CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 24549/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27574/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] B CROCE 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 3682/2022 depositata il21/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo richiesto al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di alcune forniture di riviste e fumetti in relazione alle quali erano state emesse fatture e documenti di trasporto. Propose opposizione [OSCURATO:PERSONA] ed eccepì, in via preliminare, l’incompetenza territoriale di [OSCURATO:PERSONA] in favore del Tribunale di Roma. Il Tribunale, con sentenza del 19.10.2022, rigettò l’eccezione di incompetenza territoriale e, decidendo nel merito, rigettò l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento facoltativo di competenza basato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va, in primo luogo, rigettata l’eccezione di improcedibilità del ricorso in quanto, avendo il Tribunale deciso l’eccezione di competenza unitamente al merito, il ricorso è stato ritualmente proposto con atto del 18.11.2022, nei trenta giorni dalla comunicazione della sentenza in data 21.10.2022. Come affermato da questa Corte, quando lasentenza d'appello statuisca in via preliminare sullacompetenza, e, ritenuta sussistente quest'ultima, decida anche il merito, la parte la quale intenda impugnare la decisione solo sullacompetenza, e non anche sul merito, deve proporre ilregolamento facoltativo di competenza, con le forme previste per quest'ultimo, incluso iltermine perentorio di trenta giorni per la proposizione del ricorso, che decorre dalla comunicazione di cancelleria di avvenuto deposito del provvedimento che si intende impugnare, o dalla notificazione di esso a cura della controparte (Cassazione civile sez. VI, 05/10/2021, n.26995; Cass.19271/2007) Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione artt.18,19 e 20 c.p.c. e dell’art.1326 c.c., oltre all’omessa pronuncia sul forum contractus; il ricorrente deduce che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di incompetenza territoriale con riferimento al luogo in cui era sorta l’obbligazione, coincidente con il Tribunale di Roma, trattandosi di accordo perfezionatosi a distanza tra soggetti che avevano sede in luoghi diversi, Roma e Frattamaggiore. Precisa che gli ordinativi venivano inseriti in piattaforme informatiche e l’[OSCURATO:SOCIETA]., a distanza di pochi giorni, confermava l’ordine sicchè l’obbligazione si sarebbe perfezionata nel luogo in cui il proponente aveva avuto conoscenza della proposta ovvero presso la sede della ditta Secondi in Roma. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.18,19, 20 c.p.c. e dell’art.1182 c.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il credito fosse liquido ed esigibile al domicilio del creditore mentre il credito sarebbe stato contestato dal ricorrente, che aveva escluso di aver ricevuto la merce indicata nelle fatture. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la propria com petenza sulla base del criterio del forum destinatae solutionis, di cui all’art. 20 c.p.c., ritenendo che l’obbligazione dedotta in giudizio fosse liquida ed esigibile. La decisione ha fatto corretta applicazione del principio espresso da codesta Corte secondo cui nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 cod. proc. civ. È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva con la conseguenza che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza (ex multis: Cass. Sent. n. 11152/1994, n. 4499/1995 e n. 24903/2005). Nel caso di specie, la competenza è stata radicata sulla base del forum destinatae solutionis, trattandosi di obbligazione liquida ed esigibile. Va ricordato che le Sezioni Unite, con sentenza N.17989/2016, hanno stabilito che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domiciliodel creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontareo indichi criteri determinativi non discrezionali. Ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertatidal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma4, c.p.c. La liquidità del credito deve risultare direttamente o indirettamente dal titolo originario, allorché questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata (così in motivazione Cass.SU 17989/16). Il “titolo originario ” non deve necessariamente risultare per iscritto, perché la forma scritta ad substantiam o ad probationem è prevista solo per alcuni contratti specifici,laddove la regola generale per le transazioni commerciali, nelle quali viene in giocol’obbligo di pagare somme di denaro,è quella della “libertà delle forme”. Come argomentato dal Procuratore Generale, l’atto scritto serve a precostituire la prova del titolo costitutivo dellapretesa m a tale prova può essere offerta anche in altro modo e può derivare anche dal principiodi non contestazione. Nel caso di specie, come evidenziato dal Tribunale, l’opponente, dopo avere eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale adito, non ha in alcun modo negato che tra le parti sussistesse un accordo contrattuale avente ad oggetto la fornitura di fumetti, periodic i ed articoli del genere e che fosse concordatoil prezzo di tali merci. L’opponente ha ammesso l’esistenza di un contratto di fornitura con l’[OSCURATO:SOCIETA]. , sia pur riconducibile ad un contratto estimatorio e si è limitato a negare l’esistenza della consegna dei beni ed il pagamento della merce via via ricevuta, profili che attengono al merito causa,mentre, ai fini della competenza, resta il dato della prova di un accordo originario sul prezzo dei beni forniti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA]. Questo tipo di difesa è del tutto incompatibile con l’assunto della illiquidità del credito sostenuto ai fini della competenza, appunto perché non viene messo in discussione ilprezzo della merce via via fornita e l’esistenza di un accordo sul punto, ma solo l’inadempimento del fornitore all’obbligo di consegnare la merce. Alle considerazioni svolte, vanno aggiuntii rilievi contenuti in Cass.19894/2020, secondo cui il forum destinatae solutionis del corrispettivo di vendita deve essere individuato in via principale sulla base del criterio legale di cui all’art. 1498 comma 3 c.c., il quale prevede che se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore. La designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso l'acquirente, alla consegna della cosa , opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale delluogo di pagamento ex art. 1498 c.c., e, conseguentemente,detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore - creditore (così Cass. 648/2004; v. anche Cass.2361/2007, per cui ai sensi dell'art. 1498 c.c., il pagamento del prezzo della vendita,in mancanza di pattuizioni od usi diversi, deve avvenirecontestualmente all'atto della consegna; ne consegue che, ove il pagamento non avvenga in tale momento, lo stesso va effettuatoal domicilio del creditore). Qualora risulta che il pagamento fosse previsto successivamente alla consegna della merce e ove, in ogni caso, il venditore abbia agito in via giudizialeper ottenere l'adempimento all'obbligazione di pagamento,la competenza secondo il criterio del forum destinatae solutionis va individuata seguendo il criterio del terzo comma dell'art. 1498 c.c., ossia il domicilio del venditore. Ne consegue che la competenza è stata correttamente determinata presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso va, pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma