proposta dalla s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] c. e dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c., nonché nei confronti dei soci illimitatamente responsabili di dette società, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diretta all’ottenimento della corresponsione dell’importo a saldo dei lavori eseguiti dall’attrice per impianti termoidraulici in vari cantieri delle suddette società convenute, condannando, in solido tra loro, la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s. e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di euro 30.731,23 (oltre iva, rivalutazione monetaria ed interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002, dal dovuto al soddisfo), nonché l’[OSCURATO:PERSONA], in solido con i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, sempre in favore dell’attrice, della somma di euro 31.087,20, per i lavori ancora da fatturare, e della somma di euro 15.533,00 (oltre iva, rivalutazione monetaria ed interessi al tasso previsto dal d. lgs. n. 231/2002, dal dovuto al saldo). 2. Decidendo sull’appello formulato da [OSCURATO:PERSONA], dall’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e nella costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., la Corte di appello di Trieste, con sentenza n. 128/2018 (pubblicata il 27 marzo 2018), accoglieva il gravame e, in riforma dell’impugnata pronuncia, dichiarava il difetto di legittimazione attiva della suddetta società appellata (attrice in primo grado) e compensava per intero, tra leparti, le spese di entrambi i gradi di giudizio. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte friulana ravvisava la fondatezza dell’assorbente motivo di appello, con il quale era stata contestata la ritenuta sussistenza – con la sentenza del giudice di prime cure - della legittimazione ad agire della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., nonostante la stessa fosse stata cancellata dal registro delle imprese il 27 gennaio 2011 e benché inattiva dal 31 dicembre 2010. Rileva, altresì, il giudice di appello che anche i soci difettavano di legittimazione, non trasferendosi agli stessi le mere pretese ancorché azionate o azionabili in giudizio né i diritti di credito ancora incerti e illiquidi. 3. Avverso la citata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resistito con un unico controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e l’[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, nonché, in proprio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le difese di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte, nonché l’errore di percezione del giudice sulla visura camerale in atti, dal cui contenuto oggettivo non emergeva la cancellazione dal registro delle imprese bensì la permanenza in esso con inattività e risultava attestata la sola cancellazione dall’albo delle imprese artigiane. 2. Con la seconda censura, la ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla permanenza nel registro delle imprese, essendo essa società solo inattiva e cancellata soltanto dall’albo delle imprese artigiane. 3. Con la terza doglianza, la ricorrente ha prospettato – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., come modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003, e ritenuto applicabile anchealle società di persone, nonché degli artt. 2188 e ss., sul registro delle imprese, oltre che dell’art. 5 della legge n. 443/1985, sull’albo delle imprese artigiane. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2312 c.c., sul presupposto che, nel caso di specie e diversamente da quanto statuito con l’impugnata sentenza, l’azione giudiziale avrebbe dovuto intendersi legittimamente esperita dai due soci che avevano firmato il mandato alle liti, in base al principio che, ove una società si estingua a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, le obbligazioni si trasferiscono ai soci. 5. Con la quinta ed ultima censura, la ricorrente ha dedotto – in ordine all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1665 e 1667 c.c., avuto riguardo al mancato riconoscimento del diritto al corrispettivo in suo favore per effetto dell’esecuzione dei lavori appaltati e comprovati dalla documentazione acquisita in giudizio. 6. In via preliminare bisogna farsi carico delle eccezioni pregiudiziali, di natura processuale, formulate dalle parti controricorrenti. La prima – sulla nullità della notificazione del ricorso – è infond ata, sia perché essa risulta eseguita regolarmente presso il difensore domiciliatario indicato per il grado di appello (e nei confronti delle due società in persona del legale rappresentante pro - tempore , identificantesi anche con il liquidatore), sia perché essa deve intendersi sanata per effetto della costituzione delle due società intimate mediante controricorso, con il quale si sono difese anche nel merito rispetto ai motivi prospettati dalla ricorrente. La seconda, la terza e la quarta sono palesemente prive di fondamento, siccome non risulta violato l’art. 360, comma 1, c.p.c. in relazione alle prescrizioni di cui ai nn. 3), 4) e 6), poiché sono presenti –nel testo del ricorso – sia l’esposizione sommaria dei fatti di causa, sia l’indicazione delle norme ritenute asseritamente violate (come dimostrato dai motivi precedentemente riportati), sia il richiamo dei documenti sui quali il ricorso è fondato (con specifica elencazione riportata in calce allo stesso). 7. Ciò chiarito, osserva il collegio che i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto all’evidenza connessi. Essi sono fondati e devono, perciò, essere accolti per le ragioni che seguono. Occorre ripetere che l’impugnata sentenza, con la quale venne accolto l’appello, è stata fondata sulla ravvisata (ma, in effetti, travisata) sussistenza – ritenuta emergente dalla prodotta visura camerale del 27 gennaio 2011, acquisita agli atti – del difetto di legittimazione attiva della società ricorrente (appellata) al momento dell’introduzione della causa, sul presupposto che essa fosse stata precedentemente cancellata dal registro delle imprese. Senonché, con i motivi in esame, si deduce – di contro - che, alla data di instaurazione del giudizio, la Termoidraulica di [OSCURATO:PERSONA] e Falcomer (che aveva eseguito i lavori oggetto dell’appalto oggetto di causa) –come, del resto, riscontrato dai documenti incorporati nel primo motivo (in osservanza del principio di specificità) e coincidenti con quelli che erano stati prodotti nel giudizio di merito – era stata solo cancellata dall’albo delle imprese artigiane (a decorrere dal 31 dicembre 2010), ma non dal registro delle imprese, per come risultante dalla visura dell’archivio ufficiale della CCIAA, in cui era riportato che detta società risultava iscritta dal 31 dicembre 2010 come “inattiva”, e, quindi, non propriamente cancellata, ragion per cui non si sarebbe potuta ritenere – come, invece, statuito nell’impugnata sentenza – la sua carenza di legittimazione attiva al momento dell’instaurazione della causa per far valere la pretesa al riconoscimento del suo credito nei confronti delle parti committenti. Infatti, deve ritenersi indiscutibile (sulla base della univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr. Cass. SU nn. 6070 e 6071 del 2013) la correttezza del principio – a cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi – in base al quale la permanenza dell’iscrizione nel registro delle imprese della società di persone di cui sia attestata la sola inattività non comporta né il difetto di legittimazione attiva o passiva rispetto alla titolarità delle sue situazioni né la carenza della sua legittimazione a stare in giudizio, essendo irrilevante che essa sia stata cancellata dall’albo delle imprese artigiane (la cui iscrizione rappresenta, essenzialmente, la condizione per la concessione delle varie agevolazioni previste a favore di tali tipi di imprese). In altri termini, ove la società di persone non è (più o ancora) sostanzialmente operativa ma risulti comunque regolarmente iscritta, anche se emerga l’annotazione di essere “inattiva” dalla relativa visura, rimane giuridicamente esistente e conserva, perciò, la piena capacità e legittimazione a compiere tutti gli atti che la riguardano, permanendo gli ordinari effetti pubblicitari correlati alla sua iscrizione (cfr., da ultimo, Cass. n. 17957/2021). Infatti, la società inattiva, ma non cancellata dal registro delle imprese, che si ha nella situazione in cui la società, per quanto esistente, non è operativa sotto il profilo gestionale, non può determinare gli effetti estintivi e successori riconducibili alla cancellazione dal registro delle imprese (più esattamente, con la iscrizione della cessazione della società nel registro delle imprese). Ed invero, la disciplina di cui all'art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 6/2003), secondo la quale l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono i rapporti giuridici dell'ente, è estesa alle società di persone quanto agli effetti estintivi. In definitiva, quindi, è solo la cancellazione della società dal registro delle imprese – dalla quale consegue l’estinzione stessa – che priva la medesima della legittimazione ad agire o resistere in giudizio (e ciò anche se non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti). 8. In conclusione, vanno accolti i primi tre motivi, con conseguente assorbimento degli altri due. Da ciò derivano la cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, che – oltre ad unif ormarsi al principio di diritto enunciato –provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi tre motivi e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 15 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] B
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